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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 06 MAGGIO 2024

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Taurianova, nessuno scempio di ulivi secolari. Annullata la sanzione amministrativa record

Taurianova, nessuno scempio di ulivi secolari. Annullata la sanzione amministrativa record

Accolta la tesi difensiva dell’avvocato De Marco contro la mostruosa ingiunzione

Taurianova, nessuno scempio di ulivi secolari. Annullata la sanzione amministrativa record

Accolta la tesi difensiva dell’avvocato De Marco contro la mostruosa ingiunzione

 

 

Accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Francesco De Marco, il Tribunale Civile di Palmi, nella persona del Giudice Piero Santese, con Sentenza emessa e depositata in data 07.05.2014, ha annullato la “mostruosa” ordinanza di ingiunzione – da ben 243.000 euro – elevata dalla Regione Calabria nei confronti del sig. Andreacchio Alessandro – noto imprenditore agricolo del piccolo centro di San Martino di Taurianova- per la presunta violazione del Decreto Luogotenenziale 475/45 ovvero per aver provveduto all’abbattimento di ben 214 piante di ulivo secolari in assenza della prescritta autorizzazione.

I fatti risalgono all’aprile del 2009, allorquando, a seguito di un mirato intervento straordinario di potatura, mediante ricorso al c.d “taglio alla ceppaia” anche detto “al ciocco”, i militari della Stazione Carabinieri di San Martino, allora guidati dal Maresciallo Umberto Alfieri, congiuntamente alla Polizia Provinciale di Reggio Calabria, capitanata dal dott. Domenico Crupi, provvedevano, erroneamente, alla contestazione dell’art. 1 del citato Decreto, rilevando in tale intervento, una sorta di ingiustificata distruzione della pianta, sorretta da finalità prettamente speculative.
Detto accertamento, anche in virtù dell’entità della sanzione irrogata, fù all’epoca ripreso da diversi organi di stampa ( Gazzetta del Sud, L’ora della Calabria), ancora oggi rinvenibile su internet ( www.frantoionline.it, www.parks.it, www.sosed.eu, www.metartcontemporanea.com ecc.) e fatto passare per la consumazione di un imperdonabile scempio di ulivi secolari, abbattuti al solo fine di un facile e mero ritorno economico rappresentato dalla vendita del legname ricavato.
Nulla di più falso!!
Nel corso del giudizio di opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione instaurato dal sig. Andreacchio e tenutosi innanzi al Tribunale Civile di Palmi, l’avvocato Francesco De Marco, unitamente al proprio CTP, Agronomo Dott. Fortunato La Capria, riusciva infatti a dimostrare la totale insussistenza della contestazione, evidenziando la radicale differenza tra il concetto di abbattimento previsto dall’art. 1 del Dlgs 475/75, inteso quale distruzione della pianta previo sradicamento dal suolo, ed il diverso concetto di “taglio alla ceppaia”, il quale, pur presupponendo l’abbattimento dell’albero a partire dalla base del tronco – senza sradicamento – ha quale finalità, non già la distruzione della pianta, bensì la ricostituzione ed il ringiovanimento della stessa, mediante la sapiente coltivazione dei polloni – c.d. “ricacci” – che si andranno a sviluppare intorno alla ceppaia, successivamente al taglio.
La bontà dell’intervento messo in atto dall’Andreacchio, veniva riscontrata anche dal Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale, il quale, dopo aver riscontrato il cattivo stato vegetativo in cui versavano le piante antecedentemente al taglio, dava atto dell’attuale insistenza, sul terreno, di un giovane e produttivo uliveto sorto proprio a seguito del taglio alla ceppaia effettuato nel 2009, dando quindi, implicitamente atto, della competenza in materia del giovane agricoltore e delle effettive e veritiere finalità dell’intervento attuato (ringiovanimento dell’impianto) ben diverso da quello erroneamente ipotizzato dalla Regione Calabria (vendita del legname a discapito delle piante secolari) –
Nel corso della discussione orale, l’avv. De Marco, dopo aver precisato la netta distinzione tra abbattimento e taglio alla ceppaia, evidenziava altresì che sotto la disciplina del Decreto Luogotenenziale non era prevista alcuna autorizzazione per il taglio o per interventi straordinari di potatura, vietando, tale normativa esclusivamente l’estirpazione delle piante; solo con la L.R. n. 48/2012, la convenuta Regione Calabria ha inteso regolare gli interventi straordinari di potatura, prescrivendo la preventiva autorizzazione anche per attività di mero taglio.
Nonostante l’annullamento della sanzione – obiettivo primario – rimane tuttavia l’amaro in bocca per la facilità con la quale si è provveduto, forse troppo frettolosamente, ad assimilare e confondere il sapiente operato di un vero coltivatore diretto, quale il signor Andreacchio Alessandro è, con l’operato di gente senza scrupoli, nemici dell’agricoltura e del mondo agricolo in genere, con evidente danno all’immagine, per cui si confida, almeno per il futuro, in una maggiore competenza ed attenzione da parte degli agenti accertatori, in una materia non certo di pratica e facile applicazione.