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TAURIANOVA (RC), DOMENICA 05 MAGGIO 2024

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Asp di Cosenza, interrogazione consiliare al presidente della giunta regionale

 

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Asp di Cosenza, interrogazione consiliare al presidente della giunta regionale 

A firma di Guccione, Battaglia, Censore, Franchino e De Gaetano

 

 

Riceviamo e pubblichiamo: 

ORDINE DEL GIORNO

Premesso che:

– l’ Asp di Cosenza ha prodotto le procedure delle stabilizzazioni dei Precari ai sensi della Legge 296 del 2006 e che le stesse erano state autorizzate dal Dipartimento della Salute con nota n° 30724 dell’11 dicembre 2008, circostanza ribadita della Direzione Generale del Dipartimento Regionale Tutela della salute con nota del 14 febbraio 2012, in presenza della Deliberazione della Giunta regionale n° 196 del 3 marzo 2008 (BUR n° 7 del 1 aprile 2008) che prevedeva ed ordinava le procedure alle quali attenersi;

– che la Corte dei Conti da ultimo, su proposta della Procura della Sezione calabrese della Corte dei Conti, con Sentenza n° 293 del 22. Ottobre 2010 ha condannato l’allora Direttore Generale della ASP unitamente al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario a risarcire il danno subito dall’erario per avere proceduto a stabilizzare i lavoratori precari della stessa ASP;

Considerato che:

– la medesima Sentenza ( pag. 84 ) fa riferimento ad “atti non conformi a legge adottati dalla Regione e di conseguenza dalla ASP di Cosenza nel 2008 e 2009 ed in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 196 del 3 marzo 2008 che stabilisce:

– di approvare i protocolli d’intesa allegati quale parte integrante del provvedimento;

– che il personale interessato alla stabilizzazione sia mantenuto in servizio fino alla definizione delle relative procedure ivi compresa la maturazione dell’anzianità di servizio prevista per potervi accedere;

– che alle procedure di stabilizzazione possa essere ammesso esclusivamente il personale che presta la propria attività lavorativa sulla base di contratti stipulati nel rispetto delta normativa statale e regionale all’epoca vigente”.

” II protocollo prevedeva poi che l’assunzione secondo le modalità del comma 519 della Legge 296/2006 potrà avvenire solamente per il personale che abbia sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale» e previa pubblicazione di avviso dell’avvio delle procedure di stabilizzazione, nel quale saranno indicati i requisiti ed i criteri per la presentazione della domanda.

La stabilizzazione delle posizioni di lavoro non comprese nel comma 519 deve invece avvenire tramite procedure selettive pubbliche, nell’ambito delle quali dovranno essere adeguatamente riconosciute e valorizzare le esperienze lavorative maturate dai collaboratori all’interno delle Aziende.”

Quanto alle risorse il Protocollo allegato alla deliberazione di G.R. 196/2008 prevedeva che le aziende ed Enti del SSR dovevano individuare risorse economiche che all’atto delle stabilizzazioni risultassero già impiegate a copertura dei costi dei rapporti di lavoro precario, anche se allocate in voci di bilancio diverse dal costo del personale; risorse derivanti dai risparmi per la parziale copertura del turn-over, ferma restando la garanzia di mantenimento del livelli di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza; risorse derivanti da una migliorata programmazione sanitaria del Servizio sanitario regionale (razionalizzazione e riorganizzazione del sistema).”

La Sentenza invece sostiene che “appare evidente come tanto le deliberazioni dell’A.S.P. di Cosenza per cui e causa, quanto e soprattutto la deliberazione di G.R. 196/2008, violano palesemente il principio dell’assunzione tramite pubblico concorso posto dall’art. 97 Cost., giacchè operano in una logica di riserva assoluta di posti, provvedendo a recepire gli esiti di procedure selettive, prive dei connotati e delle garanzie del concorso pubblico, preordinate alla successive assunzione nominatim, dovendosi quindi escludere che la eccezionalità dell’assunzione, espressamente prevista dalla piu volte ricordata Legge n. 296/2006, sia conforme al buon andamento della pubblica amministrazione, cui è presidio anche il principio innanzi richiamato”.

La Corte conclude così che alla causazione del danno “abbiano finito con il concorrere altri soggetti, non individuati od evocati in giudizio dal Procuratore regionale, individuabili negli apparati della Giunta regionale e del Dipartimento regionale per la salute i quali hanno fornito direttive errate, concluso accordi sindacali privi di copertura finanziaria, inviato note interpretative fuorvianti”.

Naturalmente le eventuali responsabilità dopo l’aprile 2010 si spostano ad altri soggetti.

Comunque la Sentenza così prosegue: “….in applicazione del principio della compensatin lucri cum damno, di ridurre del 50% l’importo del danno erariale per come riquantificato in appresso, atteso the l’A.S.P. di Cosenza ha beneficiato e continua a beneficiare delle prestazioni lavorative dei dipendenti illegittimamente stabilizzati i quali consentono, a diverso titolo ed in misura diversa, l’erogazione dei servizi sanitari da parte dell’amministrazione.

Tutto ciò considerato:

poiché a fronte della sentenza, ancorchè in fase di appello, potrebbero verificarsi precipitosi risoluzioni tendenti alla revoca degli atti di stabilizzazione con i conseguenti gravi disagi dei lavoratori interessati che si vedrebbero retrocedere allo stato quo ante – ove questo fosse legittimo – malgrado siano stati stabilizzati in forza della legge 296 del 2006 e non delle Leggi Regionali n° 1 del 2009 e n° 8 del 2010, entrambe, per la parte che concerne, dichiarate incostituzionali.

A margine c’è da osservare come in Calabria la definizione dei rapporti di lavoro precario è sottoposta ad inquietanti andirivieni che sospingono verso la precarizzazione, essendo evidentemente questa e purtroppo la convinzione diffusa nella cultura regionale.

In fin dei conti, rileva la Corte dei Conti in Sentenza “dal contenuto di alcuni Atti Amministrativi Regionali e della stessa A.S. di Cosenza, emerge chiaramente che a tutto il 2008 e per gli anni 2009 e 2010 non era possibile far luogo ad alcuna procedura di stabilizzazione od assumere persone a tempo indeterminato stanti le surriferite disposizioni legislative di carattere imperativo ed inderogabile. (pag 81 della Sentenza). Ovviamente la impossibilità è estesa a tutti gli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Così la Sentenza conclude: “Pur ritenendo ampiamente motivato il quadro normativo che consente al Collegio di poter parzialmente accogliere la domanda del Procuratore regionale, non appare superfluo, a fini di completezza motivazionale, ricordare come tanto la deliberazione di G.R. della Calabria “autorizzativa” delle stabilizzazioni, quanto gli atti generali per cui e causa, costituiscano “ex se” atti completamente illegittimi alla luce delle reiterate pronunce della Corte costituzionale in materia di assolutezza e centralità del principio del pubblico concorso. (pag. 88 della Sentenza). Ciò chiarito appare evidente come tanto le deliberazioni dell’A.S.P. di Cosenza per cui e causa, quanto e soprattutto la deliberazione di G.R. 196/2008, violano palesemente it principio dell’assunzione tramite pubblico concorso posto dall’art. 97 Cost., giacchè operano in una logica di riserva assoluta di posti, provvedendo a recepire gli esiti di procedure selettive, prive dei connotati e delle garanzie del concorso pubblico, preordinate alla successive assunzione nominatim, dovendosi quindi escludere che la eccezionalità dell’assunzione, espressamente prevista dalla più volte ricordata Legge n. 296/2006, sia conforme al buon andamento della pubblica amministrazione, cui è presidio anche il principio innanzi richiamato”.

A prescindere da quello che sarà l’esito dell’Appello alla Sentenza circa la fondatezza delle conclusioni della Corte, ove ci fosse, alla luce di quanto stabilito dalla ordinanza della Corte di Giustizia della Unione Europea del 7 maggio 2010 e della stessa convergente comparsa di risposta dell’Avvocatura Generale dello Stato Italiano nel processo, che dichiara la applicabilità di quanto stabilito dal Decreto legislativo 368 del 2001 al rapporto di lavoro pubblico (conseguimento della anzianità di servizio dei 36 mesi), nonché alla luce delle recenti prime sentenze del giudice del Tribunale di Trani sulla materia,

Il Consiglio Regionale della Calabria:

– impegna la Giunta regionale di porre in essere tutti gli atti prodromici e conseguenti ad impedire la retrocessione dei lavoratori stabilizzati nel sistema Sanitario Regionale e quindi dei lavoratori stabilizzati nelle ASP di Cosenza, Catanzaro, Vibo, Crotone e Reggio Calabria, alla luce di quanto esposto in premessa.

Di chiedere che venga chiusa la fase delle incoerenze di programma e di quelle attuative per dare significativa dimostrazione che a fronte dei gravissimi problemi occupazionali e della condizione del mondo del lavoro, in Calabria si riesce a non sprecare le opportunità per dare serenità ai lavoratori ed agli Enti pressi i quali sono utilmente occupati.

I Consiglieri Regionali del Pd

Carlo Guccione

Demetrio Battaglia

Bruno Censore

Mario Franchino

Antonino De Gaetano