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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

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Palmi, condanna per la Ortuso Domenico Sas secondo l’articolo 18

Soddisfatto Valerio Romano, segretario generale della Filcams Cgil Piana. Per i dipendenti risarcimento economico fino a quasi tre anni di paga base conglobata

Palmi, condanna per la Ortuso Domenico Sas secondo l’articolo 18

Soddisfatto Valerio Romano, segretario generale della Filcams Cgil Piana. Per i dipendenti risarcimento economico fino a quasi tre anni di paga base conglobata

 

 

Riceviamo e pubblichiamo:

Come organizzazione sindacale avevamo annunciato battaglia, alla società Domenico Ortuso Sas che gestiva il punto vendita Crai all’interno del parco commerciale “Le Palme”. Detto fatto. Avevamo comunicato all’azienda l’apertura delle vertenze, per i metodi utilizzati e per il modo in cui i lavoratori erano stati trattati, umiliati ed infine licenziati senza un giustificato motivo o forse solo per ritorsione allo sciopero proclamato da questa O.S. a difesa dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori. Arriva infatti la terza vittoria per i lavoratori e questa è una di quelle che per noi ha il gusto della vittoria più forte. Infatti la lavoratrice, difesa dalla Filcams Cgil e dal nostro legale Avv. Sabina Pizzuto è riuscita a dimostrare che il fatto non sussiste e la propria serietà ed onestà lavorativa. Accusata di furto e di ammanco di cassa ha dimostrato che non solo è stata una chiara azione denigratoria e diffamatoria ma è anche stata solo una scusa per allontanare dal posto di lavoro la lavoratrice.
Infatti la sentenza n.1054 proclamata dalla dott.ssa Arena del tribunale d Palmi ha condannato secondo l’art.18 legge 300/1970 a reintegrare la lavoratrice sul posto di lavoro ed a corrispondere alla stessa un indennizzo a titolo di risarcimento del danno pari all’ultima retribuzione globale di fatto percepita per il periodo che va dal licenziamento ingiustificato ed illegittimo avvenuto in data 22.09.2011 fino all’effettiva data di reintegro.
Pertanto se bene l’azienda vige oggi in attesa di omologazione del concordato preventivo e nel frattempo è intervenuto il fitto di ramo d’azienda al gruppo Az a marchio “Sidis” mediante art. 2012 del codice civile, faremo rispettare la sentenza del giudice del lavoro chiedendo il passaggio immediato e l’assunzione alla società affittuaria per come prevede la legge in caso di affitto o acquisto del ramo d’azienda di società, con l’obbligo della subentrante dell’assunzione dei lavoratori precedentemente assunti.

Valerio Romano
Segretario Generale Filcams Cgil Piana