Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), VENERDì 29 MARZO 2024

Torna su

Torna su

 
 

Giro di vite della Corte di Giustizia UE sui i prodotti a base di erbe aromatiche e di cannabinoidi sintetici

Giro di vite della Corte di Giustizia UE sui i prodotti a base di erbe aromatiche e di cannabinoidi sintetici

Non sono medicinali quando sono commercializzati esclusivamente a fini ricreativi. Per poter essere qualificata come medicinale, una sostanza o un’associazione di sostanze dev’essere destinata alla prevenzione o alla cura di una patologia

Giro di vite della Corte di Giustizia UE sui i prodotti a base di erbe aromatiche e di cannabinoidi sintetici

Non sono medicinali quando sono commercializzati esclusivamente a fini ricreativi. Per poter essere qualificata come medicinale, una sostanza o un’associazione di sostanze dev’essere destinata alla prevenzione o alla cura di una patologia

 

 

Una direttiva dell’Unione definisce la nozione di «/medicinale per funzione»
nel senso di «ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata
sull’uomo o somministrata sull’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o
modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica
o metabolica/». Così si sono espressi i giudici della Corte Ue che si sono pronunciati
su una causa nelle cause riunite C-358/13 e C-181/14 D e G. Lo rileva Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti”. La causa era stata introdotta dai
signori D e G che commercializzavano tra il 2010 e il 2012 miscele di erbe aromatiche
contenenti vari cannabinoidi di sintesi. Si tratta di sostanze psicoattive che, se
fumate, tendono a riprodurre gli effetti della cannabis. All’epoca dei fatti, la
normativa tedesca sulla lotta agli stupefacenti non consentiva di ricomprendere la
commercializzazione di tali sostanze. Le autorità tedesche hanno condannato quindi
i signori D e G a pene detentive in base alla normativa sui medicinali, per averimmesso
sul mercato un «medicinale sospetto». Investito della controversia, il Bundesgerichtshof
(Corte federale di giustizia, Germania) si chiede se la detta associazione di sostanze,
nonostante i rischi che presenta per la salute umana, possa essere qualificata come
«medicinale», considerato che, sebbene determini effettivamente, come previsto
dalla direttiva, una modificazione delle funzioni fisiologiche nell’uomo esercitando
un’azione farmacologica , non procura alcun beneficio terapeutico. Nelle conclusioni
odierne, l’avvocato generale Yves Bot ritiene che la nozione di «medicinale»
contemplata dalla direttiva, non possa ricomprendere un’associazione di sostanze
come quella oggetto della causa. Un’associazione di sostanze di tal genere è,
certamente, idonea a modificare funzioni fisiologiche nell’uomo, ma la sua somministrazione
a fini puramente ricreativi non è destinata né a prevenire, né a curare alcuna
patologia. L’avvocato generale Bot ricorda, in limine, che non si tratta di ostacolare
l’impiego medico di stupefacenti, che permane indispensabile ai fini dell’attenuazione
del dolore, bensì di limitare l’immissione in commercio di sostanze psicoattive
consumate a fini puramente ricreativi, ove, nella specie, il consumatore ricerca
gli effetti psichici associati al consumo di cannabis. A sostegno del proprio ragionamento,
l’avvocato generale Bot si fonda anzitutto sulla definizione della nozione di «medicinale
per presentazione» contemplata dalla direttiva, che fa riferimento alle «proprietà
[del prodotto] curative o profilattiche delle malattie umane». L’avvocato generale
Bot ritiene, inoltre, che il criterio relativo alla «modificazione delle funzioni
fisiologiche» non possa essere interpretato a prescindere dal contesto in cui si
colloca né dall’applicazione medica cui la sostanza o l’associazione di sostanze
di cui trattasi è destinata. Infatti, la direttiva utilizza non solo il verbo «modificare»,
bensì parimenti i verbi «ripristinare» e «correggere», i quali fanno riferimento
al miglioramento delle funzioni organiche dell’uomo o al recupero delle sue funzioni
fisiologiche, il che implica l’esistenza di un beneficio medico o terapeutico.
L’avvocato generale Bot ricorda inoltre la costante giurisprudenza della Corte
secondo cui la somministrazione di un medicinale deve «avere una funzione di profilassi
o di cura». L’avvocato generale Bot ritiene peraltro che la direttiva, fondata
sulla protezione della salute pubblica e sulla libera circolazione delle merci in
seno all’Unione, non ammetta l’introduzione sul mercato di sostanze i cui rischi
per la salute umana siano analoghi a quelli che presentano gli stupefacenti e la
cui somministrazione venga effettuata al di fuori di qualsiasi applicazione medica.
Infatti, disciplinando l’autorizzazione di immissione sul mercato nonché la fabbricazione,
l’importazione, l’etichettatura o, ancora, la distribuzione dei medicinali, la
direttiva è volta a consentire l’immissione sul mercato e la libera circolazione
di un prodotto sicuro ed efficace, di cui sia stata analizzata la composizione, di
cui siano stati valutati le indicazioni, le controindicazioni, i rischi e gli effetti
collaterali e di cui siano state stabilite la posologia, la forma farmaceutica e
la modalità di somministrazione. Tale disciplina non è, quindi, destinata ad applicarsi
ad un’associazione di sostanze che si vuole, in realtà, escludere dal mercato,
essendo priva di qualsiasi beneficio medico e presentando rischi per la salute umana.
L’avvocato generale Bot ritiene, peraltro, che la commercializzazione, a fini esclusivamente
ricreativi, di nuove sostanze psicoattive si collochi chiaramente al di fuori della
sfera economica legale del mercato interno. A tal riguardo ricorda che, conformemente
alla giurisprudenza della Corte «gli stupefacenti non presenti nel circuito rigorosamente
sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell’uso per scopi medici o scientifici
rientrano, per loro stessa natura, in un divieto di importazione e di commercializzazione
in tutti gli Stati membri». Se è comprensibile che, a fronte di una lacuna normativa,
la Germania sia stata indotta ad applicare la normativa relativa ai medicinali, al
fine di meglio controllare e reprimere l’immissione sul mercato di queste nuove
sostanze, l’avvocato generale Bot conclude che tale obiettivo non può tuttavia
giustificare un’interpretazione estensiva, se non addirittura una distorsione,
della nozione di «medicinale». Egli ritiene, conseguentemente, che solamente provvedimenti
repressivi basati sul controllo degli stupefacenti possano far fronte alla comparsa
sul mercato di sostanze psicoattive. A tal proposito e a fini di chiarezza, suggerisce
che il fondamento normativo della legislazione, attualmente in fase di progetto,
venga chiaramente ricondotta allo spazio di libertà, disicurezza e di giustizia.