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TAURIANOVA (RC), VENERDì 19 APRILE 2024

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Azienda sanitaria Reggio Calabria, ecco le prove che inchiodano il commissario Gianluigi Scaffidi. La sua nomina non poteva essere firmata Nella stessa situazione di incompatibilità si trova il direttore sanitario Minniti

Azienda sanitaria Reggio Calabria, ecco le prove che inchiodano il commissario Gianluigi Scaffidi. La sua nomina non poteva essere firmata Nella stessa situazione di incompatibilità si trova il direttore sanitario Minniti

Gianluigi Scaffidi commissario della azienda sanitaria di Reggio Calabria non poteva essere nominato alla guida dell’Asp.
Ecco le prove. Scaffidi alle ore 10,34 del 4 marzo 2020 dal suo iphone invia una email a vari soggetti istituzioni nel suo ruolo di segretario aziendale della Uil medici.

L’11 marzo del 2021 il dott. Scaffidi compila il seguente modello: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’RELATIVE ALL’INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E/O UNIVERSITARIE DELLA REGIONE CALABRIA, DI CUI D.L. 150/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 181:

scaffidi dichiarazione

DICHIARA
• di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli art. 3 e 3-bis del d.lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria);
• di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
(Testo Unico degli Enti Locali);
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 9, della legge regionale
29 dicembre 2010 n. 34 (Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali);
• che non sussistono le cause di inconferibilità previste dagli art. 3 (Inconferibilità di
incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), art. 5
(Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati) e art. 8 (Inconferibilità di
incarichi di direzione nelle Aziende Sanitarie Provinciali) del d.lgs. 8 aprile 2013 n.
39;
• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dagli art. 10
(Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali) e

Dlgs 150/09 Art. 52.
Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Non possono essere conferiti
incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti
che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»

art. 14 (Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni
statali, regionali e locali) del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39:
• di non essere lavoratore pubblico o privato ;
• l’insussistenza di incompatibilità, in relazione alle fattispecie di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• e/o di trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità (indicare le situazioni di
incompatibilità),che si impegna a rimuovere entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di
conferimento dell’incarico.
• di essere, altresì, consapevole che lo svolgimento di incarico in situazione di
incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico medesimo e la risoluzione del
contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione
all’interessato, nonché la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs.
39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’art.19 dello stesso decreto.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e, in ogni caso, a presentare dichiarazione annuale
sull’insussistenza di tutte le indicate cause di incompatibilità alla P.A. che ha conferito
l’incarico.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione e aver compreso l’informativa sul
trattamento dei dati personali allegata alla presente.
scaffidi dichiarazione

LA LEGGE COSA DICE

Dlgs 150/09 Art. 52.
Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Non possono essere conferiti
incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti
che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;
Da tutto ciò si deduce che il dott. Gianluigi Scaffidi non poteva essere nominato commissario dell’Asp di Reggio Calabria. La legge deve valere per tutti, nessuno escluso! non sono passati nemmeno 15 mesi dalla lettera inviata da Scaffidi nella sua qualità di segretario aziendale della Uil medici. La sua nomina è avvenuta a marzo del 2021, dunque non sono trascorsi i 2 anni come prevede la legge per ricoprire incarichi di tal genere. Nella stessa situazione si trova il direttore sanitario dott. Minniti il quale era fino poco tempo addietro segretario regione del sindacato AROIEmec. Ci domandiamo come farà il dott. Minniti nel presiedere le commissioni concorsuali per i dirigenti medici?