Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), VENERDì 03 MAGGIO 2024

Torna su

Torna su

 
 

Il corvo Le riflessioni del giurista Giovanni Cardona sul dissoluto rapporto tra delazione anonima, processo e pubblico ludibrio

Il corvo Le riflessioni del giurista Giovanni Cardona sul dissoluto rapporto tra delazione anonima, processo e pubblico ludibrio
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

Il grado di civiltà raggiunto da un popolo nei secoli, si potrebbe misurare dal valore giuridico che viene attribuito alla delazione ma, più di tutto, allo scritto anonimo.

Durante i bui secoli medievali, e per molti secoli ancora, è sempre stata favorita la denunzia anonima; la catartica rivoluzione francese la soppresse in via definitiva espungendola anche dal sistema processuale.

In Italia nel 1745 fu Carlo di Borbone a vietare che venissero ricevute dalle autorità denunzie in forma anonima, obbligando ai fini della validità processuale, che la firma del denunziante dovesse essere autenticata da un notaio.

Oggigiorno, si evince l’uso distorto ed alle volte strumentale della delazione anonima, proprio in relazione alle soventi violazioni del segreto istruttorio e, di conseguenza alla pubblicazione di notizie da parte degli organi di informazione.

Il problema di vastissimo respiro investe proprio la libertà di stampa, quale espressione di emancipata manifestazione del pensiero e della responsabilità personale dei giornalisti, anche in relazione all’art.21 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, pienamente garantista sulla manifestazione soggettiva del pensiero, per converso ne ha sempre delimitato la valenza, imponendo serietà e veridicità alla notizia pubblicata; la tendenza è quella di contemperare il limite insormontabile degli inviolabili diritti del cittadino-imputato nel quadro di un necessario bilanciamento, che tenga conto delle esigenze di giustizia e quelle della informazione.

Nel nostro Paese, la crescente domanda di informazione e la progressiva presa di coscienza dell’opinione pubblica, hanno determinato un mutamento volitivo nella soluzione dei conflitti etico-giuridici legati al mondo dell’informazione.

Solo una radicale riforma della normativa vigente potrà eliminare, sul nascere, il carattere conflittuale del rapporto esistente tra giustizia ed informazione, in considerazione delle mutate condizioni culturali, istituzionali e politiche dell’attuale momento storico.

Non è consono che sull’altare della informazione venga sacrificata Díkē, facendo assurgere l’opinione pubblica, quale novella divinità, sullo scranno deferente a captare il sottile profumo di un atto segreto.

Si deve assolutamente garantire, con tutte le modalità consentite, la riservatezza dell’inquisito fino al momento in cui non sussista un provvedimento del giudice che incida sostanzialmente sulla inviolabilità personale del soggetto; infatti, la oggettività della divulgazione di notizie entro canalizzazioni prestabilite, prevedendo una responsabilità diretta del capo dell’ufficio, potrebbe evitare implicazioni dell’Autorità Giudiziaria procedente, portando un adamantino vantaggio all’indagine.

Lo scopo è quello di non creare ingiustificatamente “il mostro” da prima pagina, violando e ledendo il fondamentale bene giuridico dell’onorabilità dell’inquisito del quale è stato illecitamente ed arbitrariamente divulgato il nominativo.

Gli ambigui legami tra cultura e costume hanno indubbiamente influenzato in negativo la concreta realizzazione delle finalità etico-sociali tutelanti la Giustizia e la libertà di stampa, intesa quale espressione del pensiero in uno stato democratico.

Solo responsabilizzando e regolamentando la delicata materia normativamente, si potranno creare le premesse necessarie per il superamento di odiose antinomie ed inani dissidi, nel pieno rispetto dei veri valori di Libertà e di Giustizia.

“Il regime dei sospetti è anche il regime della delazione.” (Georges Bernanos – Les Grands Cimetières sous la lune, 1938).