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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

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Strisce blu. Importante ordinanza della Cassazione

Strisce blu. Importante ordinanza della Cassazione

Nullo il verbale se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento

Strisce blu. Importante ordinanza della Cassazione

Nullo il verbale se il Comune non prova l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento

 

 

Duro colpo per quelle amministrazioni comunali che pensano di far cassa facile con
le “strisce blu”, le famigerate aree a pagamento che hanno letteralmente invaso le
aree urbane. Con l’importante ordinanza numero 18575 pubblicata in data di ieri
3 settembre dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sarà più semplice
per gli automobilisti ottenere l’annullamento della multa per non avere corrisposto
il prezzo del “grattino” nelle zone di sosta a pagamento. Spetta al Comune dover
provare l’esistenza di aree a libera sosta nelle vicinanze e non al “multato”. Nel
caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una donna sanzionata
per aver parcheggiato nell’area a pagamento senza esporre il tagliando.Ribaltata
la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso della cittadina che lamentato
l’inesistenza di zone gratuite contigue a quelle a pagamento.Per gli ermellini
è onere del Comune produrre in giudizio le ordinanze che regolamentano la sosta
nell’area. In particolare, per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello
dei Diritti [1]”, esponendo un nuovo principio che senza dubbio farà discutere
perchè renderà più semplice l’annullamento delle multe per l’omessa esposizione
del ticket, i giudici di Piazza Cavour hanno espressamente affermato che «/nel giudizio
di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava
sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da
parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata
a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza
di tale obbligo ai sensi dell’art.7 comma 8 C.d.S/.».