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Legge riordino servizio di gestione dei rifiuti urbani, le minacce di Chizzoniti

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“Ove l’articolato predisposto non dovesse essere abbondantemente rivisto, recuperandolo entro gli argini di un alveo rigorosamente legalitario, il mio voto contrario sarebbe inevitabile”

Legge riordino servizio di gestione dei rifiuti urbani, le minacce di Chizzoniti 

“Ove l’articolato predisposto non dovesse essere abbondantemente rivisto, recuperandolo entro gli argini di un alveo rigorosamente legalitario, il mio voto contrario sarebbe inevitabile”

 

 

In relazione alla proposta di legge regionale connessa al riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani che il Consiglio non ha approvato nella seduta del 24 giugno, sollecitandone l’esame da parte della IV Commissione, il presidente della Commissione di Vigilanza Chizzoniti – in coerenza con la posizione contraria assunta sul punto durante i lavori assembleari – ha comunicato ai presidenti del Consiglio, della Giunta e della IV Commissione (Talarico, Stasi e Gallo) ed a tutti i consiglieri regionali che, “ove l’articolato predisposto non dovesse essere abbondantemente rivisto, recuperandolo entro gli argini di un alveo rigorosamente legalitario, il mio voto contrario sarebbe inevitabile”. Spiega il presidente Chizzoniti: “Sin dal 7 aprile scorso, con nota prot. N. 429, ho segnalato alla IV Commissione il rischio (posto che sia tale) d’incorrere nella previsione surrogatoria di cui all’art. 3 bis del D.L. 138/2011, suggerendo una serie di irrinunciabili correzioni all’articolato del testo legislativo, ma ciò nonostante, sono inutilmente spirati ben 3 mesi, contraddistinti da una colpevole e forse funzionale inerzia che oggi non può essere strumentalmente utilizzata per legittimare la frettolosa approvazione di una legge in stato confusionale e nella cui orbita gravitano enormi interessi finanziari”. Il presidente Chizzoniti, ribadendo la netta avversione a quella che definisce “un’ infida e subdola delega in bianco concessa al Dipartimento Ambiente prevista fra le righe della prefata legge nel caso in cui (abbondantemente prevedibile) non si dovessero attuare le imponenti prescrizioni di cui all’art. 6 della stessa”, conclude affermando che “all’approvazione di una legge permeata da una serie incredibile di forzature ed illegalità è preferibile il Prefetto-Commissario”.