Nulla la multa se il verbale non indica il nome del funzionario che attiva l’apparecchiatura
Giovanni D'agata | Il 06, Lug 2013
I pubblici ufficiali devono assistere allo sviluppo delle foto effettuate con il traffiphot. E la Polizia locale è obbligata a specificare quale dei Comuni associati sta sanzionando il trasgressore
Nulla la multa se il verbale non indica il nome del funzionario che attiva l’apparecchiatura
I pubblici ufficiali devono assistere allo sviluppo delle foto effettuate con il traffiphot. E la Polizia locale è obbligata a specificare quale dei Comuni associati sta sanzionando il trasgressore
Interessante decisione del Giudice di Pace di Rovigo che fa il punto sulle infrazioni al codice della Strada effettuate con il famigerato “traffiphot”, che per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, vale la pena segnalare per rappresentare quanti vizi possano essere rilevati in un verbale al codice della strada quando le contestazioni vengono effettuate con strumentazione elettronica gestita da appaltatori privati e non dalle forze di polizia stradale, locali o nazionali.
Secondo il giudice di merito, dev’essere annullata la multa per eccesso di velocità se il verbale non indica il nome del funzionario pubblico che attiva e disattiva il traffiphot dal quale è stata rilevata l’infrazione. E in ogni caso i dipendenti del Comune devono presenziare allo sviluppo delle foto con le auto sanzionate effettuato dalla società appaltatrice del servizio.
Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso del (presunto) trasgressore in primo luogo per un vizio formale che riguarda un difetto di notifica. La polizia locale che agisce per conto di un insieme di piccoli Comuni nell’area, è il soggetto che ha effettuato la notifica, ma il verbale non specifica chi è l’ente sanzionatore, che poi sarebbe l’amministrazione locale nel cui territorio la violazione risulta accertata: l’omissione rende di per sé illegittimo il verbale.
Il verbale impugnato, peraltro, risulta essere viziato anche per altre ragioni: non è stato rispettato l’obbligo della polizia locale di presenziare alle attività di installazione e attivazione del traffiphot. Nulla si sa della certificazione di qualità dello strumento (restano dubbi sulla legittimità a accertare gli eccessi di velocità delle moto). Di più: la fotografia utilizzata per la contestazione del presunto illecito risulta sviluppata da una società privata che riporta il frame “incriminato” in cd masterizzati, che si coordinano con il programma di gestione delle verbalizzazioni in dotazione alla polizia municipale verbalizzante. In nessun caso, quindi, risulta che gli agenti di Polizia Locale siano presenti alle operazioni, come rilevato dal giudice onorario, che ha, quindi, accolto il ricorso.