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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 28 APRILE 2024

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Lavoratori Co.Co.Co. chiedono stabilizzazione full-time Precari storici da 27 anni, di cui 16 nelle istituzioni scolastiche statali Italiane

Lavoratori Co.Co.Co. chiedono stabilizzazione full-time Precari storici da 27 anni, di cui 16 nelle istituzioni scolastiche statali Italiane
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Il precariato dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) previsti dal Decreto Ministeriale del 20 aprile 2001 n. 66 in servizio presso le istituzioni scolastiche statali investe 890 lavoratori circa, a fronte dei 970 iniziali, distribuiti sul territorio nazionale nelle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Abruzzo e Marche. Essi assicurano il funzionamento delle segreterie nelle istituzioni scolastiche e ricoprono posti vacanti in organico appositamente accantonati previsti da Decreti Ministeriali, Decreti Interministeriali e dal Decreto del Presidente della Repubblica 199/09 e svolgono funzioni e mansioni ATA attribuiti a loro dalla Legge 124/99, dal Decreto 184/99, dalla Circolare Ministeriale 245/99, dal Decreto Interministeriale 201/2000, dal Decreto Ministeriale 66/2001, dal Decreto Ministeriale 11/2005, dalla Legge 206/2005, dal Decreto Interministeriale prot. 19280/2006 e dal D.P.R. 119/2009.
Questi lavoratori vivono il dramma della precarietà da 27 anni, di cui 16 nelle istituzioni scolastiche, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa annualmente prorogato ininterrottamente dal 1 luglio 2001 ad oggi con apposita voce di bilancio prevista dalle norme in essere. Tale condizione di precarietà ha determinato e determina una questione sociale molto seria non solo nello svolgimento dell’attività lavorativa ma anche sotto l’aspetto economico e sociale determinando nel suo assetto generale:
1. disparità di trattamento fra lavoratori che svolgono le stesse funzioni e mansioni;
2. diseguaglianza nella tutela dei diritti dei lavoratori;
3. violazione delle norme in essere.
La lunga condizione di precarietà, l’assenza di una regolamentazione lavorativa, la precaria attenzione da parte dell’amministrazione all’assetto generale della condizione lavorativa dei Co.Co.Co., sia sotto il profilo economico sia giuridico accompagnata dall’assenza di un intervento in materia di stabilizzazione e dalla negazione storica, dal 2001 ad oggi, del diritto di partecipazione alla procedura concorsuale prevista dal T.U. 297/1994 art. 554, in violazione delle norme in essere, ha determinato una grave condizione previdenziale che non consentirà ai lavoratori Co.Co.Co. di poter percepire un assegno di

pensione, essenziale alla sopravvivenza, alla fine del loro percorso lavorativo in funzione dell’età anagrafica che oggi hanno i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa la cui fascia di età è compresa fra 65 anni e 50 anni di età.
Nella tabella allegata è stata elaborata una dettagliata proiezione di quella che sarà la pensione del lavoratore con contratto di collaborazione.
In essa si evince che oggi il lavoratore che ha compiuto i 65 anni se vuole andare in pensione percepirà una indennità pensionistica di €. 223,37. Se le condizioni di salute lo permetteranno lavorerà fino a 70 anni e la sua pensione sarà di €. 318,13 sempre che i suoi contributi previdenziali ricoprano l’intero periodo lavorativo, ma così non è in quanto da 4 anni non si raggiunge nei versamenti contributivi il minimo contributivo previdenziale previsto dalla circolare dell’INPS, questo è il vero dramma del lavoratore co.co.co. D.M. 66/2001 che è proiettato in una assurda POVERTA’. Spostando l’indagine nella fascia più giovane dei lavoratori co.co.co., 50 anni, la situazione varia di poco, infatti, chi oggi ha 50 anni nel 2031 quando avrà compiuto 65 anni di età percepirà una pensione di €. 507,65.
Appare evidente quindi che ogni anno di ulteriore ritardo aggrava la condizione del lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Comitato dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.M. 66/2001, nel rivendicare il diritto di rappresentanza della categoria, in forza delle norme statutarie e delle norme Costituzionali,
CHIEDE
al Ministro dell’Istruzione l’attivazione urgente di un percorso di stabilizzazione Full-Time di tutti i lavoratori co.co.co. di cui al D.M. 66/2001 (occupando i posti liberi in organico accantonati e dislocando le unità eccedenti presso gli uffici periferici dell’amministrazione U.S.R. ed A.T. dove risulta difficile la dislocazione presso altre istituzioni scolastiche con posto in organico libero come da tabella esemplificativa alla presente allegata). L’assetto di stabilizzazione dei lavoratori, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, deve determinare anche la sussistenza di condizioni di garanzia in materia di previdenza che tenga conto nel suo assetto generale anche della valutazione di merito in materia di previdenza ponendo il lavoratore nella condizione di poter raggiungere almeno il minimo contributivo dei 20 anni previsti dalla legge per poter accedere alla pensione, come sancito dalle norme in materia di previdenza per i pubblici dipendenti.

A tal fine il Comitato dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fa presente che l’attuale condizione dei lavoratori è stata determinata da:
1. Mancata applicazione delle norme che nel tempo hanno statuito la loro stabilizzazione.
Infatti il decreto n. 81 del 2000 all’art. 4 stabilisce che il percorso di stabilizzazione si sarebbe dovuto concretizzare entro cinque anni, nel rispetto della legge del 23 dicembre 2000 n. 388 e seguenti;
2. Mancata, piena, copertura previdenziale nell’ambito dell’espletamento dell’attività lavorativa dove non è garantito il minimo contributivo dovuto ai fini previdenziali come previsto dalle circolari INPS;
3. Continuo aumento delle aliquote previdenziali passate dal 14% all’attuale 32% senza che vi sia stato un adeguamento integrativo nel finanziamento complessivo e non ultimo il mancato rifinanziamento del fondo dell’occupazione che finanziava quota parte della contribuzione previdenziale la cui conseguenza diretta è stata il continuo depauperamento dell’indennità salariale che nell’ultimo decennio non è stata mai adeguata;
4. Una storica esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli malgrado norme in essere statuiscano il diritto a parteciparvi, esclusione che ha nei fatti impedito l’accesso ai ruoli secondo la procedura concorsuale prevista dal T.U. 297/94, impendendo di fatto per 16 lunghi anni la partecipazione alla procedura concorsuale e di conseguenza impedendo la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro in violazione delle leggi in essere legge 144/99 (riserva dei posti da ricoprire 30% nell’ambito delle assunzioni), legge 244/07 art. 3 c. 94 lett. B, nota Ragioneria Generale dello Stato 7 aprile 2008, legge di stabilità 2013 c. 401, D.Lgs. 165/01 art. 35 c. 3 bis.
Di contro il Ministero dell’Istruzione riconosce il servizio svolto in attività progettuali in regime di convenzione con il MIUR vedi:
a) nota Prot. n. AOODGPER 19212 Roma 17 dicembre 2009;
b) nota Prot. n. AOODGPER 8166 Roma 5 giugno 2009;
c) nota Prot. n. AOODGPER 2733 Roma 12 marzo 2010;
d) nota Prot. n. AOODGPER 1603 Roma 24 febbraio 2011;
e) nota Prot. n. AOODGPER 1293 Roma 22 febbraio 2012;
f) nota A.F.A.M. prot. 1083 del 10 settembre 2014;
g) D.M. 21/7/2007 nota al punto 19 riconosce ai docenti il servizio svolto con contratto atipico nelle scuole non statali ai fini dell’accesso al sistema delle graduatorie;
h) D.M. 716-2014 il servizio prestato come modello vivente viene valutato anche se prestato con contratti atipici, non da lavoro dipendente;

i) nota prot. AOODGPER 1734 del 27/2/2014 la quale riconosce il servizio scolastico, per intero, svolto con contratto di collaborazione o a progetto, servizio riconosciuto ai fini del computo dei 2 anni necessari per l’accesso al concorso ai fini della immissione in ruolo;
j) nota prot. 0008151 del 13/03/2015 la quale riconosce il diritto alla partecipazione concorsuale anche ai familiari dei cittadini degli stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Vanno altresì inclusi, gli stranieri altamente qualificati titolari di carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini Italiani.
Di contro i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata sono esclusi da ogni diritto, ma inclusi nell’organizzazione scolastica dove svolgono funzioni e mansioni ATA alla pari dei colleghi di ruolo e dei precari ATA lavorando su posto libero in organico accantonato e sono soggetti a tutti i doveri del dipendente subordinato a tempo indeterminato, primo fra tutti la mobilità applicata secondo le regole del personale ATA di ruolo cosi come disciplinato dal C.C.N.I. del comparto scuola.
Quindi il loro status lavorativo è contrattualmente atipico (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) di fatto nell’espletamento delle funzioni è subordinato a tutti gli effetti in quanto interni all’amministrazione e soggetti a tutti i doveri del personale dipendente subordinato, con una reiterazione contrattuale di 16 anni in aperta violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE.