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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 28 APRILE 2024

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Comuni rispondono per danni causati da cani randagi Dovere di controllo e vigilanza del territorio

Comuni rispondono per danni causati da cani randagi Dovere di controllo e vigilanza del territorio
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In materia di responsabilità per danni cagionati da cani randagi, disciplinata dalla
L. n. 281 del 1991 e dalle singole leggi regionali di recepimento, la legge regionale
della Regione Puglia n. 12 del 1995, successiva alla soppressione delle USL, configura
i rapporti tra Comune e ASL, quali rapporti volti alla leale cooperazione nello svolgimento
delle rispettive attività finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico,
specificamente costituito dal trattamento riservato ai cani randagi recuperati e,
nel contempo, dalla tutela della pubblica incolumità attraverso la lotta al fenomeno
del randagismo, da attuare con il recupero dei cani, la loro iscrizione nell’anagrafe,
la loro eventuale cessione a privati o enti, che ne garantiscano il buon trattamento
e la loro accoglienza nei canili comunali costruiti o risanati. Spetta, pertanto,
al Comune, quale ente locale, la vigilanza sul territorio, che si estrinseca nella
individuazione dei cani randagi e alla loro segnalazione alla ASL, nonché nella
predisposizione di canili e d i risorse economiche per il sostentamento e la custodia
degli animali 1icoverati, mentre spetta alla ASL il recupero dei randagi e la prestazione
di ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico-sanitaria. Le predette
funzioni sono tra loro complementari e si integrano a vicenda,
con la conseguenza che la responsabilità del Comune o della ASL o di entrambi (in
via solidale) sarà configurabile a seconda della specificità del caso concreto.
Nel riaffermare detto principio, in una causa patrocinata dall’avvocato *Angelo Fachechi*
del Foro di Lecce, il Tribunale salentino con la recente sentenza n. 1402 del 17\03\2016
ha precisato che “/sotto un profilo astratto, si potrà ravvisare la responsabilità
del Comune nei casi in cui non sia stata segnalata la presenza di un cane randagio
o nel caso in cui il Comune non abbia predisposto i canili per il ricovero degli
animali randagi raccolti; si avrà responsabilità della ASL nei casi in cui
questa, nonostante la segnalazione, non abbia provveduto
al ‘accalappiamento e alle altre attività di sua competenza/”. Conseguentemente,
rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, nella
fattispecie in esame, rilevato che il Comune non aveva fatto alcuna segnalazione
alla ASL, ha condannato il Comune al risarcimento danni subiti da un motociclista
che a causa dell’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane
randagio era precipitato per terra riportando, oltre al danno per la distruzione
della moto, anche gravi lesioni con rilevanti postumi permanenti.