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TAURIANOVA (RC), SABATO 27 APRILE 2024

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Estetista dovrà risarcire un cliente Eseguì male la pulizia del viso. Maxirisarcimento di 40mila euro per danno non patrimoniale

Estetista dovrà risarcire un cliente Eseguì male la pulizia del viso. Maxirisarcimento di 40mila euro per danno non patrimoniale
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Non solo la chirurgia estetica, ma anche un semplice trattamento dall’estetista mal
eseguito può causare dei danni risarcibili.Per la Corte d’Appello dell’Aquila è,
infatti, responsabile contrattualmente il soggetto giuridico che gestisce il centro,
che è quindi tenuto a rispondere di ogni danno al cliente, anche nel caso di colpa
del dipendente.Con la sentenza 48/15 – che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti [1]”, ritiene utile far conoscere al pubblico dei tanti utenti dei
centri estetici – la corte abruzzese ha accolto l’appello dei genitori di una minorenne
che si era sottoposta a dei trattamenti di pulizia del viso presso un centro estetico,
e che dovrà risarcire più di 40 mila euro a titolo di danno non patrimoniale.Nella
fattispecie, in particolare, al termine della terza seduta, sul viso della giovane
era apparsa un’infiammazione cutanea, ragion per cui, i genitori sospesero i trattamenti.
Effettuata una visita dermatologica, lo specialista diagnosticava un’«acne nodulo-cistica»,
patologia che era la diretta conseguenza del trattamento effettuato scorrettamente
dall’estetista.I giudici di secondo grado, hanno precisato che la prestazione dell’estetista
dev’essere individuata «/nell’ambito di un contratto d’opera, disciplinato dagli
articoli 2222 e seguenti del codice civile. In caso di trattamento non correttamente
eseguito e di danni conseguentemente subiti dal cliente vi sarà una responsabilità
contrattuale del soggetto il quale il contratto d’opera è stato stipulato/».
Precisamente che l’esercizio della professione di estetista, o di un centro, «/è
regolato dalla legge 1/90, al cui articolo 1 prevede espressamente che l’attività
comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni,
di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico/».In tal senso, nel caso di trattamenti
eseguiti in modo scorretto va aggiunta la generale responsabilità extracontrattuale
«/prevista dalla norma di cui all’articolo 2043 Cc che stabilisce che qualunque
fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno, laddove, c’è una lesione del diritto alla
salute, tutelato costituzionalmente dall’articolo 32 Costituzione/».E’ evidente,
quindi, che nella fattispecie si configura una responsabilità contrattuale, proprio
in virtù del fatto che i genitori e la minorenne si sono rivolti a un centro estetico
«/sulla base di un contratto intercorrente tra paziente e soggetto deputato a effettuare
il trattamento di pulizia del viso, il cui adempimento non risiede in forme sacramentali
o necessariamente codificate per iscritto ma dalle norme civilistiche che disciplinano
l’attività professionale, in questo caso dell’estetista, nell’ambito di un
contratto di prestazione d’opera professionale/».Non vi è dubbio, peraltro, come
correttamente sottolineato dal giudice del merito che la responsabilità contrattuale
in questione ricada sul soggetto giuridico che gestisce il centro estetico, obbligato
a rispondere «/di ogni danno derivato al paziente, anche per colpa del dipendente/».