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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

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L’espulsione di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako ed ex banchiere Mukhtar Ablyazov è illegittima

L’espulsione di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako ed ex banchiere Mukhtar Ablyazov è illegittima

La Cassazione invalida il suo rimpatrio

L’espulsione di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako ed ex banchiere Mukhtar Ablyazov è illegittima

La Cassazione invalida il suo rimpatrio

 

 

Ennessima brutta figura dell’Italia Il Viminale condannato dalla Cassazione alle
spese di giudizio perchè il giudice di pace non può convalidare il trattenimento
dell’immigrato ritenuto irregolare nel Cie senza verificare che il provvedimento
di espulsione sotteso non sia manifestamente illegittimo. Il caso trattato da Piazza
Cavour è quello di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako ed ex banchiere
Mukhtar Ablyazov, oppositore del presidente Nursultan Nazarbayev. Da Roma la signora
fu messa in fretta e furia su di un volo per il Kazakistan insieme alla figlia Alua
di soli sei anni. Deve inoltre ritenersi che lo straniero abbia interesse a ottenere
l’annullamento del decreto di convalida, nonostante l’annullamento in autotutela
dell’espulsione. E ciò sia per ottenere il risarcimento dei danni sia per poter
rientrare e soggiornare liberamente in Italia. È quanto emerge dall’ordinanza
17407/14, pubblicata il 30 luglio dalla sesta sezione civile della Cassazione.È
radicalmente nullo il provvedimento di convalida del giudice di pace di Roma, per
la manifesta illegittimità dell’atto presupposto. È risultato pienamente valido
il passaporto centroafricano della donna mentre il provvedimento è stato adottato
in assenza anche di una minima istruttoria. Le particolari modalità del fatto, con
l’irruzione notturna delle forze dell’ordine in casa della signora, inducono
a ritenere il titolo espulsivo ab origine privo delle condizioni di legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del
cittadino straniero nel Cie, centro di trattenimento ed espulsione, non deve essere
limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura
indicate nell’articolo 13, comma 4 bis e 14 primo comma d.lgs. 286 del 1998 (nel
caso della Shalabayeva il trattenimento fu molto breve, dato il rimpatrio-lampo).
Il giudice di pace deve inoltre verificare l’esistenza e l’efficacia del provvedimento
espulsivo: è necessario controllare la sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità
dell’atto perché si tratta di un presupposto indefettibile laddove risulta disposta
privazione della libertà personale. Vale l’insegnamento della Corte europea dei
diritti dell’uomo: non tutte le ragioni d’illegittimità dell’espulsione possono
determinare l’annullamento del titolo detentivo; secondo i giudici di Strasburgo
c’è differenza tra i casi in cui la violazione della libertà personale è grave
e manifesta da quelli nei quali l’irregolarità della detenzione si manifesta solo
successivamente ad uno specifico accertamento giudiziale. Nella prima categoria ricade
il caso Shalabayeva.Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,

l’Italia della diplomazia non sta facendo belle figure negli ultimi tempi.
I casi diplomatici e i pasticci internazionali con protagonista il corpo diplomatico
e le più alte autorità, sembrano ripetersi senza soluzione di continuità. Come
nel cosiddetto caso Shalabayeva o caso Kazakistan che ha riempito le pagine dei quotidiani,
un vero scandalo, ricco di misteri e di punti oscuri, che imbarazza l’Italia e
che coinvolge una donna, moglie di un rifugiato politico kazako e la sua bambina
di sei anni. Senza dubbio una vicenda avvolta da svariati dubbi e misteri, su cui
le istituzioni non hanno cercato di fare luce.