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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 28 APRILE 2024

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Avviso di Confesercenti, arriva l’etilometro

Avviso di Confesercenti, arriva l’etilometro

Scatta oggi l’obbligo dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

Avviso di Confesercenti, arriva l’etilometro

 

Scatta oggi l’obbligo dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

 

A tutte le imprese del settore: per la somministrazione di bevande alcoliche in locali pubblici e circoli privati, nonché chiunque somministri bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree pubbliche,  “Da oggi scatta l’obbligo di mettere a disposizione degli aventori nei pubblici esercizi un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico”. La legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha stabilito, tra le altre cose, all’art. 53 (Misure per la prevenzione  dei  danni  e  degli  incidenti  stradali legati al consumo di alcool), comma 2-quater, che “i titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2 (titolari e gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la somministrazione di bevande alcoliche in locali pubblici e circoli privati, nonché  chiunque somministra bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree pubblici), che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere  presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione  del  tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a  disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato  di  idoneità alla guida dopo  l’assunzione  di  alcool. Devono  altresì  esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati  ai  diversi  livelli  di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in  centimetri  cubici,  delle  bevande alcoliche piu’  comuni  che  determinano  il  superamento  del  tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5  grammi  per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. Dette disposizioni si applicheranno, per i locali diversi da  quelli  ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento (per i quali i descritti obblighi sono già da tempo vigenti), a  decorrere dal terzo mese successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge, e cioè solo dal 13 novembre 2010. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma  2-quater  comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  300  a euro 1.200». I summenzionati obblighi, in definitiva, sono del tutto nuovi per gli esercizi ove si somministrano bevande alcoliche in assenza di qualsivoglia forma di spettacolo o intrattenimento. A tal proposito, va anzitutto evidenziato che, diversamente da quanto si richiedeva nelle previgenti disposizioni, l’apparecchio di rilevazione  del  tasso alcolemico, da mettere obbligatoriamente a  disposizione dei clienti, viene tecnicamente descritto come “di tipo precursore chimico o elettronico”. Il Ministero dell’interno, Dipartimento delle P.S., con circolare prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, del 12.8.2010, ha in ogni caso chiarito che “non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso”. Ci siamo dunque preoccupati di confrontarci, per le vie brevi, con i Dirigenti del Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’interno, i quali, confermandoci i contenuti della circolare, hanno aggiunto che, attualmente, gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico sono di tre tipi: a infrarossi; elettrochimici, colorimetrici (monouso). I prezzi, per i primi, si aggirano sui 4.000 euro, per i secondi variano molto (dagli 80 euro fino ai 500 euro); i dispositivi monouso, il cui prezzo si aggira sui 2/5 euro, possono essere consegnati ai clienti dal titolare o gestore dell’esercizio direttamente o mediante apparecchi distributori automatici. In ogni caso, nessuna norma – è bene evidenziarlo – obbliga i titolari o gestori degli esercizi a mettere a disposizione dei clienti detti apparecchi gratuitamente: dunque, ben può essere richiesto agli avventori il corrispettivo per l’uso del servizio, fermo restando che gli apparecchi, a richiesta del cliente, devono essere disponibili, pena l’applicazione delle sanzioni. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo degli apparecchi, occorre aggiungere che vi sono alcuni importanti accorgimenti da osservare per la corretta rilevazione del tasso alcolemico. Di tali accorgimenti Vi daremo notizia a breve, dopo aver acquisito dagli esperti del Ministero una sorta di “vademecum”, la cui redazione, ad uso e consumo dei titolari e gestori dei locali e degli utenti, abbiamo espressamente richiesto. La  Confesercenti – Fiepet , provinciale,  ha  predisposto  uno sportello informativo per gli operatori del settore, dove si possono rivolgere per avere chiarimenti in merito e ritirare il materiale  per essere in regola con la normativa vigente. Per ritirare  il kit  o  avere  ulteriori informazioni, rivolgersi alla sede provinciale Confesercenti-Fiepet di Reggio Calabria, vico Vitetta n° 28/b, telefono 0965 23031 o alla sede di Taurianova, via senatore Loschiavo n° 13, telefono 0966 615223, 328 1779882, inforc@confesercenticalabria.it ”

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