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TAURIANOVA (RC), VENERDì 29 MARZO 2024

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Esame di avvocato e lo scandalo ciclico delle copiature L’Opinione di Antonio Giangrande, scrittore, blogger e youtuber

Esame di avvocato e lo scandalo ciclico delle copiature L’Opinione di Antonio Giangrande, scrittore, blogger e youtuber
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Bufera sul concorso di Napoli. Noi nel 2009 avevamo già documentato i
controlli inesistenti su Roma, scrive Antonio Crispino e lo documenta su
Corriere TV il 25 febbraio 2016. «Milano smaschera Napoli», «Trento
smaschera Potenza», «Catania smaschera Lecce». Periodicamente sui giornali
si leggono titoli di questo tipo. Si riferiscono alle prove d’esame che le
commissioni di turno annullano agli aspiranti avvocati che si cimentano con
l’esame di Stato. Perché risultano essere elaborati copiati dalla prima
all’ultima parola. I candidati di una regione, infatti, sono esaminati da
una commissione di provenienza territoriale diversa, scelta tramite
sorteggio dal ministero della Giustizia. Basta prendersela con qualche
candidato per giustificare l’incapacità di tutti. Da sempre si copia tra
candidati o si detta da parte dei commissari. Certo che nè giornalisti, né
magistrati osano verificare quello che di ignobile succede dentro le stanze
buie e segrete dove si riuniscono le commissioni di esame. Da arrestare
tutti. I compiti sono dichiarati falsamente letti e corretti: cosa non vera.
Giornalisti e magistrati verifichino i tempi dedicati al singolo elaborato
rispetto ai tempi di apertura e chiusura del verbale e verifichino sugli
elaborati quanti errori sono stati corretti. Ho scritto un libro per
dimostrare che da sempre l’esame forense è truccato ed ho scritto un altro
libro per dimostra che tutti i concorsi pubblici sono truccati, anche quello
per magistrati. In questo caso coloro che sono stati abilitati con tale
sistema, commissioni di esame e magistrati inquirenti e giudicanti, hanno il
coraggio di perseguire?

Da quanto analiticamente già espresso e motivato si denota che violazione di
legge, eccesso di potere e motivi di opportunità viziano qualsiasi
valutazione negativa adottata dalla commissione d’esame giudicante, ancorchè
in presenza di una capacità espositiva pregna di corretta applicazione di
sintassi, grammatica ed ampia conoscenza di norme e principi di diritto
dimostrata dal candidato in tutti e tre i compiti resi.

1. Qui si evince un fatto, da sempre notorio su tutti gli organi di
stampa, rilevato e rilevabile in ambito nazionale: ossia la disparità di
trattamento tra i candidati rispetto alla sessione d’esame temporale e
riguardo alla Corte d’Appello di competenza. Diverse percentuali di
idoneità, (spesso fino al doppio) per tempo e luogo d’esame, fanno sperare i
candidati nella buona sorte necessaria per l’assegnazione della commissione
benevola sorteggiata. Nel Nord Italia le percentuali adottate dalle locali
commissioni d’esame sono del 30%, nel sud fino al 60%. Le sottocommissioni
di Palermo sono come le sottocommissioni del Nord Italia. I Candidati
sperano nella buona sorte dell’assegnazione. La Fortuna: requisito questo
non previsto dalle norme.

2. Qui si contesta la competenza dei commissari a poter svolgere dei
controlli di conformità ai criteri indicati: capacità pedagogica propria di
docenti di discipline didattiche non inseriti in commissione.

3. Qui si contesta la mancanza di motivazione alle correzioni, note,
glosse, ecc., tanto da essere contestate dal punto di vista oggettivo da
gente esperta nella materia di riferimento.

4. Qui si evince la carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità
del giudizio reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di
segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti,
ecc., o comunque si contesta la fondatezza dei rilievi assunti, tale da
suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto
numerico. Tutto ciò denota l’assoluta mancanza di motivazione al giudizio,
didattica e propedeutica al fine di conoscere e correggere gli errori, per
impedirne la reiterazione.

5. Altresì qui si contesta la mancanza del voto di ciascun commissario,
ovvero il voto riferito a ciascun criterio individuato per la valutazione
delle prove.

6. Altresì qui si contesta l’assenza ingiustificata del presidente della
Commissione d’esame centrale e si contesta contestualmente l’assenza del
presidente della Iª sottocommissione.

7. Altresì qui si contesta la correzione degli elaborati in tempi
insufficienti, tali da rendere un giudizio composito.

Dr Antonio Giangrande