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TAURIANOVA (RC), SABATO 27 APRILE 2024

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La Corte di Appello assolve il vigile di Molochio Angelo Cosmano

La Corte di Appello assolve il vigile di Molochio Angelo Cosmano

Rigettata la sentenza di primo grado che lo voleva condannato per il reato di calunnia

La Corte di Appello assolve il vigile di Molochio Angelo Cosmano

Rigettata la sentenza di primo grado che lo voleva condannato per il reato di calunnia

 

 

La Corte di Appello di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, ha ribaltato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, assolvendo Angelo Cosmano dal reato ascrittogli “perché il fatto non costituisce reato”. Nel luglio del 2008, Cosmano, agente di polizia municipale di Molochio, era stato condannato alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di calunnia nei confronti di Giuseppe Ambesi, che si era costituito parte civile. La Corte di Appello invece, recependo la richiesta formulata dalla difesa di Cosmano, rappresentata dall’avvocato Francesco Cardone, ha ritenuto che il fatto non costituisca reato, peraltro conformemente alle conclusioni rassegnate in udienza dal Procuratore generale, assolvendo quindi il vigile, nonostante la disputa fosse ormai arrivata alla prescrizione.

Si è conclusa così, una vicenda che si trascinava dal lontano 2002, quando era stato contestato al vigile Cosmano, il reato di cui all’articolo 368 del codice penale, perché a seguito di un esposto anonimo, lo stesso, sentito dai carabinieri della stazione di Molochio, aveva dichiarato che era l’allora comandante della Municipale Giuseppe Ambesi ad indirizzare lui e gli altri colleghi vigili verso gli esercizi commerciali da controllare, mettendolo per iscritto nel foglio di servizio. Cosmano nella sua dichiarazione, aveva quindi incolpato Ambesi di abuso d’ufficio, dal momento che a suo dire, nell’ambito dei controlli, uno specifico panificio veniva puntualmente e volutamente esentato. La sentenza della Corte di Appello, invece ribalta quanto sostenuto in primo grado, stabilendo che il fatto non costituisce reato, per insussistenza dell’elemento psicologico.

redazione@approdonews.it