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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

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Usura bancaria, tribunale Cosenza respinge archiviazione Tasso soglia, errato non conteggiare interessi moratori

Usura bancaria, tribunale Cosenza respinge archiviazione Tasso soglia, errato non conteggiare interessi moratori
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Cosenza – Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Cosenza viene reso in
questo momento storico di grande dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, sul tema della c.d. sommatoria tra gli
interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione dell’usurarietà di un rapporto di mutuo.
Pertanto, il provvedimento reso a seguito della mia opposizione alla proposta di archiviazione avanzata dal PM della
Procura di Cosenza (dopo che il cliente SDL aveva sporto querela per usura nel suo rapporto di mutuo intercorso
con la Banca), acquisisce un valore “straordinario” che da forza alla nostra azione di “corretta” interpretazione della
L. n. 108/96.
Infatti il GIP nel suo provvedimento, dopo aver specificato che l’errore di non conteggiare gli interessi
moratori ai fini del superamento del tasso soglia, prima che contrario all’orientamento della Suprema Corte, è
semplicemente “INCONCILIABILE” con il testo della Legge n.108/96 che comprende nelle prestazioni usurarie oltre
alle commissioni anche le remunerazione “A QUALSIASI TITOLO”.
Ecco dunque che questo importante risultato, ottenuto con tenacia e direi “testardaggine”, ci debba far riflettere, ed
anche molto, su come appaia nella sfera penalistica ormai consolidato l’orientamento per cui la sommatoria è
“pacifica”.
Quindi occorre, da parte di tutti, con la stessa costanza, continuare la medesima azione con tutti i giudici per far
capire loro che le nostre tesi non provengono da un altro pianeta ma si basano solo sull’interpretazione letterale del
testo della Legge che non può essere opinabile a seconda del dislocamento geografico del Tribunale adito.
Va, naturalmente, specificato che il provvedimento del GIP non è una sentenza di condanna nei confronti
dell’Istituto di Credito: in fondo, non si fa altro che concedere al PM un ulteriore termine di indagine, per verificare
o meno il superamento del tasso soglia, che, non si dimentichi, è già ampiamente documentato nella nostra perizia
allegata alla querela.
Tuttavia, non può essere taciuto che, questa volta, il PM dovrà muoversi nell’ambito delle “direttive”
tracciate dal GIP e nel solco della legge antiusura.
Pertanto, anche l’eventuale nomina di un consulente di parte, per l’accertamento del superamento o meno del tasso
soglia di usura, dovrà essere fatto seguendo i dettami ed il contenuto della Legge n. 108/96, che prevede appunto
il conteggio anche degli interessi di mora nella verifica del superamento o meno del tasso soglia di
usura, senza alcuna possibilità di rifarsi alle direttive o circolari della Banca d’Italia.