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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 30 APRILE 2024

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La cosca Crea di Rizziconi e le motivazioni che hanno portato allo scioglimento della giunta Bartuccio

La cosca Crea di Rizziconi e le motivazioni che hanno portato allo scioglimento della giunta Bartuccio

Gli interessi del clan per la azienda Ediltrel, la questione del trasferimento della dipendente ai lavori pubblici del comune, il lavoro investagativo della Dda – PRIMA PARTE

La cosca Crea di Rizziconi e le motivazioni che hanno portato allo scioglimento della giunta Bartuccio

Gli interessi del clan per la azienda Ediltrel, la questione del trasferimento della dipendente ai lavori pubblici del comune, il lavoro investagativo della DDA 

 

 

L’attività di indagine ha consentito di accertare la perdurante operatività della cosca CREA, la cui
esistenza è stata accertata giudizialmente da sentenze munite dell’autorità di giudicato.
Sulla valenza di dette sentenze a fini probatori, appare opportuno richiamare i principi cardine
affermati dalla Suprema Corte, secondo cui: “In tema di prova, le risultanze di un precedente
giudicato penale acquisite ai sensi dellart.238 bis C.P.P. devono essere valutate alla stregua della
regola probatoria di cui all’art.192 comma terzo C.P.P., ovvero come elemento di prova la cui
valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo
confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica ‘yatto accertato” con sentenza
irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta nel dispositivo, ma anche alle
acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del prowedimento” (Cass., sez. I, sent. 5894 del
17/6/97, imp. Bottaro ad altri), ed ancora: “Una volta acquisite ai sensi dellart.238 bis C.P.P., le
sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dagli artt. 187 e 192 comma
terzo stesso codice. Pertanto il giudice, perché tali sentenze assimilate alle dichiarazioni
accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale
vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei
fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art.187 C.P.P., salva la facoltà
dell ‘imputato di essere ammesso a provare il contrario; del pari, su richiesta dell ‘accusa, il giudice
dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova -costituiti da
riscontri esterni individualizzanti- che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze
irrevocabili acquisite e che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede,
sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della
terzietà del giudice né di quello del diritto di difesa” (Cass., sez.1, sent. 727 del 29/7/95, imp.Ronch,
in archivio CED).
Importanti risultano le sentenze (acquisite agli atti), le quali, oltre a confermare l’esistenza della
consorteria criminale in argomento, evidenziano i rapporti della stessa con le altre cosche di
‘ndrangheta.
Al riguardo, in primo luogo, merita di essere segnalata la sentenza DE STEFANO Paolo + 59 (n.
292178 R.G.T. – 1/79 Registro Sentenze Tribunale di Reggio Calabria del 04/01/1979), che ha
accertato le illecite ingerenze della criminalità organizzata nella realizzazione del V Centro
Siderurgico di Gioia Tauro. La prima esigenza di utilizzazione delle risorse locali si manifestò
nell’ambito dell’assegnazione dei lavori alle ditte proprietarie di mezzi di trasporto. I1 processo ha
dimostrato che tutte le ditte utilizzate nei lavori di realizzazione del V Centro Siderurgico
appartenevano, direttamente o indirettamente, alle cosche mafiose Piromalli- Mole’- Stanganelli –
Marnmoliti- Rugolo-Nava-Pesce. Come attestato dalla sentenza definitiva, Cogitau e Timperio
s.p.a, le imprese incaricate della realizzazione delle opere di sbancarnento, ebbero un esborso
complessivo per esercizio di autotrasporti di lire 3.619.686.473, di cui 1.348.1 87.765 a favore del
gruppo Piromalli; 350.614.930 a favore del gruppo Mamrnoliti; 105.082.620 ai Rugolo, e via via
fino alla somma di lire 2.526.28 1.632 divisa fra i Pesce, i Mazzaferro, gli Avignone, i Crea, i Burzi,
i Franconeri e tale Francesco Sigilli, di cui e’ stato accertato il diretto collegamento con Giorgio De
Stefano, astro nascente della criminalita’ organizzata reggina, uscito vincente dalla cruenta faida
contro Don Mico Tripodo.
Crea Teodoro cl. 39 fu condannato per i reati p. e p. dagli art. 81,416 C.P. (all’epoca non era ancora
stata introdotta la norma di cui all’art. 416-bis C.P.) e 7 L. 575/65, per avere fatto parte di
un’associazione a delinquere volta a commettere più delitti di omicidio, favoreggiamento,
estorsione ed altro.
Estremamente interessante, ai fini del presente procedimento, risulta, altresì, la sentenza della Corte
d’Assise d’Appello di Reggio Calabria del 12.2.1996, divenuta irrevocabile, per la gran parte delle
posizioni, il 3.4.1997, che ha definito il cosiddetto processo della “maja delle treprovince” , poiché
in esso erano contestate due associazioni per delinquere caratterizzate da una articolata struttura
federativa risultante dall’aggregazione di più cosche locali.
I1 processo venne originariamente instaurato nei confronti di Giuseppe Pesce classe 1923 (deceduto
nelle more del giudizio, il 29.5.1992) + 138 imputati e ridottasi in appello nei confronti di Pesce
Giuseppe classe 1954 + 50.
Quel che rileva, nella presente sede, è la contestazione di cui al capo 74 riguardante l’associazione
per delinquere (federazione di cosche) di stampo mafioso aggregante numerose persone
appartenenti alle principali cosche operanti nella zona della piana di Gioia Tauro in provincia di
Reggio Calabria e nelle altre due provincie all’epoca esistenti in Calabria (tra cui esponenti della
famiglia Mancuso, Giuseppe e Luigi, di Limbadi, in provincia di Catanzaro).
Tra gli imputati di tale organizzazione erano compresi, tra gli altri, Pesce Giuseppe classe 1923,
Pesce Antonino, Bellocco Umberto, i Pisano, Piromalli Giuseppe classe 1921, Crea Teodoro di
Rizziconi, Avignone Giuseppe di Taurianova, Mammoliti Saverio e Rugolo Domenico di Castellace, (già imputati nel processo dei sessanta), ai quali è stato attribuito il reato di associazione
per delinquere di stampo mafioso per essersi riuniti in una associazione finalizzata alla
consumazione di omicidi di componenti di cosche avverse allo scopo di potenziare l’egemonia
mafiosa della cosca di appartenenza, dedita alla consumazione di sequestri di persona a scopo
estorsivo ed estorsioni, allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti.
La suddetta decisione ha riconosciuto l’esistenza di un’associazione a delinquere di stampo mafioso
denominata ‘ndrangheta organizzata su basi territoriali ed articolata in gruppi familiari per lo più
collegati fra loro.
Crea Teodoro cl. 39 veniva ancora condannato per associazione per delinquere, in continuazione
con il reato di cui alla precedente condanna.
La sentenza “maja delle tre province” (esecutiva il 01/04/1997) ha una contestazione associativa
sino al 05/04/1983.
Ad ulteriore conferma circa la “mafiosità” di Teodoro Crea, va citata la sentenza c.d. “Tirreno” (n.
41/93 + 156194 R.G.N.R. D.D.A. – n. 7/97 Registro Sentenze del 2511 111997 Corte Assise Palmi –
Cassazione 25/05/2002), nella parte relativa agli omicidi di Muzzupapa Pasquale e Penna Teodoro.
La predetta sentenza inquadra gli omicidi de quibus in logiche tipicamente mafiose, confermando –
in tal senso – l’importante ruolo svolto da Crea Teodoro.
Ciò premesso, si può affermare con assoluta certezza che l’esistenza della cosca mafiosa CREA ed
il ruolo di capo di Crea Teodoro cl. 39 è giudizialmente accertata in via definitiva sino al 5 aprile
1983.
CREA Teodoro è, altresì, attualmente imputato, assieme ai figli Giuseppe e Domenico, di
associazione di stampo mafioso, nell’ambito del procedimento cd. TORO, in corso di celebrazione
innanzi al Tribunale di Palmi, con contestazione chiusa al 3 1.12.2009 (v. in atti decreto che dispone
il giudizio e verbale di udienza del 27 settembre 2012, nel corso del quale il Pm ha proceduto alla
formale chiusura della contestazione).

 

I PRIMI APPROCCI DELLA COSCA CREA CON IL SINDACO BARTUCCIO
Questione “amministrazione Ediltra s.r.1.

 

I1 primo degli episodi riferiti da BARTUCCIO risaliva al mese di Aprile 2009, a circa un
anno dall’elezione dello stesso alla carica di Sindaco.
BARTUCCIO dichiarava che, nella veste di commercialista, previa autorizzazione della
Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, aveva ricevuto, da parte
dell’amministratore giudiziario, l’incarico di curare, in qualità di consulente, la contabilità dei beni
sequestrati alla EDILTRA S.r.l., ditta riconducibile alla proprietà di CREA Antonio detto ‘”u
Malandrinu7′(all. 4).
11 16/07/2007 la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria,
nell’ambito del Procedimento nr. 60107 R.G.M.P. e nr. 1512007 Prow. Seq., infatti, aveva disposto
il sequestro del 50% delle quote sociali intestate alla moglie di CREA Antonio, owero DE LUCA
Maria ~ i u s e ~ ~dael’la~ ,S ocietà EDILTRA S.r.l. (partita IVA nr. 02207160801), nonché il
sequestro del 50% del patrimonio della medesima azienda (all. 5).
Poco più di un anno dopo, il 17/10/2008, sul patrimonio aziendale e sulle quote sequestrate
alla EDILTRA S.r.l. veniva disposta la confisca, prowedimento emesso, con nr. 108108, dal
Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione (all. 6).
BARTUCCIO, che sin dall’infanzia, per motivi di vicinato, conosceva CREA Antonio,
accettava l’incarico conferitogli dal Tribunale in relazione all’amministrazione del 50% delle quote
della predetta ditta (avente sede in Rizziconi alla via Tornmaso Campanella nr. 12 ed esercente
l’attività di lavori generali e costruzione di edifici).
In merito al preesistente rapporto di vicinato tra BARTUCCIO e CREA, l’attività di
riscontro effettuata dalla PG all’uopo delegata ha dimostrato che, effettivamente, le famiglie di
CREA Antonio ‘”u Malandrinu” e di BARTUCCIO Antonino, almeno fino al censimento del 197 1,
erano residenti alla via G. Carducci del Comune di Rizziconi (aii. 35).
Sulla vicenda della nomina di BARTUCCIO a consulente dell’amministrazione giudiziaria
della EDILTRA, ANASTASI ~r a n c e s c o~co~n,c ittadino e collega di BARTUCCIO Antonio,
partecipava a quest’ultimo il malumore con cui CREA Antonio aveva appreso la notizia relativa
all’accettazione dell’incarico da parte del BARTUCCIO.
Secondo quanto riferito a BARTUCCIO da ANASTASI, infatti, CREA Antonio avrebbe
gradito da parte del primo, essere, quantomeno, preventivamente informato.
Quello che il CREA avrebbe desiderato, pertanto, equivaleva ad una richiesta preventiva di
permesso che il commercialista BARTUCCIO avrebbe dovuto inoltrargli, dal momento che ‘”u
Malandrinu” continuava a considerarsi, evidentemente, titolare ed assoluto gestore dei beni che,
comunque già dal 2007, erano stati sequestrati dal Tribunale di Reggio Calabria.
CREA Antonio, dunque, risentitosi per il legittimo ed integerrimo comportamento
professionale posto in essere dal Dr. BARTUCCIO, in concomitanza delle elezioni amministrative
del Marzo 2010, decideva di non salutare più il compagno d’infanzia, fatto che, comunque, non
avrebbe influenzato il modo di agire del futuro Sindaco.
Di seguito, testualmente, le dichiarazioni di BARTUCCIO Antonino sul punto:
“Nella primavera del 2009, se ben ricordo nel mese di aprile, l’amministratore giudiziario dei
beni sequestrati a Crea Antonino detto ”a malindind’, previa autorizzazione della Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Reggo Calabria, mi aveva affidato l’incarico di curare, in qualità di
consulente, la contabilità deila ditta individuale Crea Antonino, soggetto del mio stesso paese che
conoscevo dai tempi dell’infanzia in quanto vicino di casa. Dal mio collega Franco Anastasi,

commercialista in Rizziconi, che cura la contabilità della ditta Edil Tra. riconducibile a Crea Antonio ed
al coniuge, avevo saputo che il citato Crea si era lamentato, usando anche parole poco lusinghiere nei
miei confronti, del fatto che io avessi accettato l’incarico consulente per l’amministratore giudiziario
dei suoi beni in sequestro, senza aver informato lui preventivamente asserendo che ciò avrei dovuto
fare anche per il fatto che da piccoli eravamo vicini di casa. Successivamente alla notizia che mi era stata
data dal mio collega, mi accorgevo che Antonino Crea mi aveva tolto il saluto in concomitanza con lo
svolgersi della campagna elettorale, owero nel mese di marzo 2010. Tale circostanza non mi ha
procurato alcun fastidio anzi l’ho considerato un fatto positivo.”
I1 primo episodio riferito dal Sindaco, in sé privo di rilevanza penale, è però indicativo
della tracotanza del potere mafioso esercitato da CREA Antonio, il quale, noncurante del
prowedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – sequestro e successiva
confisca della Ediltra s.r.1. – pretende di esercitare signorie sulla res, in totale spregio dell’Autorità
Giudiziaria (circostanza confermata dalle vicende analizzate sub capo D) dell’imputazione).
In quest’ottica, pertanto, va interpretata la reazione di CREA Antonio nei confronti del
dottor BARTUCCIO colpevole, ai suoi occhi, di “mancanza di rispetto”, per avere accettato
l’incarico giudiziario senza chiedere il preventivo assenso.

 

Questione “Brunetto Giuseppina”

 

I1 27 Settembre 2010 BARTUCCIO Antonino riferiva, altresì, di ulteriori e significativi
episodi verificatisi in ambito municipale, nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di Sindaco.
BARTUCCIO dichiarava che, in data 2 Agosto 2010, aveva sollecitato il Responsabile del
Servizio LL.PP. a rimuovere dall’incarico di segretaria del Dirigente del medesimo servizio la
signora BRUNETTO ~ i u s e ~ ~ i nnaon~ ‘a,v endo questa i titoli per ricoprire il predetto incarico,
essendo il profilo professionale della donna corrispondente a quello di operaio.
Stando alle nuove disposizioni del Sindaco, pertanto, la BRUNETTO di lì a poco avrebbe
dovuto prestare la propria opera nel settore manutentivo.
I1 successivo 15 Agosto, però, l’Assessore ROTOLO Domenico riferiva al Sindaco
BARTUCCIO, che CREA Antonio ‘”u Malandrinu” gli aveva chiesto di mantenere la BRUNETTO
nell’incarico di segretaria al Servizio LL.PP. del Comune di Rizziconi.
Nell’occasione, CREA aveva raccomandato all’Assessore di non riferire al BARTUCCIO
che, dietro tale richiesta, ci fosse proprio ‘”u Malandrinu”, ma di fare in modo che tutto apparisse
come espressione della volontà del ROTOLO: il nome del CREA, pertanto, non sarebbe mai dovuto
venir fuori,
Le direttive del Sindaco, disattese per oltre un mese, venivano applicate soltanto quando a
sollecitare l’adozione del prowedimento era il Segretario Comunale, dottoressa TRIPODI
~lisabetta*d~a,l momento che al Geometra MILIADO’ ~ntonio”, Dirigente comunale dei LL.PP.,
nella seconda metà di Settembre, veniva prospettata la possibilità di essere riconosciuto
responsabile di un procurato danno erariale derivante da un’eventuale richiesta di riconoscimento
economico, avanzabile dalla BRUNETTO, per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al
profilo professionale della donna.
I1 24 Settembre 2010, pertanto, il movimento interno veniva eseguito e la BRUNETTO,
che fino a poco prima si era occupata degli ordinativi e della predisposizione di determinazioni per
il Responsabile del Servizio, tornava nella disponibilità dell’ufficio finanziario nella qualità di
operaia.
Di seguito, testualmente, le dichiarazioni di BARTUCCIO sul punto:
“I1 2 agosto 2010, con una nota che esibisco, sollecitavo, fra le altre cose, al responsabile del
servizio LL.PP, nei confronti della signora Brunetto Giuseppina la cessazione delle mansioni di
segretaria del dirigente del servizio lavori pubblici del comune, di fatto svolte da costei, sebbene il suo
profilo professionale fosse quello di operaio Cat A. Con la suddetta missiva chiedevo al responsabile
del servizio LL.PP, la censura del reiterato comportamento scorretto posto in essere dalla signora
Brunetto Giuseppina nei miei confronti. L’ultimo evento oggetto della invocata censura era avvenuto il
precedente 31 luglio. I1 6 agosto 2010, dunque a quattro giorni di distanza da questa presa di posizione,
giungeva un esposto anonimo pesantemente denigratorio soprattutto nei confronti del dottor Martirio,
funzionario della prefettura di Reggio Calabria che aveva svolto le funzioni di commissario prefettizio al
comune di Rizziconi a seguito delle dimissioni del sindaco Bello. I1 15 agosto 2010, l’assessore allo sport
del comune di Rizziconi, Mitnmo Rotolo, mi riferiva che Nino Crea gli aveva chiesto di mantenere al
suo posto la signora Brunetto Giuseppina, visto che io avevo chiesto che costei fosse adibita alle
mansioni proprie previste dal suo contratto, la qualcosa avrebbe di fatto comportato l’estromissione
dall’ufficio lavori pubblici e l’assegnazione alla manutenzione. L’assessore Rotolo mi aveva detto che
Antonino Crea gli aveva chiesto di far credere a me che la richiesta fosse sua, cioè dell’assessore e non
del Crea medesimo. L’assessore mi riferiva che avrebbe fatto credere al Crea che questa richiesta
pervenutami da lui, cioè dal componente di giunta, non potevo in nessun caso assecondarla. In sostanza
doveva apparire che la richiesta mi veniva fatta dall’assessore e che io l’avevo rifiutata allo stesso. I1
nome del Crea non doveva emergere, questo almeno era ciò che lui aveva chiesto all’assessore.
Dal 2 agosto 2010, data del mio provvedimento al 23/24 settembre 2010, il dirigente dei lavori pubblici
geometra Antonio Mibadò non aveva proweduto, contrariamente a quanto invece era tenuto a fare, a
dare esecuzione alle direttive da me impartite con riguardo alla corretta assegnazione delle mansioni
della signora Brunetto Giuseppina. I1 Miliadò assolveva tale compito successivamente solo quando
veniva posto dalla segretaria Elisabetta Tripodi di fronte alla prospettiva di poter essere un giomo
riconosciuto responsabile di un procurato danno erariale derivante da un’eventuale richiesta di
riconoscimento economico spettante per lo svolgimento da parte della dipendente di mansioni
superiori a quelle previste dal suo profilo professionale. I1 24 settembre mi perveniva una lettera con la
quale il responsabile del servizio LL.PP mi informava che aveva proweduto a mettere la Bninetto a
disposizione dell’ufficio finanziario nella sua qualità di operaia. In sostanza era stata data esecuzione alla
mia richiesta del 2 agosto 2010. A seguito di ciò, lo stesso giorno la signora Brunetto Giuseppina aveva
chiesto un periodo di congedo fino all’ 11 ottobre 2010. Presso il servizio LL.PP. la signora Brunetto
Giuseppina si occupava degli ordinativi, delle predisposizione delle determine del responsabile del
servizio stesso, trattava direttamente con le ditte esterne e con gli operai in ordine alle problematiche
ammlliistrative dei lavori eseguiti per conto dell’Ente.” n
Diretto e penetrante, in questa occasione, il condizionamento, da parte di CREA Antonio, sull’arnministrazione comunale: CREA, tramite l’Assessore Rotolo, consapevole messaggero delle ‘J I
sue volontà, interveniva sul Sindaco al fine di evitare il trasferimento della BRUNETTO alle
mansioni (corrispondenti al suo inquadramento professionale) spettantegli.
In questo episodio emerge già tutto il metodo mafioso utilizzato dal CREA: comunicando
all’assessore i suoi desiderata, egli chiede espressamente di non fare il proprio nome al Sindaco ma di prospettargli la questione come espressione della volontà dell’assessore stesso. Ciò all’evidente
fine di veicolare il “messaggio trasversale” all’effettivo destinatario: il Sindaco BARTUCCIO.
Questo episodio dimostra le seguenti circostanze:
1) CREA Antonio era assolutamente consapevole del timore che il suo intervento avrebbe
determinato nei confronti del destinatario finale del suo messaggio. La spregiudicatezza del suo
agire è espressione del potere mafioso da lui esercitato, in quanto, appartenente alla omonima cosca
mafiosa;
2) CREA Antonio era, altresì, consapevole di poter avvicinare e veicolare “l’ambasciata”
attraverso l’assessore Rotolo che, lungi dal rifiutare la pretesa di condizionamento avanzata dal
CREA, si rendeva consapevole messaggero della sua volontà al BARTUCCIO. Né il ruolo pubblico
rivestito da ROTOLO (Assessore allo sport ed allo spettacolo) poteva giustificare
un’intermediazione nella vicenda.
ROTOLO, pertanto, ha dimostrato di essere un uomo a disposizione di CREA Antonio per
la veicolazione di messaggi a contenuto mafioso.
E’ evidente che il potere esercitato dal CREA attraverso quella “ambasciata” non fosse
espressione del singolo ma del potere mafioso della cosca di appartenenza. ROTOLO, pertanto,
consapevole di ciò, è un uomo a disposizione della cosca mafiosa;
3) Antonio MILIADO’, Dirigente dei lavori pubblici, sulla cui collaborazione,
evidentemente, CREA poteva contare, dal 2 agosto 2010 (data del provvedimento del Sindaco) al
24 settembre 2010, non dava esecuzione alle direttive ricevute, così impedendo il trasferimento
della BRUNETTO.
I1 pesante condizionamento dell’arnministrazione comunale, pertanto, è andato a buon fine
ma solo per poco tempo: grazie all’intransigenza del Sindaco BARTUCCIO, il trasferimento della
BRUNETTO è comunque intervenuto, seppur soltanto il 24 settembre 2010.
Evidente la motivazione sottesa all’interessamento della cosca mafiosa nei confronti di
BRUNETTO Giuseppina: la donna, senza possederne i titoli, ricopriva un ruolo strategico
all’interno dell’arnmninistrazione comunale. In qualità di segretaria del dirigente del Servizio
Lavori Pubblici si occupava degli ordinativi e della predisposizione di “determinazioni”, ossia di
quegli atti attraverso i quali i dirigenti o responsabili dei servizi, cui spetta le gestione dell’attività
amministrativa, esercitano il loro ruolo nelle materie di propria competenza.
BRUNETTO Giuseppina, pertanto, rappresentava, per la cosca mafiosa CREA, un elemento
strategico prezioso attraverso cui condizionare l’azione dell’amrninistrazione comunale nel settore
nevralgico dei lavori pubblici.