Alcoltest ed etilometro. Manca la prova della verifica del dispositivo che misura la quantità d’alcol: il verbale va annullato
Set 30, 2017 - Giovanni D'agata
Si era rivolto allo “Sportello dei Diritti” dopo che gli era stata ritirata
la patente ed elevato un verbale per “guida sotto l’influenza di alcol” adducendo
che la sera in questione non aveva bevuto alcunché e non è il primo caso che si
verifica in Italia di guidatori che lamentano di essere stati illegittimamente sanzionati
a seguito di rilevazione effettuata mediante etilometro in particolari condizioni
climatiche, pur essendo sobri. Ed è proprio questo che ha spinto i consulenti dell’associazione
ad effettuare le verifiche del caso, tanto che veniva predisposto un ricorso nel
quale venivano fra l’altro evidenziate le condizioni meteorologiche in cui, nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale, erano stati effettuati i test
da parte della Polizia Stradale. Da un controllo di un archivio storico del meteo,
veniva appurato che la notte della rilevazione a fine maggio 2017, tra le ore 1.55
e le 2.55 a Lecce era stato registrato un tasso d’umidità dell’aria elevatissimo
e pari al 93 %. Tali dati venivano ritenuti sufficienti a far rilevare l’impossibilità
e/o illegittimità di procedere con la dovuta e necessaria certezza, all’accertamento
aerometrico della concentrazione di alcool presente nell’aria espirata, tantopiù
che con lo specifico etilometro Alcotest 7110 MKIII utilizzato nel caso in questione
era la stessa casa produttrice, la Dräger, ad ammettere che il dispositivo fosse
completamente affidabile solo se utilizzato con temperature fra 0° e 40° gradi
e in condizioni di umidità fra il 30% e il 90%. Veniva, inoltre, eccepita la circostanza
che il difettoso funzionamento della strumentazione utilizzata dagli organi di polizia
stradale nel caso concreto, potesse essere anche conseguenza del fatto che non risultava
essere sottoposto alle verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità
stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero
della sanità ai sensi dell’art. 379 comma 8 del reg. d’attuazione del Codice della
Strada. Nulla di tutto ciò era, infatti, indicato nel verbale opposto di questo
fondamentale requisito ai fini della validità dell’accertamento, che risultava quindi
palesemente viziato, con ciò inficiando la certezza della prova della sussistenza
di quantità di alcol superiori al limite consentito, tantopiù che nel caso di specie
si discuteva della fattispecie consistente nella sola presunta violazione amministrativa
(minima) di cui all’art. 186 comma 2 lettera a). Ed è proprio sul punto che il Giudice
di Pace di Lecce, nella persona dell’avvocato Raffaele Carluccio, con la sentenza
n. 4271/17 pubblicata il 28 settembre scorso, all’esito dell’udienza di discussione
in cui il ricorrente veniva assistito dagli avvocati Giovanni Tarantino e Pierandrea
Gerardi, ha rilevato che in assenza di prova dell’avvenuta verifica del dispositivo
elettronico che misura la quantità d’alcol, il verbale già sospeso in via d’urgenza
con decreto inaudita altera parte, va annullato e la patente definitivamente restituita
all’automobilista con la cancellazione anche del pagamento della sanzione pecuniaria
di 532 euro e della decurtazione dei punti. In particolare, si legge in motivazione
che «Gli etilometri sono soggetti all’omologazione del tipo che viene rilasciata
dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di un suo mandatario ed a seguito
dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche
e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD). I singoli apparecchi prima della loro
immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove
secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero
della sanità. Di tali verifiche non vi è alcuna traccia in atti. Ne consegue che,
nel caso in esame, non essendoci prove sufficienti della responsabilità dell’opponente,
in base alla regola stabilita dall’art. 10 c. 11 del d. legs. n. 150/11, l’opposizione
deve essere accolta e di conseguenza va annullato il verbale di accertamento impugnato».
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta
di un precedente assai importante in materia che ristabilisce il giusto confine fra
necessità degli accertamenti dello stato di ebbrezza alla guida e loro correttezza,
perchè se è giusto e sacrosanto sanzionare chi guida sotto l’effetto di alcol,
è anche corretto che l’accertamento avvenga nella maniera più oggettiva possibile
e con la possibilità di errore ridotta al minimo per contemperare le imprescindibili
esigenze di sicurezza stradale con quelle dei possibili errori amministrativi o ancor
peggio, giudiziari, nei confronti di soggetti sobri alla guida al momento della rilevazione.