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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 28 MARZO 2024

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Risarcimento milionario per colpa medica, liquidato dal Tribunale di Cosenza Convinti da terzi che si applicasse la prescrizione quinquennale e che il riesame della colpa medica non fosse riproponibile dopo quella sentenza assolutoria, si erano rassegnati a non poter più conseguire giustizia

Risarcimento milionario per colpa medica, liquidato dal Tribunale di Cosenza Convinti da terzi che si applicasse la prescrizione quinquennale e che il riesame della colpa medica non fosse riproponibile dopo quella sentenza assolutoria, si erano rassegnati a non poter più conseguire giustizia

Da questa e da altre vicende emerge come per la risoluzione delle problematiche organizzative e strutturali della sanità calabrese sia necessaria un’energica e immediata sferzata. Ingiustificabile che in un presidio ospedaliero non sia funzionante l’emogasanalizzatore, indispensabile per una situazione critica. All’epoca il sistema, a tutt’oggi inefficiente, aveva perfino consentito al semplice pediatra d’assolvere il compito spettante al neonatologo, per quanto ulteriori aspetti deficitari affiorano da questo caso, partendo dal tempo impiegato per decidere se trasportare o meno la neonata presso il presidio ospedaliero di II livello (Crotone), ubicato a soli 50 km., la mancanza di un’ambulanza dedicata a fronteggiare difficoltà respiratorie e l’assenza di un anestesista-rianinamtore a supporto della piccina durante il tragitto.
A distanza di anni dalla definizione del procedimento penale a carico dei neonatologi, assolti con formula ampia dal tribunale cosentino, i genitori di Francesca (nome di fantasia), costituiti in quel processo come parti civili difese da un Collega, si rivolgevano al sottoscritto per un parere, sebbene delusi quanto privi di speranza.
Per loro doveva ritenersi definita la controversia e comunque ormai prescritto il diritto al risarcimento dei danni patiti.
Convinti da terzi che si applicasse la prescrizione quinquennale e che il riesame della colpa medica non fosse riproponibile dopo quella sentenza assolutoria, si erano rassegnati a non poter più conseguire giustizia.
Il sottoscritto segnalava che non era ancora maturata la prescrizione civile, in quanto decennale e non quinquennale, trattandosi di responsabilità contrattuale e non aquiliana.
Ipotizzava la possibilità di riaprire il caso in sede civile, non convinto della motivazione assolutoria.
Accertava che dal fascicolo del processo penale erano sparite le schede ecografiche originali, mentre le fotocopie, poi acquisite al loro posto, presentavano un artefatto tecnico, in particolare l’apparente interruzione del flusso ombelicale.
Ciò induceva il giudice penale, sulla scorta delle conclusioni tratte dal perito, ad assolvere i neonatologi, ritenendo i danni verificatesi in utero. In realtà si trattava di una macchia di toner finita sulle fotocopie delle schede ecografiche, presente sul versante dell’onda sistolica. Solitamente, però, l’interruzione del flusso ombelicale (c.d. invertito o retrogrado) appare in corrispondenza dell’onda diastolica e non di quella sistolica. Donde l’immediata diffida ad adempiere inviata all’A.S.P. di Cosenza, interruttiva della prescrizione (mancava solo un mese alla scadenza del termine), e l’atto di citazione notificato ad altri cinque convenuti.
Dopo 33 udienze, due c.t.u. che escludevano la colpa medica ma non esaustive per il tribunale civile cosentino, altri due c.t.u. ricusati dal sottoscritto, il Giudice Istruttore (Dott. Antonio Giovanni Provazza), vista la complessità medico-legale, optava per un collegio peritale composto da esperti provenienti da Roma (Dottori Albarello, Di Iorio e Dotta).
“I CCTTUU hanno diversamente riconosciuto una responsabilità dei sanitari della struttura di San Giovanni in Fiore per non avere proceduto a mantenere dei parametri vitali stabili attraverso l’intubazione, ovvero alla ventilazione assistita (anche con il solo pallone) della minore, senza un accesso venoso, oltre a far emergere dei deficit nel modello organizzativo del trasporto neonatale”.
Recita, altresì, la motivazione della sentenza civile (pubblicata da alcuni giorni):”Appare evidente, che l’ossigenoterapia praticata dai sanitari della struttura del San Giovani in Fiore non sia stata efficace a contrastare lo stress respiratorio insorto alla nascita, tanto che il quadro clinico riscontrava un peggioramento delle condizioni di salute. In tal senso, difatti, … alla nascita (ore 11:50) presentava una lieve depressione cardio-respiratoria con un valore dell’Indice di Apgar al I minuto di 5 che, prontamente, è poi risultato nella norma al V minuto (7), tuttavia dopo circa venti minuti (cfr. cartella clinica Bambino Gesù di Roma), le condizioni di … peggiorano con la comparsa di un quadro clinico di insufficienza respiratoria caratterizzato da alitamento delle pinne nasali e rientramenti intercostali, il che conduce a ritenere che il trattamento iniziale, seppur consentiva una breve ripresa delle condizioni cliniche al V minuto (APGARG), non comportava una stabilizzazione dei parametri ed anzi, un peggioramento graduale degli stessi, il che mostra l’insufficiente e inadeguato supporto che, diversamente, a quel punto richiedeva una maggiore incisività attraverso una ventilazione assistita, tenuto anche conto dei livelli di saturazione “gravi” (70%)”.
Per il tribunale siffatta malpractice medica generava conseguenze nefaste alla neonata, e segnatamente l’ipossia celebrale con gravissimo danno neurologico e un’invalidità permanente pari all’80%.
Consequenziale la condanna dell’A.S.P. di Cosenza al risarcimento dei danni, liquidati in favore di Francesca e dei familiari nella misura di oltre 1.700.000,00 euro.