Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), VENERDì 19 APRILE 2024

Torna su

Torna su

 
 

Cittanova, chi sono i consiglieri comunali che occupano abusivamente il loro posto all’interno dell’assemblea cittadina? Da tempo si disquisisce su presunti casi di incompatibilità di qualche consigliere comunale per debiti tributari e/o diversi, verso l’ente comunale ovvero per casi di lite pendente. Fratelli D'Italia: "Sindaco Cosentino indica i nomi "

Cittanova, chi sono i consiglieri comunali che occupano abusivamente il loro posto all’interno dell’assemblea cittadina? Da tempo si disquisisce su presunti casi di incompatibilità di qualche consigliere comunale per debiti tributari e/o diversi, verso l’ente comunale ovvero per casi di lite pendente. Fratelli D'Italia: "Sindaco Cosentino indica i nomi "

F.d.I. ritiene di dovere sollecitare sia il presidente del Consiglio comunale e sia l’Amministrazione tutta, ognuno per quanto di competenza, ad intervenire al fine di rimuovere le situazioni di illegittimità della composizione consiliare riguardo la posizione di Consiglieri comunali che dovessero trovarsi nei casi contemplati dalle norme che ne regolamentano la composizione del consesso, anche per l’ipotesi di sopravvenuta causa che renda irregolare e quindi illegittima la composizione stessa del Consiglio.

Stupisce che nonostante si parli sempre di legalità a parole, ci si dimentichi poi di dare attuazione al principio più volte e spesso enunciato a vuoto da parte di chi è tenuto invece a fare osservare prima di ogni altro, il rispetto delle regole.

Sussistono spesso casi di ipotesi di debiti da parte dei componenti del C.C. verso l’Ente avendo un debito liquido ed esigibile, per imposte, tasse e tributi, come previsto dall’art. 63 del Testo unico degli enti locali (TUEL), al comma 1, n. 6) in cui l’Amministrazione non procede alla rituale messa in mora del debitore stesso ed in caso di inadempimento ricorra l’ipotesi appena contemplata che prevede il caso di incompatibilità e sia nella ipotesi prevista dalla stessa norma al n. 4), in cui vi sia lite pendente con l’ente da parte del componente del Consiglio Comunale, che non sia riconducibile, ovviamente, a casi sopravvenuti per fatto connesso con l’esercizio del mandato.

Ebbene qualora ricorrano casi del genere F.D.I. ritiene che nel rispetto del principio di legalità, non si possa procrastinare oltre modo la situazione di conflitto di interesse pendente, essendo dovere dell’istituzione competente, procedere all’avvio delle procedure previste dalla legge garantendo ovviamente il diritto di difesa disciplinato dalla norma di cui all’art. 69 nei casi contemplati, al fine di rimuovere la causa ostativa al regolare e legittimo esercizio del mandato e delle funzioni dell’organo consiliare.

Buona pratica pertanto impone a chi ricopre il ruolo istituzionale (Amministrazione) di effettuare le verifiche necessarie, specie quando sopravvengano situazioni di debito verso l’ente, ovvero vi siano casi di lite pendente, investendo il Presidente del Consiglio, al fine di intervenire come prescritto dalla legge, anziché sonnecchiare e lasciare che tutto rimanga nell’oblio, come spesso avviene, salvo poi sproloquiare di legalità predicandola e non praticandola.