Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), GIOVEDì 02 MAGGIO 2024

Torna su

Torna su

 
 

Cane che abbaia… non può essere zittito dal sindaco Lo dice il Tar di Lecce

Cane che abbaia… non può essere zittito dal sindaco Lo dice il Tar di Lecce
Testo-
Testo+
Commenta
Stampa

E’ nulla l’ordinanza con cui il Sindaco intima al concittadino di provvedere,
con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire
loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione del vicino, nonché di installare,
al confine con la proprietà di quest’ultima, una barriera idonea ad attutire la
rumorosità procurata dall’abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni.

Lo ha stabilito il TAR di Lecce con la sentenza n. 2684 pubblicata il 10 settembre
2015 che ha ritenuto fondata la censura con la quale il ricorrente, proprietario
del cane, lamentava l’illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza
contingibile ed urgente da parte del sindaco del Comune di Leverano.

Per i giudici amministrativi, infatti, “/il potere di urgenza può essere esercitato
solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti
concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare
i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di
un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere
presunzioni: tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare
la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi
poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati
dall’ordinamento/”.

Nella fattispecie, rileva la corte “/l’ordinanza impugnata è stata adottata
sul presupposto della presenza di due cani all’interno di una proprietà privata
a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata “quando gli
stessi si rendevano conto della presenza di estranei/”.

Il provvedimento, dunque, “/non è stata adottata al fine di tutelare la salute
e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo
ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante
nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani
abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento/”.

Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
ancora una sentenza che pone seri limiti ai sindaci sceriffi.