All’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 della Regione Calabria)
11. All’articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2021/2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “ Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accontamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Relazione tecnica
Al fine di consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la disposizione prevede la proroga, fino al 31.03.2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 stipulati nella regione Calabria, comportando oneri che risultano pari a 7,5 milioni di euro da coprire con fondi MEF.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente accantonati a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.