Gioia Tauro, intervento integrale letto in aula consiliare dall’architetto Salvatore Larosa

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Presidente, Sindaco, Signori Consiglieri.
Nella giornata odierna siamo stati chiamati a discutere, la proposta di decadenza, dalla carica di consigliere comunale, del comune di Gioia Tauro del Sottoscritto (arch. Salvatore La Rosa). Vorrei far presente a tutti i consiglieri che:
 Il consigliere comunale è titolare di una carica elettiva conferita direttamente dagli elettori. La decadenza comporta la cessazione anticipata del mandato e, indirettamente, incide anche sulla rappresentanza democratica espressa dagli elettori.
 Per questo motivo, il potere di dichiarare la decadenza deve essere esercitato con particolare cautela e non può trasformarsi in uno strumento politico per alterare gli equilibri consiliari.
Infatti, la finalità della norma non è punire il consigliere che è risultato assente in alcune sedute del consiglio, ma accertare se vi sia stato un sostanziale disinteresse verso l’esercizio della funzione pubblica affidatagli dagli elettori.
Un consigliere che sin dalla sua elezione presenta richieste di decine di accessi agli atti non può essere definito disinteressato alla cosa pubblica!
Come si evince dalla documentazione, l’avvio del procedimento di decadenza è avvenuto su richiesta del Sindaco ed è stato formalmente formulato dal Segretario Generale, L’atto risale al 26/marzo/2026 protocollo n. 10862/2026 e notificato al sottoscritto da parte del Messo Comunale il 27/marzo/2026, in tale atto mi si contestano delle assenze, non giustificate nelle sedute dei Consigli Comunali del:
Seduta del 18/02/2025 ;
Seduta del 17/04/2025 ;
Seduta del 30/04/2025 ;
Seduta del 18/07/2025 ;
Seduta del 05/12/2025 .
Inoltre nella stessa nota mi si contesta l’allontanamento di tre consigli comunali senza fornire alcuna giustificazione: Seduta del 29/09/2025 ; Seduta del 14/11/2025 ; Seduta del 30/12/2025 .
A conclusione della contestazione il segretario comunale fa presente al sottoscritto che può presentare le proprie osservazioni entro il termine dei 20 giorni dalla notifica dell’atto, omettendo di scrivere che lo Statuto Comunale articolo 14 comma 5 lo prevede, e dice testualmente :
“La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro venti giorni dalla notifica dell’avvio.” Come altresì omettendo di citare il Regolamento per il Consiglio Comunale articolo 37 comma 3:
“La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro quindici giorni dalla notifica dell’avvio.”
La memoria difensiva con le controdeduzioni sono state presentate il 14 aprile 2026 (nel rispetto dei tempi) con numero di protocollo comunale 12792 ed indirizzate al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.
Il sottoscritto nell’esaminare le contestazioni chiariva punto per punto e documentava quanto segue:
 Sulla contestata assenza del consiglio comunale del 18 febbraio 2025 il sottoscritto ha trasmesso la giustificazione via pec che è stata accettata, consegnata e protocollata con protocollo numero 2025/5578, come allegato alle memorie difensive, pertanto non poteva essere computata come assenza ingiustificata.
 Sulla contestata assenza del consiglio comunale del 17 aprile 2025 il sottoscritto è assente giustificato dal Presidente del Consiglio come risulta dalla delibera del consiglio comunale numero 10, come allegato alle memorie difensive, pertanto non poteva essere computata come assenza ingiustificata.  Sulla contestata assenza del consiglio comunale del 30 aprile 2025 il sottoscritto è assente giustificato dal Presidente del Consiglio come risulta dalla delibera del consiglio comunale numero 23, come allegato alle memorie difensive, pertanto non poteva essere computata come assenza ingiustificata.  Sulla contestata assenza del consiglio comunale del 18 luglio 2025 il sottoscritto è assente ma giustificato con certificato medico per una visita specialistica, come allegato alle memorie difensive, pertanto non poteva essere computata come assenza ingiustificata.  Sulla contestata assenza alla seduta del 05 dicembre 2025 si tratta di una seduta straordinaria ed urgente, <aperta al pubblico>, priva di deliberazioni, e non trattata come seduta consiliare, mancando il quorum costitutivo, infatti erano presenti sette consiglieri, oltre il sindaco. In tale occasione, non è stata trattata, né approvata alcuna deliberazione, sostanzialmente, è intervenuto soltanto il pubblico. Il sottoscritto è assente ma giustificato dal Presidente del Consiglio al minuto 48.24 della diretta, pertanto non può essere computata come assenza ingiustificata. Illustri colleghi consiglieri, con rammarico, apprendo che nella seduta della quarta commissione, “affari istituzionali”, riunitasi il 27 maggio 2026, al punto due, il segretario comunale (dottoressa De Francesco), illustrava ai componenti della stessa commissione, l’iter procedurale per la proposta di decadenza del sottoscritto e affermava che le assenze giustificate dal presidente del consiglio nei verbali citati e allegati nella mia memoria difensiva (verbale seduta consiglio comunale n. 10 del 17 aprile 2025 e verbale seduta consiglio comunale n. 23 del 30 aprile 2025, per la seduta del 05 dicembre 2025 (allegato supporto informatico) con la dicitura “presente giustificato” precisa che si tratta di <formula burocratica di stile, utilizzata per registrare l’assenza>. Dò lettura ad una delle tante sentenze per far capire cosa è un verbale di Consiglio Comunale: lla sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, n.3544, si evince che “… l’atto di verbalizzazione ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata – dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale – che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell’atto, alle dichiarazioni
compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. Cass.-sez.I, 3 dicembre 2002, n.17106)”. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra citato, si ritiene che il consiglio comunale, nell’esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa di cui all’articolo 38, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, abbia la possibilità di regolamentare la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, ma le norme statutarie e quelle regolamentari dell’ente locale devono, comunque, trovare una necessaria armonizzazione con le norme statali. Nel caso di specie, si osserva che l’articolo 56, comma 8, del regolamento del consiglio comunale non risulta coerente con il disposto dell’art.97, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, in quanto la verbalizzazione è attività propria del segretario comunale, il quale, oltre a riportare gli interventi dei singoli consiglieri e degli altri partecipanti alla seduta, può segnalare fatti e circostanze avvenuti che non emergano dalla registrazione vocale. Inoltre, la forma scritta fornisce certezza in ordine alla modalità della deliberazione maturata in sede di riunioni degli organi collegiali.
Quindi Signor Segretario Comunale non si tratta di <formula burocratica di stile>, ma di una certificazione pubblica, valevole a termini di legge. Le delibere del consiglio comunale sono atti pubblici, quindi, il deliberato è vero ed accertato.
Per questo motivo chiedo che il primo voto contrario, alla mia decadenza venga pronunciato dal presidente del consiglio a tutela del proprio ruolo e di quanto dichiarato nei suddetti verbali.
Sempre nella stessa seduta della quarta commissione “affari istituzionali”, il segretario Comunale dottoressa De Francesco affermava che la certificazione medica di visita specialistica (per quanto riguarda l’assenza del 18 luglio 2025), acquisita dall’ente, nelle memorie difensive – controdeduzioni e prodotta dopo l’avvio del procedimento di decadenza, risulta allegata oltre il termine dei dieci giorni dello stesso consiglio e pertanto è inaccoglibile, ignorando (Statuto articolo 14 comma 5 e Regolamento articolo 37 comma 3) dove viene detto chiaramente che il consigliere oggetto di procedimento di decadenza può far pervenire le sue osservazioni entro venti giorni dalla notifica dell’avvio. Al tal proposito faccio presente ai signori consiglieri una sentenza del TAR. (Tar Calabria – Reggio Calabria, sentenza n. 141 del 22/01/2014, valutando in merito lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale di Gioia Tauro) Nessuna norma stabilisce che le assenze per il mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente “di volta in volta”, potendo pertanto essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, fermo restando l’ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza ed alla rilevanza delle circostanze allegate a giustificare delle assenze. Vorrei ricordare ed evidenziare che l’abuso commesso con questo procedimento, lesivo per la mia immagine personale e di amministratore, considerando le giustificazioni già presenti e verbalizzate oltre il certificato medico fornito, avrebbe dovuto essere archiviato. Contestazione di abbandono dell’aula  Sul contestato abbandono dell’aula del consiglio comunale del 29 settembre 2025 il sottoscritto ha trasmesso una nota con la quale ha spiegato i motivi dell’allontanamento protocollo numero 29237/2025, del 29/09/2025, dove tra l’altro
viene riportato, nell’avvio del procedimento di decadenza stesso (notificatomi il 27 marzo 2026, tramite messo comunale), da qui si capisce la strumentalità della contestazione e la superficialità dell’istruttoria.  Sul contestato abbandono dell’aula del consiglio comunale del 14 novembre 2025 il sottoscritto oltre a partecipare ed intervenire ai lavori del consiglio comunale alle 10:22 si allontana per motivi personali come risulta dalla delibera del consiglio comunale numero 44, come allegato alle memorie difensive presentate.  Sul contestato abbandono dell’aula del consiglio comunale del 30 dicembre 2025 il sottoscritto oltre a partecipare ed intervenire ai lavori del consiglio comunale alle 16:18 si allontana dall’aula con i consiglieri comunali d’opposizione (Bagalà‐ Raso‐Zappalà e Schiavone) per atto politico <mancanza di numero legale> come risulta dalla delibera del consiglio comunale numero 48, come allegato alle memorie difensive presentate. Si fa presente che né lo statuto, né il regolamento del consiglio comunale di Gioia Tauro prevedono quale causa di decadenza del consigliere l’allontanamento dalle sedute consigliari nel quale lo stesso è presente. Per ultimo vorrei porvi all’attenzione l’iter del procedimento di decadenza su impulso del Sindaco e formalmente disposto dal Segretario Generale, tale impostazione viola la ripartizione di competenze tra gli organi comunali, poiché per statuto e regolamento l’istruttoria e la gestione del procedimento rientra nei compiti dell’ufficio di presidenza, con decisione finale del consiglio. Egregi Consiglieri chiedo a Tutti voi di votare alla luce dei fatti descritti con Scienza, Coscienza, Moralità, Etica, Onestà e Integrità, l’insieme dei principi, dei valori e delle norme che guidano il comportamento umano, permettendo di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Gioia Tauro lì 08 giugno 2026 In calce Consigliere Comunale Arch. Salvatore La Rosa