Corrado (M5S), Errore sui RUP nel regolamento Unico del rinnovellato Codice degli Appalti
Feb 12, 2020 - redazione
Il riconoscimento delle professioni del Patrimonio Culturale non regolate da albi, avvenuto dopo decenni di lotte con la Legge 110/2014 e recepito dal Codice Urbani all’articolo 9 bis, non sembra aver minimamente scalfito le granitiche certezze dei Soloni attualmente al lavoro per la stesura del Regolamento Unico del rinnovellato Codice degli Appalti. Se così fosse, infatti, non troveremmo nella bozza che da qualche settimana circola, un clamoroso errore nella definizione dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP): i requisiti cioè di colui che, come noto, è il vero promotore e regista di ogni lavoro pubblico.
All’articolo 4 della Bozza si stabilisce in sostanza che RUP possano essere solo architetti e ingegneri, o tecnici abilitati: dunque dotati di albo. Questo significa che funzionari archeologi, antropologi, archivisti, storici dell’arte, restauratori e bibliotecari, tutte figure prive di albo, non potranno più fare i RUP di progetti relativi alle loro materie, o che lo potranno fare solo se negli Istituti in cui prestano servizio si verifichi una carenza di architetti. La tanto decantata eccellenza italiana nelle scienze della tutela e della valorizzazione del Patrimonio Culturale, si avvierà così lungo una china di progressivo declino, con lavori su materie ormai ultra specialistiche affidati ad architetti loro malgrado (felicemente) tuttologi: non serve Cassandra per prevedere un pericoloso ritorno a standard qualitativi di tipo ottocentesco…
Per non per parlare delle tensioni che una simile disposizione scatenerebbe tra tutti i tecnici del MiBACT, creando nelle nuove Soprintendenze olistiche una pericolosissima gerarchia di competenze e una discriminazione di fatto tra funzionari o dirigenti di pari grado e livello di formazione.
La cosa è tanto più strana perché invece lo stesso Regolamento al Titolo X, quello dedicato espressamente ai lavori sui Beni Culturali, riconosce ai professionisti non dotati di albo la piena titolarità a ricoprire tutti gli altri incarichi previsti dal Codice, dando completa applicazione alla suddetta 110/2014: Direttore dei Lavori, Progettista, Collaudatore ecc.
Tutto, ma proprio tutto, fuorché il RUP allora? Non si capisce se una simile dimenticanza sia voluta, o sia solo il frutto di sciatteria amministrativa… Certo è che il MiBACT, col suo Ufficio Legislativo e le sue Direzioni Generali interessate, deve intervenire immediatamente per sanare questo pericoloso vulnus, prima che il Regolamento sia promulgato abbattendosi come un tornado sulla già tramortita macchina dell’amministrazione del Patrimonio.
Per farlo è sufficiente che il dettato del famigerato articolo 4 ancora in bozza venga modificato così: “Per i contratti e i lavori di cui all’art. 214, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, nel caso dei lavori di cui al Titolo X, un tecnico abilitato all’esercizio della professione o riconosciuto ai sensi dell’art. 9bis del D.Lgs. 42/04….”.
Poiché il tempo stringe, mi appello dunque al Ministro affinché intervenga personalmente sulla questione, chiedendo la modifica di questo dettaglio del Regolamento solo apparentemente insignificante: nei dettagli, si sa, spesso si nasconde il diavolo. Gliene saranno grati non solo i funzionari e i dirigenti del suo ministero, ma tutti i professionisti e i cittadini che lavorano ogni giorni per la tutela e la valorizzazione del nostro Patrimonio.