Il ministro Alfano: “Gli schieramenti politici di Romeo e Rigoli legati alla criminalità organizzata” | VIDEO
Lug 31, 2013 - redazione
Ecco le motivazioni che hanno spinto il Governo a sciogliere il consiglio comunale di Taurianova per mafia
~ IN ALLEGATO LA RELAZIONE INTEGRALE DEL PREFETTO PISCITELLI
~ ALL’INTERNO DELLA NEWS IL VIDEO REALIZZATO DA GRAZIANO TOMARCHIO
– La lanterna di Diogene di Giuseppe Larosa
Il ministro Alfano: “Gli schieramenti politici di Romeo e Rigoli legati alla criminalità organizzata”
Ecco le motivazioni che hanno spinto il Governo a sciogliere il Consiglio comunale di Taurianova per mafia
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NOTA INTEGRALE
Al Presidente della Repubblica
Nel comune di Taurianova (Reggio Calabria) sono state riscontrate
forme di ingerenza da parte della criminalita’ organizzata che hanno
compromesso la libera determinazione e l’imparzialita’ degli organi
eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011,
nonche’ il buon andamento dell’amministrazione ed il funzionamento
dei servizi.
Al termine di un monitoraggio disposto per verificare l’attivita’
svolta dall’ente e le frequentazioni di amministratori e dipendenti
comunali con soggetti riconducibili ad ambienti controindicati, il
prefetto di Reggio Calabria ha disposto, con decreto del 3 settembre
2012, successivamente prorogato, l’accesso presso il comune, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti
di rito.
All’esito dell’accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere
del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica f.f.
presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha redatto l’allegata
relazione in data 11 aprile 2013, che costituisce parte integrante
della presente proposta. Con la citata relazione il Prefetto di
Reggio Calabria da atto della sussistenza di concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli
amministratori locali al tempo in carica con la criminalita’
organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli
stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l’applicazione della
misura prevista dall’art. 143 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
I lavori svolti dalla commissione d’indagine hanno preso in
esame, oltre all’intero andamento gestionale dell’amministrazione
comunale, la cornice criminale e l’humus ambientale nel quale si
colloca l’ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli
amministratori e le locali cosche, evidenziando come l’uso distorto
della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire
soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad
ambienti malavitosi. Cio’ e’ comprovato da una fitta ed intricata
rete di parentele, affinita’, amicizie e frequentazioni, che lega
alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali
o a soggetti ad esse contigui.
Il comune di Taurianova, situato sul versante tirrenico della
provincia di Reggio Calabria, e’ caratterizzato da un’economia
essenzialmente fondata sull’agricoltura e su piccole ditte a gestione
familiare, mentre sono pressoche’ inesistenti gli insediamenti di
tipo industriale; il suo territorio e’ ricompreso in un’area
notoriamente caratterizzata dalla radicata e pervasiva presenza di
locali organizzazioni criminali con un raggio di azione che si
estende anche ad altri comuni della provincia, per i quali lo Stato
e’ dovuto recentemente intervenire disponendo lo scioglimento dei
relativi consigli, ai sensi dell’ari 143 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’amministrazione comunale di Taurianova e’ gia’ stata
interessata dal provvedimento di cui all’art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel 1991 e nel 2009.
All’esito della tornata elettorale del 2011, cessata la gestione
commissariale disposta ai sensi del citato art 143 del decreto
legislativo n. 267/2000, sono stati nuovamente eletti lo stesso
sindaco e molti componenti della compagine politica destinataria del
provvedimento dissolutorio del 2009.
E’ stato rilevato come il radicato intreccio di rapporti e
cointeressenze tra amministratori locali e ambienti controindicati
sia stato presente, anche attraverso la sottoscrizione delle liste
elettorali da parte di propri esponenti, sin dalla fase di
presentazione delle candidature con l’appoggio da parte della
criminalita’ organizzata dei due schieramenti che poi giunsero alla
fase di ballottaggio.
Molti degli amministratori eletti, infatti, alcuni dei quali con
pregiudizi penali, sono strettamente contigui ad ambienti
controindicati.
Nella relazione prefettizia viene posta in rilievo un’illegittima
ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori e
servizi pubblici, rappresentata da un’indebita ingerenza degli organi
politici sull’operato degli organi amministrativi, in contrasto con
il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione,
propri degli organi politici da quelli gestionali propri della sfera
di responsabilita’ amministrativa dirigenziale.
L’esame dei vari provvedimenti concernenti lavori o forniture di
beni ha evidenziato come gli organi politici siano intervenuti
direttamente in tale ambito ponendo in essere atti in violazione dei
suddetti principi e risoltisi a favore di soggetti gravati da
pregiudizi penali o collegati ad ambienti controindicati.
La relazione redatta dalla commissione d’indagine ha evidenziato
un diffuso quadro di illegalita’, in diversi settori dell’ente locale
che si e’ rivelato funzionale al mantenimento di assetti
predeterminati con soggetti organici o contigui all’organizzazione
camorristica egemone.
Tali modalita’ operative risultano evidenti in una serie di
procedure irregolari, concernenti i lavori disposti facendo ricorso
alle procedure di somma urgenza, l’affidamento di lavori e servizi
pubblici, le anomalie riscontrate nel settore finanziario contabile.
Per quanto attiene al primo degli aspetti evidenziati, diffuse e
sistematiche irregolarita’ sono state accertate nell’ambito dei
lavori affidati facendo ricorso alle procedure di somma urgenza.
L’esame delle determine e della relativa documentazione ha
rivelato come sia stato fatto ricorso a tali procedure in assenza dei
presupposti richiesti dal legislatore e, invero, per fare fronte ad
una non corretta e negligente gestione o pianificazione dei necessari
e prevedibili interventi di riparazione o manutentivi, in larga parte
abituali, che ben avrebbero potuto essere inseriti nell’attivita’
programmatica dell’ente e quindi realizzabili con procedure
ordinarie.
La relazione prefettizia ha messo in rilievo che il complessivo
quadro delle anomalie e irregolarita’ si e’ risolto in uno sviamento
dell’attivita’ amministrativa e si e’ concretizzato anche nel
favorire soggetti o aziende riconducibili ad ambienti controindicati.
Per quanto attiene ai lavori pubblici, l’accesso ispettivo ha
reso possibile una serie di controlli presso i cantieri in cui, erano
in corso lavori al fine di verificare l’eventuale impiego di mezzi o
maestranze diversi da quelli delle ditte aggiudicatarie.
Gli accertamenti disposti hanno posto in rilievo come
l’amministrazione comunale si sia sostanzialmente astenuta
dall’effettuare i dovuti controlli nella fase di esecuzione delle
opere; infatti, sebbene il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
abbia attestato di non aver mai autorizzato sub appalti o sub
affidamenti di lavori, le verifiche svolte presso cantieri hanno
accertato la presenza di automezzi appartenenti a ditte diverse da
quelle appaltatrici.
E’ stato accertato, in particolare, il mancato adempimento degli
obblighi connessi alla legge n. 136/2010, concernente il piano
straordinario contro le mafie in relazione ai contratti stipulati con
le societa’ appaltatrici, i quali prevedono che l’appaltatore e’
obbligato a comunicare all’amministrazione aggiudicatrice i dati
relativi a societa’ di cui intende avvalersi per l’affidamento di
alcuni servizi inerenti l’appalto.
L’amministrazione, infatti, non ha mai ritenuto opportuno
effettuare controlli, sebbene non avesse ricevuto alcuna
comunicazione da parte degli appaltatori di avvalersi di altre ditte
per dette forniture, circostanza che avrebbe comportato la richiesta
di verifiche antimafia anche su queste ultime.
Tale mancato riscontro, oltre ad attestare l’incapacita’ o la
mancanza di volonta’ dell’amministrazione comunale di effettuare le
opportune e dovute verifiche, ha consentito che aziende o societa’
controindicate partecipassero all’esecuzione di appalti pubblici.
L’esame delle diverse procedure concernenti detti lavori ha
inoltre evidenziato il frequente ricorso alle varianti in corso
d’opera, procedura che, per alcuni contratti, non e’ risultata in
linea con il relativo dettato normativo atteso che risultano
autorizzate varianti suppletive, il cui importo in aumento supera il
limite del 5% dell’importo originario cosi’ come imposto dal codice.
Concreti elementi, che pongono in rilievo la scarsa attitudine
della compagine amministrativa al rispetto dei principi di buon
andamento sono emersi dalla verifica della procedura concernente la
costruzione delle c.d. «serre fotovoltaiche» in zona agricola per la
cui realizzazione sono state riscontrate accese divergenze tra la
compagine politica e il responsabile dell’area tecnica che, tenuto
conto delle vigenti disposizioni normative in materia, si era
mostrato contrario alla realizzazione delle strutture.
L’avvio dei relativi lavori e’ stato disposto sulla base di una
delibera consiliare recante un atto di indirizzo al responsabile del
competente settore affinche’ procedesse con l’istruttoria di due
specifiche pratiche. I relativi progetti, entrambi curati dallo
stesso architetto, sono stati presentati da parte di rappresentanti
di due societa’ nominalmente diverse ma con medesima sede e domicilio
fiscale, ambedue con lo stesso unico dipendente, riconducibile per
vincoli di parentela ad un locale amministratore.
Elementi concreti che attestano il condizionamento dell’attivita’
amministrativa sono stati evidenziati in relazione al servizio di
custodia ed assistenza cani randagi.
Viene posto in rilievo che la giunta comunale aveva disposto, con
delibera del gennaio 2012, l’avvio di una nuova procedura di gara per
l’affidamento di tale servizio stabilendo che, nelle more
dell’affidamento, l’espletamento dello stesso doveva essere
proseguito dalla societa’ in quel momento affidataria.
Sebbene nel mese di aprile 2012 il responsabile del settore
competente avesse segnalato al sindaco che la societa’ affidataria
del servizio era risultata positiva ai controlli antimafia, con la
conseguente necessita’ di revocare l’affidamento in questione, il
servizio, al momento della redazione della relazione prefettizia, era
ancora svolto dalla predetta societa’.
Ulteriore rilevante elemento che attesta significativamente la
pervicace volonta’ della compagine politica di non assumere una
chiara e determinata presa di distanza da ambienti controindicati ed
offrire un segnale concreto di cambiamento e’ rappresentato dal dato
fattuale che l’amministrazione comunale ha proceduto alla revoca
delle deliberazioni a suo tempo adottate dal commissario
straordinario e successivamente dalla commissione straordinaria, con
le quali era stata prevista la costituzione di parte civile dell’ente
in presenza di reati di tipo mafioso o di reati contro la pubblica
amministrazione.
Nel mese di luglio 2011, infatti, a nemmeno due mesi
dall’avvenuto insediamento, la giunta comunale, atteso quanto
previsto dallo statuto comunale approvato con deliberazione del mese
di marzo 2011 in materia di costituzione di parte civile del comune,
ha ritenuto necessario revocare le delibere suddette stabilendo che,
nelle more dell’adozione di un apposito regolamento, sarebbe stata
valutata di volta in volta l’opportunita’ di costituirsi nei citati
procedimenti.
L’annullamento delle menzionate delibere appare quindi tanto piu’
inopportuno e significativo tenuto conto che, ad oggi,
l’amministrazione non ha ancora provveduto ad adottare il citato
regolamento attuativo delle disposizioni statutarie, circostanza che,
di fatto, comporta una sostanziale elusione delle disposizioni
statutarie ed un conseguente assenza di una linea direttrice
sull’argomento.
Ulteriori elementi che evidenziano una gestione dell’ente
comunale disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati
sono rinvenibili nella complessiva procedura concernente la gestione
del servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2011/2012. Sono
state rilevate numerose irregolarita’ sia per quanto attiene alla
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara sia per le
modalita’ procedimentali seguite che hanno portato all’esclusione
delle due ditte posizionatesi ai primi due posti.
Anche la gara relativa all’anno scolastico 2012/2013 e’ stata
aggiudicata alla stessa societa’ i cui amministratori presentano
pregiudizi di natura penale.
Viene altresi’ posta in rilievo l’anomala durata dell’appalto,
cosi’ come previsto nei relativi bandi, conferito in entrambi i casi
solamente per un anno. Cio’ ha consentito di evitare che la gara
venisse effettuata dalla stazione unica appaltante provinciale.
Significative irregolarita’ hanno caratterizzato anche la vicenda
concernente il noleggio di attrezzature per la realizzazione di
manifestazioni da svolgersi nel corso dell’estate 2011. In
palticolare la lettera di invito a partecipare alla gara e’ stata
redatta in giorni successivi a quello in cui tutti gli impianti erano
gia’ stati installati.
La societa’ aggiudicataria, inoltre, non e’ risultata in regola
con il documento unico di regolarita’ contabile e nemmeno iscritta
nel registro delle imprese al momento in cui e’ stata aggiudicata la
gara.
Ulteriore anomalia e’ stata riscontrata per quanto attiene alla
liquidazione del compenso per il noleggio delle attrezzature in
questione, di importo inferiore a quello preventivamente stabilito ed
inferiore a 10.000,00 euro, importo che avrebbe imposto, sulla base
della vigente normativa, di effettuare i dovuti controlli presso
l’agente di riscossione Equitalia nei confronti del quale la ditta
affidataria, come verificato, risultava debitrice.
Criticita’ che contribuiscono a definire la situazione di
precarieta’ dell’ente locale hanno interessato anche il settore
tributario finanziario.
L’accesso ispettivo ha rivelato la mancanza di un’adeguata
politica di indirizzo, ed un carente esercizio del potere di impulso
e controllo da parte degli amministratori locali.
In particolare, per quanto attiene al settore tributi, e’ emersa
la scarsa capacita’ di riscossione delle entrate proprie dell’ente e
come, nonostante tali difficolta’, l’amministrazione non abbia inteso
rafforzare o comunque assumere alcuna iniziativa volta a migliorare
l’attivita’ svolta dall’ufficio tributi.
Viene posto in rilievo che numerosi amministratori e dipendenti
comunali sono titolari di posizioni debitorie, per un rilevante
importo complessivo, nei confronti dell’ente per omesso versamento di
tributi. Alcuni dipendenti comunali risultano addirittura sconosciuti
all’anagrafe dei contribuenti.
L’incapacita’ o la mancanza di volonta’ di adottare positive
iniziative volte ad incrementare la capacita’ di riscossione
dell’ente ha comportato gravi criticita’ sull’intera situazione
finanziaria, come e’ stato anche rilevato dalla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con particolare riferimento agli
squilibri di cassa ed al non corretto utilizzo dell’anticipazioni di
tesoreria.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite
nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di
condizionamenti nell’amministrazione comunale di Taurianova, volti a
perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo
svilimento e la perdita di credibilita’ dell’istituzione locale,
nonche’ il pregiudizio degli interessi della collettivita’, rendendo
necessario l’intervento dello Stato per assicurare il risanamento
dell’ente.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l’adozione del
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Taurianova
(Reggio Calabria), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza
criminale, si rende necessario che la durata della gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 3 luglio 2013
Il Ministro dell’Interno: Alfano