Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), VENERDì 03 MAGGIO 2024

Torna su

Torna su

 
 

Il risarcimento danni per eccessiva durata del processo Tematica affrontata da Pasqualino Gallo, presidente Fareitalia Cosenza

Il risarcimento danni per eccessiva durata del processo Tematica affrontata da Pasqualino Gallo, presidente Fareitalia Cosenza
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

Il presupposto della responsabilità del Ministero della Giustizia risiede nella violazione del termine di durata del procedimento, indicato nell’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 ma, tuttavia, il temperamento attingibile dai suddetti criteri non giustifica una radicale sterilizzazione del dato temporale. Infatti, anche le cause complesse e quelle in cui le parti abbiano tenuto un comportamento defatigatorio soggiacciono alla norma che ne impone la definizione in un tempo ragionevole, in quanto, secondo il principio guida elaborato dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, il giudice deve fare fronte alla complessità del caso con un più risoluto ed incisivo impegno, ed al comportamento defatigatorio delle parti con l’attivazione dei rimedi all’uopo previsti dal codice di procedura civile.

I principi de quibus sono seguiti costantemente anche dalla giurisprudenza di merito, considerato che è indubbio che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nel cittadino stanchezza, senso di impotenza e, quindi, in definitiva uno stato d’animo negativo suscettibile di ristoro in termini di danno morale ai sensi del disposto di cui all’art. 2 comma 1 della l. 89 del 2001.

Il Presidente Fareitalia Cosenza
Avv. Pasqualino Gallo