Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 24 APRILE 2024

Torna su

Torna su

 
 

Ma Gianluigi Scaffidi poteva essere nominato Commissario dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria? Quali sono gli elementi ostativi verso il nuovo commissario? Forse il suo precedente incarico in un sindacato dei Medici in Calabria?

Ma Gianluigi Scaffidi poteva essere nominato Commissario dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria? Quali sono gli elementi ostativi verso il nuovo commissario? Forse il suo precedente incarico in un sindacato dei Medici in Calabria?

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia con delibera N. 107/2020/PAR, all’articolo 19 comma 6 recita che alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o cariche pubbliche in organi di Governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile presso ciascuna amministrazione. Interpellando alcuni professori di diritto hanno semplificato il parere della Corte dei Conti: 107/2020/PAR. Il parere al di pari delle sentenze ha efficacia vincolante in relazione alle determinazioni ivi indicate.
Ne consegna che l’interpretazione data dalla Corte è da considerarsi autenticamente vincolante con tutte le consequenziali determinazioni giuridiche (Danno erariale – Procura presso la Corte dei Conti, giudizio di conto con restituzione delle somme quale danno erariale).
Successivamente alcune riviste specializzati di diritto e tribunali amministrativi hanno chiarito: “Che non si può conferire un incarico dirigenziale ad un soggetto oltre il limite d’età per il collocamento a riposo, nemmeno a titolo gratuito”.
Per la legge nazionale e la Corte dei Conti nessuno poteva essere nominato ma, Il Decreto Calabria -bis rivede il tutto sulle nomine dei commissari dell’Asp.

Ecco il decreto nelle parti essenziali;

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2020, n. 150.

Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettua- ta con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Tra i punti essenziali delle preclusioni ci sono gli incarichi pubblici dei nominati
In poche parole nessuno può diventare commissario dell’Asp se nell’arco dei 2 anni ricopriva incarichi politici o sindacali. Forse Gianluigi Scaffidi era segretario di un sindacato dei medici in Calabria? La gestione del personale diventa preclusivo per il commissario dell’Asp ed il direttore generale, ma non vale per i direttori sanitari (sic!).
Infatti la legge è chiarissima, chi ha ricoperto negli ultimi due anni prima della nomina di un incarico di commissario straordinario dell’Asp non può essere nominato. Nei fatti l’attuale commissario straordinario dell’Asp reggina Scaffidi partecipava, nel ruolo di segretario di un sindacato dei medici, alle riunioni indette dalla commissione straordinaria antimafia guidata dal Prefetto Meloni. Lo stesso prefetto Meloni è stato nominato a marzo del 2019 e dopo due anni, nel marzo del 2021, ha lasciato l’incarico.
Dunque Scaffidi, ci chiediamo, può ricoprire l’incarico di commissario straordinario dell’Asp reggina, avendo partecipato nell’arco dei due anni come componente sindacale, rappresentando i medici?