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TAURIANOVA (RC), MARTEDì 30 APRILE 2024

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Calabria, terra di comuni sciolti per mafia Il primato degli “infiltrati”

Calabria, terra di comuni sciolti per mafia Il primato degli “infiltrati”
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Uno studio di Openpolis, ci ricorda che al momento i comuni sciolti per mafia sono 171 e che il 95% dei provvedimenti sono stati applicati in tre regioni, Calabria, Campania e Sicilia. E non finisce qui. La Calabria detiene il maggior numero di scioglimenti pari a 70 municipi, seguita dalla Campania con 52 ed infine la Sicilia con 43. Gli amministratori comunali calabresi sono quelli che secondo la legge approvata nel 1991 a seguito della mattanza mafiosa avvenuta a Taurianova, con un apposito decreto fu sciolto il municipio, il primo sciolto per infiltrazione mafiosa e per effetto dell’attuale art. 143 del Testo Unico degli EE.LL.

Non poteva non passare inosservato questo studio, visto che il luogo attuale dello scrivente è proprio nella città di Taurianova, afflitta da tre amministrazioni straordinarie per infiltrazione mafiose, a causa appunto, di tre scioglimenti, oltre al 1991 ci sono state due consecutivi, nel 2009 e 2013 (per giunta con lo stesso sindaco).
Ma cosa dice il tanto applicato “art. 143” che scioglie i consigli comunali del Mezzogiorno? Testualmente è scritto così, “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”.

Attenzione, c’è anche da tener presente l’ultima riga dell’articolo, dove molto spesso si omette per ignoranza della stessa norma, vuoi per accanimento verso la politica e diciamolo pure, per disonestà intellettuale ed ipocrisia temporale. Oltre la parte politica che viene eletta dal popolo e che svolge compiti di indirizzo e controllo, c’è anche la parte del motore amministrativo di un ente comunale, ovvero i dirigenti ed i dipendenti che non sono esenti da giudizi di prevenzione che causano lo scioglimento di un municipio. Sono parte integrante dello stessa norma. Ovvero, se si produce un appalto e viene dato ad una ditta sia esso un lavoro o ad un professionista, sia esso un servizio, in odor di mafia. La parte politica dovrebbe dare una sorta di indirizzo e controllare le condizioni di legalità e se non lo fa è complice, ma senza dimenticare che la parte amministrativa/esecutiva è del dipendente comunale, ed è lui, a mio avviso il responsabile maggiore di un’eventuale “associazione”.

Ma è un ragionamento generale in virtù del discorso iniziale sulla norma che scioglie i municipi per mafia. Ora, al comma 1 c’è la parte fondamentale della norma, “(…) i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati (…), emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori (…), ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. Ragioniamo per definizione, “emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata”, e che per tali condizioni concrete, ossia veritiere ed acclarate, si compromette il voto popolare e la sicurezza pubblica.

Quando nei vari ricorsi alla giustizia amministrativa rigettati, si legge molto spesso che lo scioglimento non è una penalizzazione per la comunità, ma semplicemente una condizione preventiva affinchè non possono verificarsi alterazioni della legalità e del buon andamento amministrativo perché viziato da sospetti infiltrazioni mafiosi. Allora, sorge un dubbio, se per sciogliere un municipio ci vogliono fatti concreti come dice la norma perché poi si parla di prevenzione? La prevenzione è un concetto sommario di un sospetto, ma la concretezza è un concetto reale. Capite bene che, analizzando i vari scioglimenti c’è qualcosa che non torna, e visto che ho citato Taurianova, in tre scioglimenti per mafia non risulta esserci stati poi arresti in virtù di quanto hanno sempre descritto le varie relazioni di scioglimento. Lasciando stare il primo, quello del 1991 in quanto in quel periodo c’era di tutto e di più. Non essendo un seguace delle ipocrisie, penso che quel municipio andasse sciolto e commissariato così com’è avvenuto. Troppi morti ammazzati per le strade, troppe paure, tanto terrore, troppe collusioni e parentele sospette e soprattutto come diceva la norma, compromissione del voto popolare e soprattutto della sicurezza pubblica. Si aveva paura di uscire per strada perché magari rischiavi di trovarti in un attentato mafioso, magari a qualcuno che stava a pochi passi da te. Ma gli altri due, quelli del 2009 e del 2013?

Hanno scritto cose gravissime, molti nomi sono finiti sulla stampa, nessun arresto ed alcuni si sono ricandidati, altri hanno vinto, altri no. Alcuni del ’91 fanno ancora politica, altri ancora di quei scioglimenti seguenti sono attivi sul territorio e l’elenco dei casi potrebbe essere lungo. Però, al di là del concetto stesso, la discrepanza è paradossale, si mettono nomi, fatti e circostanze su condizione storiche e parentali, in un piatto per poi darlo in pasto ai prefetti e poi allo Stato, ma che alla fine che si fa, si scioglie per statistiche storiche? Dov’è la “concretezza” degli elementi mafiosi? Forse, e dico forse, non sarebbe il caso di valutare, magari tenendo fede alla norma del TU, di essere più “concreti” nello scrivere le cose per poi creare solo commissariamenti straordinari inutili (e diciamolo pure, anche dannosi per carenza di affetto verso la città), di scioglimenti per mafia, solo perché c’è un sospetto (non “concreto”)? Lo dice la norma!