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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 28 APRILE 2024

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Patente a punti: innovativa ordinanza della Cassazione Nessuna sanzione 126-bis codice strada se il proprietario del veicolo comunica di non sapere chi fosse alla guida

Patente a punti: innovativa ordinanza della Cassazione Nessuna sanzione 126-bis codice strada se il proprietario del veicolo comunica di non sapere chi fosse alla guida
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L’importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico
argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere
a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare
trasparenza nella loro emissione. L’automobilista proprietario del veicolo che
sia stato sanzionato se comunica, ancorché in termini negativi, di non sapere chi
fosse alla guida, non è soggetto a nessuna sanzione 126-bis codice strada. Deve
reputarsi che, resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non
ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del
conducente. Resta, comunque, devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica
circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato ad escludere
la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante. Lo
ha stabilito la Cassazione Civile con l’ordinanza n. 9555 del 18-04-2018 che Giovanni
D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” riporta. Nel caso di specie
il Tribunale di Bari, esercitando appunto tale discrezionale potere di apprezzamento
in fatto, ha ritenuto di escludere la responsabilità della opponente valorizzando
da un lato il decorso del tempo tra la data dell’infrazione contestata e quella
della richiesta di informazioni, oltre tre mesi, e, dall’altro, la riferita presenza
nel nucleo familiare anche di altri soggetti ordinariamente fruitori dell’autovettura,
reputando in tal modo giustificata la mancata indicazione del nominativo del conducente.
Tant’è che nel merito sottolineando la legge applicabile afferma che: “/Ai fini
dell’applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada occorre distinguere
il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali
e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito
rivoltogli, contegno per ciò solo meritevole di sanzione, e la condotta di chi abbia
fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la
idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico
del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche
alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al
suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità/”.