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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 25 APRILE 2024

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Gli innocenti non finiscono in carcere Riflessione del giurista blogger Giovanni Cardona sull'innocenza e l’ingiustizia

Gli innocenti non finiscono in carcere Riflessione del giurista blogger Giovanni Cardona sull'innocenza e l’ingiustizia
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Due libri, distanti nel tempo e diversi nel contenuto, hanno, come elemento comune, la lotta funesta del “furore potente contro l’innocenza disarmata“, che ovviamente soccombe, ed offrono l’occasione per alcune riflessioni sull’attualità dell’argomento.

Il primo libro in ordine di tempo e di fama letteraria è la Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, il secondo è la Storia dell’intolleranza in Europa di Italo Mereu.

Manzoni dimostra che, a parte la palese irrazionalità della diffusione della peste per mezzo degli untori, che toglie ogni fondamento all’accusa, quei giudici pervennero ad una condanna capitale, peraltro con atroci modalità, di cinque innocenti tra i quali per primi Guglielmo Piazza, commissario di sanità e Gian Giacomo Mora, barbiere non rispettando le regole sia per l’applicazione della tortura e sia per la valutazione delle prove.

Mereu dimostra che l’inquisizione si avvalse, invece, di regole appositamente studiate ed emanate, poi applicate con rigore formale, per dare consistenza giuridica al solo sospetto nei confronti di accusati di eresia, invertendo l’onere della prova che finiva per gravare sull’accusato.

Basta ricordare che ad iniziare dal decretale di Alessandro III, nel terzo Concilio ecumenico lateranense (1179), venne attribuito al sospetto il valore di mezzo repressivo dell‘eresia (accusatus de haeresi vel suspectus); successivamente tale mezzo venne affinato ed esteso con l‘istituzione del ricatto legale (decretale Ad abolendam di Lucio III, successore di Alessandro), per il quale viene imposta la repressione come unica alternativa al consenso; la materia venne poi regolamentata con il decretale Excommunicamus di Innocenzo III nel IV Concilio lateranense; i principi di questi tre decretali rimasero fermi nella successiva legislazione istitutiva e confermativa della “nuova” inquisizione romana con giurisdizione in tutto il mondo (bolle Licet ab initio di Paolo III del 1542; Illius qui di Giulio III del 1550; Immensa aeterni di Sisto V del 1588); il sospetto generò, attraverso l’opera dei glossatori, alcune varianti alternative ad esso equivalenti, quali la presunzione, la voce pubblica o fama, l’indizio; fin dall’inizio ne derivò l’inversione dell’onere della prova, posta a carico dell’accusato invece che dell‘accusa, costituendo il sospetto presunzione di colpevolezza con l’aggravante che il difensore, il quale , non poteva assumere l’ufficio senza il permesso dell’inquisizione e spesso era nominato dall’inquisitore, era obbligato a collaborare al fine di ottenere la confessione dell’inquisito.

Nel libro del Manzoni si trova non solo la narrazione dei fatti ma anche l‘accurata esposizione delle ragioni, logiche e giuridiche (con ampie citazioni tratte dalle opere dei dottori all’epoca del processo più autorevoli, in particolare da Praxis et theorica criminalis di Prospero Farinacci), a sostegno della tesi dell‘errore commesso da quei giudici sotto la spinta dell’opinione pubblica.

Qui basta sommariamente ricordare che in seguito alle supposizioni di una “donnicciola”, Caterina Rosa, che vide Guglielmo Piazza camminare accanto ai muri delle case quella mattina piovosa del 21 giugno 1630, ed a quelle di un’altra spettatrice Ottavia Bona, si mise in moto tutto un armamentario poliziesco che si avvalse: della tortura, applicata dopo avere fatto cadere in contraddizione su elementi irrilevanti il Piazza, che tuttavia continuò a proclamarsi innocente; della confessione del Piazza, con chiamata in correità di Giangiacomo Mora, ottenuta con l‘irrituale promessa dell‘impunità; della confessione del Mora, con altre chiamate in correità ottenute con la tortura, anche in questo caso applicata in base a pretese inverosimiglianze delle sue dichiarazioni; dell’utilizzazione in modo surrettizio di siffatte confessioni ed accuse, che secondo le regole non sarebbero state valide in quanto ottenute con la tortura o con la promessa d’impunità.

L’interrogativo che si pone è se siffatte ingiustizie avvenissero soltanto nel diciassettesimo secolo come, correggendo il riferimento al presente, osservava con sottile ironia il Manzoni nei Promessi Sposi, dei quali la Storia in discorso è una appendice o meglio una necessaria premessa e se siano, invece, del tutto impensabili nel nostro attuale ordinamento giuridico, sia nell’astratta formulazione delle leggi e sia nella prassi.

Certamente, non si vuole affermare che sia realizzabile un ordinamento giuridico nel quale sia totalmente impossibile l’errore giudiziario, perché l’errore è proprio dei limiti dell’uomo – fìnitum quod tendit ad infinitum come scriveva Vico nel De uno -, bensì proporre, qualche spunto riflessivo dal quale possa dedursi che nelle leggi e nella prassi si manifesta, talvolta, una pericolosa tendenza diretta ad attenuare in concreto le pur proclamate garanzie poste a difesa della libertà del cittadino ed in definitiva della legalità.