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TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

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Gravidanza indesiderata perchè l’uomo è stato “incastrato”? Nessun risarcimento del danno nei suoi confronti dalla partner. Per la Cassazione il rapporto sessuale non può essere considerato un contratto: spettava a lui prendere precauzioni per evitare rischi di concepimento

Gravidanza indesiderata perchè l’uomo è stato “incastrato”? Nessun risarcimento del danno nei suoi confronti dalla partner. Per la Cassazione il rapporto sessuale non può essere considerato un contratto: spettava a lui prendere precauzioni per evitare rischi di concepimento
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I rapporti sessuali non protetti non sono solo forieri di rischi di malattie, ma
anche di gravidanze spesso indesiderate. E non è raro il caso in cui uno dei due
partner si sia sentito “incastrato” dall’altro in seguito al concepimento di
un figlio. Una vicenda del genere – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti” – è finita sulla Bilancia della Giustizia ed è arrivata addirittura
fino alla Corte di Cassazione che ha stabilito il principio secondo cui non ha diritto
a essere risarcito per la gravidanza indesiderata l’uomo che non ha preso precauzioni
sentendosi rassicurato dalla dichiarazione di lei di non essere fertile in quel momento.
Al più si si sarebbero potuti configurare gli estremi del reato di violenza privata,
se sussistesse una violenza o minaccia, che però non sono assimilabili alla menzogna,
come quella di aver detto di non essere fertili perchè all’ultimo giorno del “ciclo”.
La sentenza 10906 del 5 maggio 2017 è, infatti, inequivocabile nel rigettare il
ricorso di un neo papà che aveva adito il Tribunale di Napoli prima e la Corte di
Appello partneopea, per chiedere di essere risarcito dall’allora fidanzata per
la gravidanza indesiderata. In particolare, il fidanzato aveva affermato in giudizio
che la donna gli aveva dichiarato di non essere fertile quel giorno perché l’ultimo
del ciclo mestruale, denunciando quindi una sorta di raggiro della partner che voleva
un figlio a tutti i costi. In entrambi i gradi di giudizio di merito si era visto
rigettare le proprie richieste e quindi non si era visto liquidare alcun risarcimento
come confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte che ha messo una pietra
tombale sulla vicenda. Anche i giudici di legittimità, infatti, con interessante
motivazione – evidentemente non sottovalutandone le ripercussioni – hanno affermato,
in primis, che l’uomo avrebbe dovuto escludere ogni pericolo prendendo comunque delle
precauzioni. Peraltro, sempre per gli ermellini, il rapporto sessuale – peraltro,
tra due persone consenzienti – non è affatto assimilabile a un contratto. I giudici
della terza sezione civile hanno, tuttavia, specificato che «l’obbligo del partner
di rispettare la volontà della persona con cui intende compiere un atto sessuale
completo si rinviene, invece, nell’ambito penale, come tutela però della libertà
sessuale (articoli 609 bis ss. c.p.), e non della fertilità o infertilità dell’atto
sessuale come scelta che l’uno possa imporre all’altro. Potrebbe sotto questo profilo
semmai integrarsi, se uno degli esecutori dell’atto sessuale ha costretto l’altro
ad adottare o a non adottare mezzi che incidono su tale potenzialità procreativa,
il reato di violenza privata (articolo 610 c.p.c.) che, peraltro, si commette appunto
“con violenza o minaccia”, ovvero costrizione, e non con una eventuale menzogna.
E il reato che, aggiungendo come già si è detto nelle argomentazioni del motivo
all’illecito civile pure l’ipotesi dell’illecito penale, il ricorrente ha poi invocato,
cioè l’articolo 640 c.p., è reato contro il patrimonio: ma l’acquisizione di una
paternità indesiderata non è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo
640 c.p., dato che questo prevede come conseguenza dell’inganno il fatto che chi
delinque “procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”».