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TAURIANOVA (RC), LUNEDì 06 MAGGIO 2024

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Accusato di non dare mantenimento, assolto 46enne Si è conclusa l'attività processuale nei confronti di un taurianovese. Accolta la linea difensiva dell'avvocato Alfredo Giovinazzo

Accusato di non dare mantenimento, assolto 46enne Si è conclusa l'attività processuale nei confronti di un taurianovese. Accolta la linea difensiva dell'avvocato Alfredo Giovinazzo
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Si è conclusa ieri, 15/11/2017, l’attività processuale in relazione all’annosa vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, il Sig. C. R., di anni 46 di Taurianova, iniziata con il procedimento nr. 4028/2008 R.G.N.R., al quale sono stati riuniti altri tre procedimenti, nei quali lo stesso risultava imputato del medesimo reato per differenti periodi. All’imputato veniva contestato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 comma 2 n. 1 cod. pen., per aver omesso di versare l’assegno di mantenimento di €. 750,00, nei confronti dei tre figli, così come quantificato e determinato dal Presidente del Tribunale di Palmi nel corso del giudizio di separazione, sottraendosi così all’obbligo di assistenza inerente la potestà di genitore, sin dal maggio 2008. Il Tribunale di Palmi in Composizione Monocratica, nonostante in sede di requisitoria, il Pubblico Ministero avesse richiesto la condanna ad anni 1 di reclusione, ha emesso nei confronti dell’imputato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

La difesa, sostenuta dall’Avv. Alfredo Giovinazzo del Foro di Palmi, ha dimostrato, durante l’istruttoria dibattimentale, anche attraverso il preciso e puntiglioso controesame della querelante e la produzione documentale, l’incapacità economica dell’imputato, tale da oggettivare una situazione persistente ed incolpevole di indisponibilità di introiti, la quale non ha consentito di ottemperare a quanto allo stesso oneratogli. Inoltre, la difesa ha evidenziato che la Pubblica Accusa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non è riuscita a provare quanto si era ripromessa in sede di esercizio dell’azione penale, ovvero la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dello stato di bisogno dei soggetti passivi del reato.

Altresì, la difesa è riuscita a dimostrare che l’imputato non si è mai sottratto all’obbligo di assistenza morale ed affettiva inerente la potestà di genitore e, nei periodi, durante i quali ha avuto una maggiore possibilità economica, ha in parte contribuito all’assistenza materiale dei propri figli. La difesa, nell’esaustiva e dettagliata discussione, ha evidenziato, in modo inconfutabile, la carenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie incriminante. Ed invero, l’ipotesi di reato prevista dall’art. 570 comma 2 cod. pen. consiste nell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza realizzata nei confronti di soggetti legati da un particolare vincolo di parentela, in tutti i casi in cui sussista l’obbligo giuridico di alimenti. Tuttavia, la norma in esame non ha carattere sanzionatorio dell’inadempimento del giudicato civile, che sancisce l’obbligo alimentare, in quanto, presupponendo lo stato di bisogno del soggetto passivo, comprende il solo obbligo alla somministrazione dello “stretto necessario per vivere”.

Chiosa ancora il legale: “Con la pubblicazione della presente vicenda processuale, non si intende in alcun modo veicolare un messaggio errato, in quanto, anche in questa sede, è opportuno precisare che l’obbligo di mantenimento rappresenta, prima che un precetto imposto dalle norme penali, un precipuo dovere morale, al quale ogni genitore non deve sottrarsi, se non in presenza di incolpevole, comprovata e contingente indisponibilità di introiti”.