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Nullo avviso accertamento notificato prima del termine di 60 giorni da conclusione verifica fiscale

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Con un’importante sentenza depositata il 12 settembre scorso, la numero 2096/16,
la Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Lecce, a seguito
di apposita eccezione sollevata dall’avvocato Maurizio Villani, sin dal ricorso
introduttivo del giudizio e ritenuta non meritevole di accoglimento in primo grado,
ha accolto l’atto di appello di una società contribuente per violazione dell’art.
12, comma 7, della Legge n. 212 del 27/08/2000 (Statuto del contribuente). Nello
specifico, i giudici di seconde cure hanno ritenuto nullo l’avviso di accertamento
notificato prima del termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale,
sottolineando come la inosservanza di detto termine di garanzia, priva il contribuente
della facoltà di presentare entro 60 giorni osservazioni e richieste all’Ufficio,
affinché le stesse vengano valutate prima dell’emissione dell’avviso di accertamento,
pena la violazione del principio di “collaborazione e buona fede tra amministrazione
e contribuente”. Con tale pronuncia rileva Giovanni D’Agata, presidente dello
“Sportello dei Diritti”, i giudici tributari salentini si sono conformati
al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. n. 18184/13,
ribadito da ultimo con ordinanza n. 5361/2016) che ritiene illegittimo, salvo specifiche
ragioni d’urgenza, l’atto impositivo emesso ante tempus, in quanto detto termine
è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.