Arriva la (parziale) riforma del processo tributario Accolte molte proposte dell'avvocato Maurizio Villani e sostenute dallo "Sportello dei Diritti"
Un primo passo avanti verso una giusta tutela dei contribuenti è arrivata lo scorso
26 giugno con l’approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri
che ha modificato, almeno parzialmente, il processo tributario accogliendo molte
delle proposte dell’avvocato Maurizio Villani, consulente dello “Sportello dei Diritti”,
e sostenute per l’appunto dalla nostra associazione.Per Giovanni D’Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti [1]”, che ringrazia lo straordinario e tenace impegno
del tributarista che da anni va decantando la necessità di un processo tributario
più equo, si tratta di un primo step che ci auguriamo possa avviare una vera e propria
rivoluzione nella materia che possa mettere definitivamente sullo stesso piano contribuente
e Fisco.Di seguito, quindi, riportiamo un articolo a firma dell’avvocato Villani
che chiarisce i punti salienti della riforma alla luce delle proposte dello stesso.
Delega Fiscale. La parziale riforma del processo tributario
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 26 giugno 2015 ha approvato il decreto legislativo
di parziale riforma del processo tributario alla luce dell’art. 10 della legge
delega n. 23 dell’11/03/2014 (in G.U. n. 59 del 12/03/2014).
Il suddetto decreto legislativo sarà inviato alle Commissioni finanze di Camera
e Senato che, entro 60 giorni, dovranno dare un parere obbligatorio ma non vincolante.
*Le modifiche processuali introdotte recepiscono molte mie proposte che vado facendo
da oltre trent’anni e che ho prima indicato nel mio libro del 25/01/2000 <> (Congedo Editore) e successivamente, dopo la
pubblicazione della legge delega, che ha ripreso molte mie proposte, ho inserito
nel disegno di legge della Senatrice Gambaro, presentato al Senato il 06 agosto 2014
(n. 1593).*
Queste mie proposte ed iniziative letterarie (visionabili e scaricabili dal mio sito
http://giovannidagata.voxmail.it/nl/y4g1y/w1br5l/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5zdHVkaW90cmlidXRhcmlvdmlsbGFuaS5pdA?_d=061&_c=755de959),
nel corso di vari incontri e convegni, sono state condivise ed apprezzate da *UNAGRACO,
COMMERCIALISTA TELEMATICO, C.U.G.I.T e molti altri Organismi ed Ordini Professionali.*
In sostanza, le mie proposte tendono a mettere su un piano di perfetta parità processuale
il fisco ed il contribuente, che non ha, oggi, la possibilità di potersi difendere
efficacemente con i limiti istruttori attuali (come, per esempio, il divieto della
testimonianza e del giuramento).
Nel mio progetto di legge, altresì, ho previsto che la gestione e l’organizzazione
del processo tributario sia affidata al Ministero della Giustizia o alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sottraendola, come è oggi, al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, che è una delle parti in causa e che ha interesse a limitare gli
strumenti difensivi del contribuente per costringerlo a conciliare subito in primo
grado ed a pagare nel più breve tempo possibile.
Questa mia proposta organizzativa per il momento è stata accantonata e spero che
possa essere oggetto di riesame ed analisi nella seconda fase di riforma generale
del processo tributario, che dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.
In ogni caso, sono da condividere le principali modifiche processuali intervenute,
che praticamente riprendono alcune mie iniziali proposte fatte quindici anni fa’
e che si riferiscono, in particolare, ai seguenti istituti processuali:
– possibilità di conciliare le cause anche in appello e Cassazione;
– possibilità di sospendere il processo tributario quando pendono
altri processi collegati, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;
– condanna sempre alle spese processuali, in quanto la compensazione
deve essere un caso eccezionale e per specifici motivi da evidenziare in sentenza;
– possibilità di condanna per lite temeraria alle parti, compresi
gli uffici fiscali, che intraprendono un giudizio che sanno essere perdente o dilatorio;
– possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione delle
sentenze anche in appello ed in Cassazione;
– esecuzione immediata della sentenza per tutte le parti in causa,
nel senso che l’ufficio fiscale deve sempre procedere al rimborso anche se impugna
la sentenza.
Queste ed altre modifiche processuali sono contenute nel nuovo decreto legislativo,
che provvedo a sintetizzare nel modo seguente:
1) *1. *i contribuenti potranno difendersi da soli in Commissione Tributaria
per le controversie di valore pari a 3.000 euro;
2) *2. *le spese del processo devono sempre seguire la soccombenza;
3) *3. *risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della
parte soccombente;
4) *4. *le comunicazioni sono effettuate mediante uso di pec;
5) *5. *l’istituto della mediazione è applicabile a tutti gli atti
impositivi (non solo quelli dell’Agenzia delle Entrate ma anche dell’Agenzia
delle Dogane, degli Enti Locali e dell’Agente della Riscossione) di valore sino
a 20.000 euro riferito alla sola imposta, esclusi gli interessi e le sanzioni;
6) *6. *la mediazione non preclude più la richiesta di conciliazione
giudiziale;
7) *7. *nella mediazione le sanzioni si riducono al 35% del minimo edittale;
8) *8. *è introdotta la sospensione del processo quando i giudici tributari
devono decidere e risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione
di altra causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 del Codice di Procedura
Civile;
9) *9. *la conciliazione giudiziale, sia in udienza che fuori udienza,
è ammessa anche in appello, esclusa la causa in Cassazione, con la riduzione delle
sanzioni al 40% nei primi due gradi;
1) *10. *la tutela cautelare è ammessa per tutti e tre i gradi
del giudizio (Commissione Tributaria Provinciale, Regionale e Cassazione);
2) *11. *le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali
e Regionali sono immediatamente esecutive, per cui i rimborsi fiscali devono subito
essere fatti al contribuente vittorioso.
Il Decreto Legislativo approvato ieri è un primo passo per risolvere alcuni problemi
del processo tributario e da questo punto di vista è da accogliere positivamente.
Sono, però, necessarie ulteriori ed importanti modifiche, quali:
– la gestione ed organizzazione del processo affidata ad un organismo terzo diverso
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale il Ministero della Giustizia
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– la possibilità per il contribuente di potersi difendere senza limiti istruttori,
potendo utilizzare le testimonianze ed i giuramenti;
– la possibilità di poter conciliare anche durante il ricorso per Cassazione;
– escludere la possibilità, in caso di mancata riassunzione del processo, di dover
pagare per intero l’importo indicato nell’atto oggetto del giudizio invece di
fare riferimento al pronunciamento dell’ultima sentenza.
E’ questo l’auspicio per il futuro per mettere concretamente sul piano di perfetta
parità processuale il contribuente-cittadino (con il suo difensore) ed il fisco.