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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 06 MAGGIO 2024

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Mancata diagnosi e colpa medica Hanno diritto al risarcimento da perdita di chance entrambi i genitori a causa dell'errore diagnostico consistente nel mancato avviso della malformazione del feto al momento dell'ecografia. Per la Cassazione la legge consente l’aborto terapeutico indipendentemente dalla natura e gravità delle malformazioni purché le patologie del nascituro possano mettere in pericolo la salute psichica della donna

Mancata diagnosi e colpa medica Hanno diritto al risarcimento da perdita di chance entrambi i genitori a causa dell'errore diagnostico consistente nel mancato avviso della malformazione del feto al momento dell'ecografia. Per la Cassazione la legge consente l’aborto terapeutico indipendentemente dalla natura e gravità delle malformazioni purché le patologie del nascituro possano mettere in pericolo la salute psichica della donna
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Con un’importante sentenza resa in data 31 ottobre, la 25849/17, la terza sezione
civile della Cassazione ha riconosciuto il diritto del danno da perdita di chance
ai genitori causato dall’errore diagnostico consistente nel mancato avviso della
malformazione del nascituro poi nato senza gli arti superiori. Diritto che per la
Suprema Corte va ritenuto sussistente anche se la malformazioni dopo la nascita possono
essere giudicate non gravi in quanto non avrebbero inciso sull’espletamento di attività
fisica e psichica. Ricordano gli ermellini che la legge sull’aborto, la numero 194/78,
consente l’aborto terapeutico quando le anomalie del nascituro mettono in pericolo
la salute della mamma, anche sul piano psichico, ma non richiede anche che esse siano
gravi o che si tratti di patologie che affliggono le capacità intellettive. Nella
fattispecie, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso depositato da entrambi
i genitori del piccolo nato senza braccia avverso la decisione della Corte d’appello
di Brescia che nel ribaltare la sentenza di primo grado del Tribunale dello stesso
capoluogo lombardo, aveva escluso il risarcimento di un’ulteriore somma a titolo
di perdita di chance (nella specie 250 mila euro per la madre e 200mila per il padre)
sul rilievo che le malformazioni del bambino sono soltanto scheletriche e manca la
prova che la signora avrebbe deciso per l’interruzione di gravidanza se fosse stata
informata dopo l’ecografia. Per i giudici di Piazza Cavour, sbaglia la Corte di
merito nell’escludere la sussistenza dei «requisiti imprescindibili» indicati
dalla richiamata legge 194/78. Al contraio, la normativa non richiede la gravità
delle malformazioni per potersi avvalere del ragionamento presuntivo ai fini della
prova che la donna avrebbe abortito. E quindi non basta a escluderlo il fatto che
il minore, poi dichiarato invalido al 100 per cento, sia risultato affetto da una
patologia agli arti superiori che non incide sull’espletamento di attività fisica
e soprattutto psichica. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una significativa decisione in una delicata materia, quale quella
delle mancate o deficitarie diagnosi in sede prenatale che può costituire un importante
precedente cui i giudici di merito si dovranno attenere per garantire adeguato ristoro
a tutte quelle famiglie che subiscono le inevitabili e gravi conseguenze di condotte
mediche palesemente inadeguate.