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TAURIANOVA (RC), SABATO 27 LUGLIO 2024

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La privazione della libertà

La privazione della libertà

| Il 27, Mag 2014

Riflessione dell’avvocato Cardona sulle lungaggini del processo

La privazione della libertà

Riflessione dell’avvocato Cardona sulle lungaggini del processo

 

 

La privazione della libertà, costituisce la perdita di un diritto fondamentale e inalienabile della persona, connaturato con la sua stessa dignità di essere vivente e pensante.
Per tale ragione il giudice che emette un provvedimento che coercitivamente ne limita l’essenza basilare del vivere libero, deve possedere non solo una solida esperienza e una immane preparazione professionale, ma altresì una sensibilità umana che gli consenta di evitare che risultanze opinabili e a volte artificiose possano indurlo a privare ingiustamente l’indiziato della connaturata libertà esponendolo conseguentemente e vanamente al pubblico ludibrio.
Le misure cautelari detentive, le quali sono norme eccezionali perché riguardano la libertà che, in base al principio di non colpevolezza può essere solo compressa dopo un rituale processo, devono essere interpretate con il massimo rigore e con ogni necessaria oculatezza, evitando le sbrigative o stereotipate enunciazioni, le quali non fanno altro che nascondere motivazioni inesistenti o considerazioni che i cittadini non riusciranno a capire e presteranno il fianco ad una cagnara giornalisticamente faziosa.
Occorre necessariamente trovare il modo di rendere attuabile la celebrazione del dibattimento in un termine ragionevolmente breve, anche con l’applicazione della telematicità processuale che è stata già normata per il processo civile.
E’ anche vero che in Italia non si riesce a rivoluzionare se non in peius, ed infatti il passaggio di consegne al nuovo giudice del dibattimento dell’attività istruttoria realizzata anticamente dal sagace giudice istruttore, non ha determinato altro che una dilatazione smisurata dell’attività istruttoria, che avallata da numerosi e a volte inevitabili rinvii, cagiona solo quella che passa per essere nel linguaggio convenzionale denegata giustizia.
Da qui la difficoltà di assicurare lo svolgimento delle singole udienze e l’incertezza dell’inizio e definizione dei processi in tempi accettabili, considerando che ogni decisione deve osmoticamente contemperare la rapidità del processo con le garanzie che il codice di rito assicura all’imputato.
Il danno derivante dal ritardo sulla definizione delle cause, investe non solo il singolo interessato ma l’intera collettività, specie quando lo scadere dei termini di custodia cautelare massima consentita alla privazione della libertà degli imputati, quasi equivalendo alla espiazione della pena, ne determini la scarcerazione.
Le decisioni devono essere rapide senza alcuna forma pubblicitaria in quando se non condivise impugnabili davanti ad altri giudici che pur sempre rappresentano, nella coscienza popolare della gente, l’espressione della volontà della legge e non il frutto di partigiane ideologie politiche, sociali, economiche o religiose, valori che nulla hanno a che fare con l’obiettività e il distacco della norma.
Giustizia ritardata è giustizia negata. (Montesquieu)