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TAURIANOVA (RC), MERCOLEDì 01 MAGGIO 2024

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Casse Edili e DURC, Molinari (M5S) chiede chiarimenti al Ministero Il parlamentare pentastellato ha presentato, oggi, un'interrogazione parlamentare per scongiurare il rischio che i nuovi provvedimenti mettano a rischio le libertà sindacali e individuali

Casse Edili e DURC, Molinari (M5S) chiede chiarimenti al Ministero Il parlamentare pentastellato ha presentato, oggi, un'interrogazione parlamentare per scongiurare il rischio che i nuovi provvedimenti mettano a rischio le libertà sindacali e individuali
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ROMA – Il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) è un documento che attesta l’assolvimento da parte dell’impresa degli obblighi, legislativi e contrattuali, nei confronti degli Enti previdenziali ed al cui rilascio sono state demandate le casse Edili, enti privati a struttura paritetica e bilaterale, “costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”, individuate come sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro anche attraverso “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” (D. Lgs. n. 276/2003). Precisa il D.M. 24 ottobre 2007 che le associazioni costituenti debbano essere quelle, “per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Oltre a tale principio di rappresentatività, le Casse Edili sono tenute ad osservare il c.d. principio di reciprocità (art. 252, comma 5, D. Lgs. n. 162), in base al quale – al fine di armonizzare il loro operato sul territorio nazionale – si ha un mutuo riconoscimento degli accantonamenti operati presso ciascuna di esse.
Tra le Casse Edili aventi le caratteristiche previste, esiste un raggruppamento territoriale aderente al sistema della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), e un altro costituito dalla Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna (CAES). Quest’ultima è costituita dalla Confartigianato Imprese Sardegna e da UGL Sardegna e accede sin dal 2006, in forma telematica, allo sportello unico previdenziale attivato dall’INAIL, previa convenzione stipulata con la stessa INAIL e con l’INPS, al fine di poter procedere all’attività di certificazione.
In un quadro normativo definito in modo abbastanza certo e stabile, anche per i soggetti che hanno partecipato alla produzione giuridica, si sono peraltro verificate criticità nell’applicazione del principio di reciprocità, risolte giudiziariamente nell’alveo della normativa vigente.
La Circolare n.37/0008367/MA007.A001 della Direzione Generale Attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso più incerta la situazione concreta, discriminando oggettivamente il CAES quando afferma – tramite un provvedimento non avente la qualità di atto erga omnes – che il principio di reciprocità sia “assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)” e che gli organismi “non in possesso del requisito della reciprocità assicurato dal collegamento con la CNCE non possono definirsi Casse Edili ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento unico di Regolarità contributiva”.
Si tratta di affermazioni gravi, per forma e contenuti, passibili di riflettersi sulla piena godibilità di libertà costituzionalmente garantite. E si tratta di atti che si inseriscono in un contesto dove la CNCE vede negare alla CAES la possibilità di scambio dei dati, dando la fastidiosa sensazione che sia in atto una partita dove l’arbitro tenga per una delle due squadre mentre a perdere sono i cittadini (soprattutto quelli sardi). E’ per tale motivo che ho interrogato – Atto n. 4-03202 del 7 gennaio – insieme al senatore Cotti, e con il sostegno dei senatori Vacciano, Donno, Casaletto, Campanella e Bocchino, il Ministro del lavoro per sapere se non ritenga, al di là della grave introduzione con mezzi impropri di elementi confliggenti con la ratio della normativa vigente, che ciò sia configurabile come una lesione di valori costituzionalmente garantiti e che alteri – in modo surrettizio ed a vantaggio di una parte – la libera scelta del cittadino nell’individuare chi può meglio rappresentare i suoi interessi.

Avv. Francesco Molinari
Cittadino eletto al Senato