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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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Risparmio tradito, investimenti finanziari e bancari Per la Cassazione banca e intemediaria finanziaria rispondono dei danni causati dal promotore nonostante il rapporto fiduciario fra questi e gli investitori. Vi è responsabilità solidale pure per la preponente perché la consuetudine con i clienti non costituisce un’«anomalia» che colloca l’operato del professionista del tutto al di fuori delle mansioni affidategli

Risparmio tradito, investimenti finanziari e bancari Per la Cassazione banca e intemediaria finanziaria rispondono dei danni causati dal promotore nonostante il rapporto fiduciario fra questi e gli investitori. Vi è responsabilità solidale pure per la preponente perché la consuetudine con i clienti non costituisce un’«anomalia» che colloca l’operato del professionista del tutto al di fuori delle mansioni affidategli
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La banca non si sottrae dalla propria responsabilità ed è obbligata assieme alla
società di intermediazione finanziaria a risarcire gli investitori nonostante il
rapporto fiduciario intrattenuto con i clienti dal promotore finanziario che ha creato
il danno: la consuetudine fra il professionista e i risparmiatori, che ad esempio
non hanno mai contestato gli estratti conto, non costituisce una di quelle «anomalie»
in grado di far ritenere l’operato del promotore del tutto estraneo alle mansioni
affidategli dal preponente e dunque di escludere la condanna a carico dell’istituto.
Sono questi i principi evidenziati dalla sentenza 18928/17, pubblicata il 31 luglio
Cassazione che con un importante excursus anche giurisprudenziale sui livelli di
responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nelle operazioni d’investimento e
intermediazione finanziaria, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti”, rafforza la convinzione circa le tutele vigenti in materia in
capo ad utenti bancari e investitori. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione
civile hanno rigettato i ricorsi di banca e dell’intermediaria finanziaria che
devono pagare il danno subìto dagli investitori in solido con il promotore. Nel
caso in questione istituto bancario e intermediaria devono rispondere anche per fatto
proprio, la prima a titolo contrattuale in quanto con questa gli investitori intrattenevano
il rapporto di conto corrente e deposito titoli e la s.im. a titolo extracontrattuale
perché non risulta essere stata legata agli investitori da alcun rapporto contrattuale,
essendo il promotore un agente senza rappresentanza. Tuttavia, il fatto che non vi
fosse un vincolo contrattuale non vale, di per sé solo, ad escludere qualsivoglia
responsabilità della s.i.m. per fatto proprio, in mancanza di apposita censura dell’accertamento
fattuale. D’altronde, banca e società intermediatrice rispondono anche per il fatto
altrui (del promotore finanziario), in concorso con la responsabilità per fatto
proprio. Nel caso in questione, infatti, il promotore opera senza farsi rilasciare
dai clienti né mandato con atto scritto né singoli ordini di acquisto e di vendita
titoli per iscritto. Peraltro, evita di stabilire con gli investitori il profilo
di rischio da rispettare nell’acquisto dei titoli e non consegna alcun prospetto
informativo, effettuando operazioni allo scoperto senza autorizzazione. Ciò mentre
gli investitori non contestano anche le posizioni dei conti deposito titoli. Non
è emerso, però, che i clienti siano mossi dallo scopo di eludere la disciplina
legale o di agire per finalità estranee ai contratti in essere con la banca. Né
a loro l’operato del promotore appare estraneo alle mansioni affidate al professionista
dalla banca. In tale ottica ed in definitiva, il danno risulta riconducibile anche
alla preponente.