banner bcc calabria

Niente più verbali con l’autovelox per il comune sulla strada con pochi sinistri, anche se è difficile fermarsi

banner bcc calabria

banner bcc calabria

Il decreto del prefetto che in base al «tasso d’incidentalità» ordina la rimozione della postazione risulta legittimo per il Consiglio di Stato

Niente più verbali con l’autovelox per il comune sulla strada con pochi sinistri, anche se è difficile fermarsi

Il decreto del prefetto che in base al «tasso d’incidentalità» ordina la rimozione della postazione risulta legittimo per il Consiglio di Stato

 

 

Basta autovelox a go go e senza alcuna logica se non quella di far cassa. Per la
giustizia amministrativa devono essere posti solo sulle strade nelle quali ci sono
molti sinistri. Almeno per quanto riguarda i tratti extraurbani, dove è il prefetto
a dover indicare se si deve o meno procedere al rilevamento elettronico della velocità.
È così che se l’ufficio territoriale del Governo rileva che nella zona “incriminata”
non sussiste un alto «tasso di incidentalità», il Tar non può accogliere il ricorso
del Comune che ha paura di non poter far multe a go go sul mero rilievo che nel tratto
di competenza dell’ente locale le piazzole sono strette e non consentono di fermarsi
ai veicoli più lunghi.Il Consiglio di Stato con la sentenza 4321/14, pubblicata
dalla terza sezione riforma la precedente decisione del Tar Molise ritenendo che
erroneamente era stato accolto il ricorso del Comune ove è di competenza del prefetto
e dell’Anas con le valutazioni relative all’ampiezza delle aree di sosta lungo
la statale.L’autovelox in questione aveva scatenato quasi una rivolta tra gli
automobilisti, con una gran mole di contenzioso.Allora il prefetto approfitta per
riaprire l’istruttoria sulla postazione di rilevamento della discordia e aveva
deciso di eliminare il tratto di strada da quelli in cui è possibile procedere all’accertamento
elettronico. In tal senso aveva utilizzato il criterio primario indicato dalle norme
che regolano il posizionamento degli apparecchi elettronici di rilevazione della
velocità, ossia se in zona davvero serve o meno un forte deterrente per gli automobilisti.Il
Tar, invece, aveva fondato la sua decisione sull’impossibilità di arrestare la
marcia dei veicoli nel tratto di competenza del Comune, che con le sanzioni amministrative
aiuta il bilancio. E addirittura aveva precisato che la misura era necessaria per
l’ipotesi di difficoltà nel traffico laddove la polizia municipale dovesse multare
un veicolo più lungo di dodici metri facendolo fermare sulla piazzola inadeguata.Ma
se fosse quello il criterio primario, concludono i giudici di Palazzo Spada, bisognerebbe
installare «apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei
supposti trasgressori». In via definitiva il Tar aveva erroneamente sostituito le
sue valutazioni con quelle delle amministrazioni competenti che non erano sbagliate,
«tanto è vero che il verificatore non le considerava tali e che la sentenza le
ha contraddette solo per un profilo marginale».Una decisione importante, rileva
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, che dovrebbe
far riflettere tutti i Prefetti circa l’opportunità di una rivisitazione urgente
dell’elenco dei tratti dov’è possibile effettuare rilevazioni a raffica senza una
specifica logica di sicurezza stradale e solo con la precipua esigenza di “far cassa”,
come sovente abbiamo segnalato, non da ultimo il famigerato tratto della nota località
turistica di Otranto dove la Provincia di Lecce ha fatto sfaceli nel corso della
scorsa primavera con migliaia di multe effettuate in un tratto che all’avvio della
stagione balneare è stato riconosciuto da tutti come una trappola per (incolpevoli)
automobilisti.