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TAURIANOVA (RC), SABATO 04 MAGGIO 2024

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Incarichi Asp Catanzaro, interviene direttore sanitario Chiariti alcuni aspetti fondamentali della questione

Incarichi Asp Catanzaro, interviene direttore sanitario Chiariti alcuni aspetti fondamentali della questione
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“Con clamore mediatico le Aziende Sanitarie della Regione Calabria, tra queste I’ASP
di Catanzaro, sono state attinte da ipotesi di danno erariale eventuale e/o altro,
per avere le stesse assicurato, almeno per quanto ci riguarda, l’organizzazione e
la gestione delle proprie risorse nell’interesse esclusivo dell’Azienda per fini
istituzionali e quindi e dunque nell’esclusivo interesse pubblico. Cosi, mentre con
sincera amarezza leggo quanto avrebbe affermato l’Ing. Scura, mi auguro (ma vorrei
dire sono sicuro) che le stesse siano state fraintese, o malamente trascritte, nel
corpo dell’articolo. Epperò nella mia qualità di Direttore Sanitario dell’Azienda
Sanitaria di Catanzaro e promotore degli atti in questione, per la gravità delle
ipotesi avanzate, ritengo di dover rispondere direttamente ALL’OPINIONE PUBBLICA
per contrastare quanto sarebbe stato detto, facendo chiarezza su alcuni aspetti fondamentali
del problema.
Nell’articolo apparso il 21 marzo sulla Gazzetta del Sud si è sostenuto che l’Azienda
Sanitaria di Catanzaro, attribuisce incarichi dirigenziali di Unità Operative Complesse,
incarichi che invece sono inconferibili, in quanto le stesse unità operative, a seguito
della pubblicazione del DCA n. 9 del 2015, dovevano essere eliminate.
Ma allora viene da chiedersi quali avrebbero dovuto essere i criteri da applicare
e quali avrebbero dovuto essere le Unità Operative se il DCA n. 9 non ha poi avuto
corrispondenza con il DCA n. 30 e se entrambi, poi, non trovano corrispondenza con
il DCA n. 130 che definisce nuove tipologie di Unità operative che possono essere
previste negli atti aziendali? (non a caso a fronte di tali incoerenze è stato adottato
un provvedimento di rinvio dei termini per la presentazione dell’Atto Aziendale).
D’altro canto, evidentemente per queste ragioni, sono state più volte annunciate
variazioni al DCA n. 9 e, pertanto, una sua eventuale attuazione avrebbe solo prodotto
un atto aziendale a struttura organizzativa variabile o “ondivaga”, che, intuibilmente
il buon senso e la normativa non avrebbero in alcun modo consentito.
In pratica quanto affermato nell’articolo, cioè di automatico adeguamento dell’Azienda
alle Unità Operative previste in un DCA del Commissario ad acta non poteva essere
effettuato perché:
1) le Aziende Sanitarie non hanno alcuna facoltà di modificare la propria organizzazione
se non a seguito di un preciso atto di diritto privato, che la legge definisce “Atto
Aziendale”;
2) per poter produrre tale Atto organizzativo è indispensabile e propedeutico
riferirsi ad un atto regionale che definisca modello organizzativo e criteri, ossia
alle Linee Guida regionali sugli Atti Aziendali;
3) tali Linee Guida sono state prodotte dal Dipartimento e dalla Struttura Commissariale
il 31.12.2015 con la conseguenza che solo entro il 30 marzo successivo le Aziende
saranno tenute a formulare i propri atti di organizzazione che, comunque, possono
produrre effetti solo dopo che gli stessi riceveranno approvazione da parte della
stessa Struttura Commissariale, previa la dovuta istruttoria da parte del Dipartimento
alla Salute.
Pertanto la mancanza dell’atto aziendale che vuole rappresentarsi come una “scusa”
attribuibile alle Aziende, costituisce, al contrario, un dato incontrovertibile,
addebitabile ad altri che nel tempo (le ultime linee guida sono datate 2006), non
hanno emanato le Linee Guida indispensabili alla produzione dell’Atto aziendale stesso.
Appare quindi del tutto chiaro e pacifico che la “colpa”, se di colpa si vuole parlare,
deve riferirsi a quanti non hanno avviato nei termini gli atti propedeutici alla
definizione degli Atti Aziendali sin dall’accorpamento delle aziende (2007) e non
certamente delle Aziende che non avevano e non hanno alcuna facoltà di autonoma determinazione
in merito.
Nonostante comunque non avesse alcuna facoltà di produrre un atto aziendale e nell’assoluta
condivisione dei principi del Piano di Rientro, l’Azienda ha tuttavia prodotto un
atto di ridimensionamento delle proprie strutture (atto inviato al Dipartimento ed
alla Struttura Commissariale) derivate dalle ex Aziende n. 6 e 7, da ben 324 Unità
Operative a 161, sulla base del principio dell’accorpamento delle funzioni omogenee,
dell’eliminazione di strutture in assenza di titolari di incarichi dirigenziali,
per le strutture che evidentemente erano ritenute non confermabili nel nuovo assetto
organizzativo della rete ospedaliera provinciale. La riorganizzazione richiamata
dimostra la volontà di riorganizzarsi, in ossequio per l’appunto, alle esigenze del
Piano di Rientro, nonostante le legittime vibrate proteste della popolazione e dei
dirigenti interessati, allontanando pertanto ogni ipotesi che le decisioni dell’Ente
siano orientate alla distribuzione di “incarichi”, piuttosto che alla salute dei
cittadini, cosa che da una serena e non faziosa lettura degli atti prodotti dall’attuale
Direzione Strategica, risulta chiara, evidente e incontrovertibile.
Infine, a proposito di danno erariale, è il caso di mettere in evidenza che fino
al maggio 2015, data della riorganizzazione sopra richiamata, le costanti pronunce,
giudiziali hanno segnato in materia condanne e spese processuali a danno dell’ Aziende
Sanitaria ed in favore dei ricorrenti, per tutte le indennità previste nell’esercizio
delle funzioni di fatto esercitate che, invece, con gli incarichi di sostituzione
oggi contestati, sono retribuiti solo per l’indennità di sostituzione, indennità
che trova capienza nei fondi contrattuali e non costituisce onere aggiuntivo per
le aziende.”