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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 16 APRILE 2024

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Referendum del 17 aprile, la legittimità dell’astensione Secondo la Costituzione e le leggi vigenti, votare SI, votare NO o astenersi hanno lo stesso valore, al di là di quanto affermato dal Presidente della Corte Costituzionale

Referendum del 17 aprile, la legittimità dell’astensione Secondo la Costituzione e le leggi vigenti, votare SI, votare NO o astenersi hanno lo stesso valore, al di là di quanto affermato dal Presidente della Corte Costituzionale
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di Bruno Morgante

Un chiarimento necessario rispetto alla presa di posizione del Presidente della Corte Costituzionale che l’ha fatta fuori dal vaso

Dopo l’improvvida uscita del Presidente della Corte Costituzionale, intervenuto in piena campagna elettorale, si continua a barare sulla partecipazione ai referendum con il richiamo all’art. 48 della Costituzione dove si afferma che la partecipazione alle elezioni  è un dovere.

Subito si sono scatenate le anime belle, che in ogni occasione richiamano che votare è un rinnovare l’adesione alla democrazia, conquistata con il sangue dei partigiani.

Spesso la retorica serve a mascherare obiettivi molto più concreti e meno esprimibili, come quelli di usare il referendum per battaglie politiche che niente hanno a che fare con il quesito referendario.

In tutto il mondo la democrazia liberale si sostanzia nella capacità di confronto su questioni chiare e definite e sul voto conseguente.

E’ vero che ogni votazione ha anche una valenza politica, ma nel senso che la politica deve valutare il livello di sensibilità del popolo sulla base di come si è espresso su uno specifico  problema.

In nessun paese al mondo ogni occasione di voto è una votazione politica generale.

Ognuno, secondo un principio democratico basilare, anche per permettere valutazioni politiche corrette, perchè rispondenti alla scelta dell’elettore sullo specifico quesito,  deve essere libero di  scegliere come votare, senza sentirsi un traditore di grandi valori, che pure sono i propri,  se, secondo scienza e coscienza, dovesse decidere di astenersi, quale suo miglior contributo alla soluzione del quesito.

Secondo la Costituzione e le leggi vigenti, votare SI, votare NO o astenersi hanno lo stesso valore, al di là di quanto affermato dal Presidente della Corte Costituzionale.

L’art. 48, richiamato dal Presidente della Corte Costituzionale, facente parte del capitolo dei “diritti civili”, è specifico per le elezioni e come tale non ha valore universale riguardo ad ogni tipo di votazione, ma indica un dovere di partecipazione alle elezioni, dove non c’è quorum e quindi  la partecipazione rafforza e legittima sul piano politico le istituzioni rappresentative.

Il referendum è disciplinato dall’art. 75 della costituzione, nella sezione “la formazione delle leggi”.

Nell’articolo viene fissato il quorum della partecipazione al voto del 50%+1 voto degli aventi diritto perché il referendum sia valido e possa estrinsecare i suoi effetti.

L’articolo demanda alla legge ordinaria le modalità di attuazione del referendum.

La legge che disciplina le modalità di attuazione del referendum è le legge del 1970 n. 352, che agli articoli 37 e 38 stabilisce che se al referendum vincono gli abrogazionisti la legge o le parti di essa sottoposte a referendum perdono da subito valore di legge, se vincono i contrari all’abrogazione, su quella legge o sulle parti di essa sottoposte a referendum il legislatore non può intervenire per cinque anni.

Il mancato raggiungimento del quorum annulla il referendum e lascia al legislatore la valutazione se intervenire o meno sin da subito sulla legge o sulle parti di essa soggette a referendum.

Chiaramente si evince che si turlupina la gente quando si invoca l’art. 48 della costituzione che stabilisce che il voto è un dovere, ma riguarda le elezioni e non i referendum, dove si possono esprimere voto favorevole, voto contrario e astensione, tre modi di votare che hanno effetti diversi, tutti legittimi.