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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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“Introdotto il reato di tortura nel codice penale” Lo dichiara Nico D'Ascola (Ap)

“Introdotto il reato di tortura nel codice penale” Lo dichiara Nico D'Ascola (Ap)
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“La norma ha introdotto una specifica causa di esclusione
del respingimento, dell’espulsione o dell’estradizione di un individuo verso
uno Stato nel quale costui rischi di essere sottoposto a tortura”

“Con il disegno di
legge del reato di tortura sono stati introdotti nel codice penale gli articoli
613-bis e 613-ter, che disciplinano rispettivamente il
delitto di tortura e la condotta
del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che istiga altri
alla commissione del fatto”. Così Nico D’ Ascola, intervenuto stamani al programma
Rai
“La Radio ne parla”, sul ddl che ha introdotto il reato di tortura nel codice
penale. “Innanzitutto, si è inteso introdurre un reato comune, come
testimonia espressamente la possibilità che a commetterlo sia chiunque, senza
che il soggetto attivo debba ricoprire una specifica qualifica. Un profilo di
una qualche delicatezza concerne il requisito, ai fini dell’integrazione del
reato, che siano compiuti più atti di violenza o di minaccia, ovvero plurimi
trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni. Tale
scelta – ha proseguito D’Ascola – in
favore della pluralità di azioni materiali nasce dall’evidente necessità di
evitare doppie incriminazioni, giacché ciascuno degli atti compiuti dal
soggetto agente implica o può implicare la consumazione di un autonomo reato,
quale, ad esempio, il delitto di lesioni personali. Si è convenuto sulla
necessità di prevedere non solo che la lesione del bene giuridico tutelato
debba compiersi con più atti, ma anche che ad essi seguano acute sofferenze
fisiche o psichiche ai danni di una persona privata della libertà personale o
affidata alla custodia, autorità, potestà, cura o assistenza del reo. La norma
– ha evidenziato il senatore – ha introdotto una specifica causa di
esclusione del respingimento, dell’espulsione o dell’estradizione di un
individuo verso uno Stato nel quale costui rischi di essere sottoposto a
tortura. Si è inteso introdurre un criterio al fine di valutare i fondati
motivi necessari per ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a
tortura. Si è disposto l’obbligo di tener conto dell’esistenza, nello Stato
verso cui si realizzano l’espulsione, il respingimento o l’estradizione, di
violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. Si è escluso che possa
essere riconosciuta l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a
procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un
tribunale internazionale”.