Taurianova, ecco la lettera integrale
Casa della Cultura, il sindaco Mimmo Romeo risponde al Prc di Ciano
Taurianova, ecco la lettera integrale
PREG/MO
SIG. PINO CIANO
Segretario Partito della Sezione
Rifondazione comunista di
TAURIANOVA
OGGETTO: Risposta a richiesta di notizie.
Terreni Comunali con vincolo di destinazione ASL
In replica alla richiesta di informazioni sull’edificio adibito a “Casa della Cultura” sito in località “canoro” , mi preme ricordare che l’attuale Amministrazione , ha come obiettivo, quello di fornire ai propri cittadini, il massimo in termini di strutture di servizi ed e’ per questi motivi, che stiamo cercando di riottenere il terreno sito in località “canoro” su cui sorge il fabbricato incompleto.
Il tutto nasce in data 3 e 17 maggio 2005, quando la Regione Calabria ha notificato una serie di decreti aventi ad oggetto il trasferimento definitivo di alcuni fondi dal patrimonio del Comune di Taurianova al patrimonio dell’Azienda Sanitaria n. 10 di Palmi.
I suddetti decreti sono stati adottati dal competente Dirigente di Settore ai sensi
dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, per il quale tutti i
beni mobili ed immobili entrati nel patrimonio dei Comuni o delle Province con
vincolo di destinazione alla Unità Sanitarie Locali, ivi compresi quelli da trasferire
dallo Stato o da altri enti pubblici in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi,
devono essere ritrasferiti alle USL ed alle aziende ospedaliere di appartenenza.
Al fine di ottenere l’annullamento dei decreti impugnati, con la consequenziale
Declaratoria del diritto alla restituzione dei fondi a favore del Comune di Taurianova,
la Giunta pro tempore, con deliberazione n. 183 del 30.6.2005, ha conferito incarico
legale per l’impugnazione, previa sospensiva dei Decreti n. 4239, 4240, 4241, 4243,
4251, 4256, 4258, 4272, 4278, 4280, 4283, 4287, 4288, 4298, 4301, 4305, assunti dal
Dirigente del Settore 39 del Dipartimento n. 13 – Sanità – della Regione Calabria, in
data 23.03.05, notificati al Comune di Taurianova in data 3.05.2005, con i quali è stato disposto il trasferimento definitivo dei fondi denominati “Belvedere”, “Cardona”, “Tasca o Nucarella”, “Pelis”, “Muscimini 2°”, “Fischiatore o S. Domenico”, “Maraga’, “Leuzzi”, “Gorne d’Anile”, “Cuccumello”, “Chiusa”, “Scoglia”, “Canoro”(TERRENO OVE E’ PRESENTE STRUTTURA PROGETTATA NEGLI ANNI 80 PER CASA DELLA CULTURA), “Furna’, “Maraga’, “Mazzapica o Bernardo” dal patrimonio del Comune di Taurianova al patrimonio dell’Azienda Sanitaria n. 10 di Palmi ai sensi dell’art. 5
– commi 1 e 2 – del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dei Decreti n. 4864, 4869, 4877, 4891, 4893, 4915, 4918, 4937,
4940 e 4962, assunti dal Dirigente del Settore 39 del Dipartimento n. 13 – Sanità –
della Regione Calabria, in data 4.IV.05, notificati al Comune di Taurianova in data
17.05.2005, con i quali è stato disposto il trasferimento definitivo dei fondi denominati: “Scalorati”, “Oliveto”, “Pedazzo Celentano”, “Muscimini 1°”, “Pedazzo Gemma”,”Olivitello o Pecorello”, “Scoglia”, “Baldari Inferiore”, “Mistello o Celentano” e “Baldari Superiore” dal patrimonio del Comune di Taurianova al patrimonio dell’Azienda Sanitaria n. 10 di Palmi ai sensi dell’art. 5 – commi 1 e 2 – del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il suddetto ricorso è stato iscritto al n. 819/2005 R.G. ed assegnato alla I^ Sezione del
TAR Calabria di Catanzaro.
Con ordinanza n. 512/2005, l’adito TAR ha rigettato la sospensione del provvedimento impugnato.
Con sentenza emessa in camera di consiglio il 19.10.2007, il TAR di Catanzaro, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dal Comune di Taurianova (RG 819/05), per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Con provvedimento sindacale del 29.05.2008, si è decretato “di riassumere il giudizio di cui in premessa dinanzi al giudice ordinario limitatamente ai beni: a) sui quali insiste un’opera pubblica; b) ricadenti nel piano di zona 167; c) già destinati ad altro scopo in virtù di pregressi atti amministrativi , e ciò in considerazione del fatto che nel momento dell’utilizzo dei fondi il Comune era proprietario degli stessi
Di conseguenza, la Giunta Comunale (del. n. 110 del 29.05.08), ha deliberato di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario, nei limiti di cui al decreto sindacale.
Con atto del 6.06.08 è stato riassunto il giudizio davanti al Tribunale Civile di Reggio Calabria, G.U. D.ssa Gurgo, RG n. 2774/08.Dopo la concessione di termini di cui all’art. 183, VI co, C.p.c., la causa è stata rinviata all’udienza del 9.12.09, con affidamento ed espletamento della Consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ing. Bosco di Reggio Calabria.
La causa è stata rinviata dalla D.ssa Leonello, all’udienza del 13 luglio 2012 per la comparizione dei rappresentanti legali dei due Enti, al fine di tentare una composizione bonaria della lite.
Mi auguro che l’iter giudiziario riguardante questa vicenda, si concluda al più presto, in modo da poter riavviare la progettualità che ci consenta di recuperare e destinare l’immobile .
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il Sindaco
Domenico Romeo
redazione@approdonews.it