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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 01 MAGGIO 2024

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Coppie di fatto, la Cassazione: niente nozze Sì alla tutela pari al matrimonio quando la carenza di norme lede principi fondamentali

Coppie di fatto, la Cassazione: niente nozze Sì alla tutela pari al matrimonio quando la carenza di norme lede principi fondamentali
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Niente pubblicazioni e matrimonio per la coppia gay, sì allo statuto di diritti
e doveri coerente con il rango costituzionale delle relazioni anche omosessuali,
così come prevedono la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo. A stabilirlo è la prima sezione civile della Cassazione
con la sentenza 2400/15, pubblicata il 9 febbraio. Gli ermellini hanno respinto il
ricorso di una coppia gay che voleva sposarsi in campidoglio e pubblicare le nozze.
Nelle motivazioni si esclude che l’assenza di una legge per le nozze omosessuali
produca la “violazione del canone antidiscriminatorio”. La Suprema Corte sottolinea
però “la necessità di un tempestivo intervento del legislatore” per dare “riconoscimento”.
Infatti le norme ad hoc, tuttavia, in Italia ancora non ci sono e la protezione per
le unioni omosessuali può acquisire un grado di protezione equiparabile a quello
del matrimonio in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa
determina una lesione dei diritti fondamentali che scaturisce dalla relazione fra
persone dello stesso sesso.Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio
tra persone dello stesso sesso non può produrre effetti perché non risulta previsto
fra le ipotesi legislative di unione coniugale. Ma il nucleo affettivo delle relazioni
omosex possiede comunque un rilievo costituzionale diretto grazie all’articolo
2 della Carta fondamentale: l’unione gay può dunque ottenere una protezione pari
al matrimonio ogni volta che la mancanza di una disciplina legislativa si risolve
nella lesione di un diritto fondamentale. Insomma: il matrimonio omosessuale contratto
all’estero non è contrario all’ordine pubblico italiano, anche se è escluso
che nel nostro Paese il titolo straniero possa produrre gli effetti del vincolo matrimoniale.
Ancora: tendere a rendere omogenei i diritti non è un’operazione riservata alla
Corte costituzionale ma ben può essere svolta dal giudice comune perché l’interpretazione
può essere anche orientata alla Cedu oltre che alla Carta fondamentale italiana.
Insomma: il legislatore nazionale può scegliere la forma più opportuna per regolamentare
le unioni fra persone dello stesso sesso, mentre riconoscere il vincolo coniugale
fra omosessuali sarebbe una creazione della giurisprudenza, che non rientra nell’armonizzazione
dei diritti per il profilo dell’esercizio e della titolarità.Per Giovanni D’Agata,
presidente dello “Sportello dei Diritti” si tratta certamente di un passo
avanti di notevole portata che dovrebbe costituire un riferimento da prendere immediatamente
in considerazione, come sottolinea oggi la Cassazione, anche da parte del legislatore
del governo nazionale che non deve più perdere tempo per il riconoscimento definitivo
della parità di diritti tra coppie di qualsiasi genere esse siano.