Finisce lo scontro tra l’ASP e i medici di base sulle prescrizioni dei farmaci nella provincia di Reggio Calabria

Ecco la sentenza del tribunale civile di Reggio Calabria
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Il palazzo di giustizia di Reggio Calabria in piazza Castello


Finisce lo scontro tra l’ASP e i medici di base sulle prescrizioni dei farmaci nella provincia di Reggio Calabria.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha messo la parola fine a questa vicenda con una sentenza che dà ragione ai medici di base. Dopo le proteste dei mesi scorsi in tutta la provincia, i medici sono ora liberi di prescrivere i farmaci ai propri pazienti senza i vincoli imposti in precedenza e senza il rischio di dover rispondere economicamente delle prescrizioni effettuate.
In passato, infatti, l’ASP aveva richiesto ai medici il rimborso di somme che potevano arrivare, in media, a 33.000 euro l’anno, contestando la prescrizione di alcuni farmaci ritenuti non prescrivibili a carico del Servizio sanitario.
Con questa decisione, la responsabilità prescrittiva torna a essere affidata alla coscienza professionale e alla valutazione clinica dei medici. Soprattutto, i pazienti potranno tornare a ritirare i farmaci in farmacia senza doverli pagare di tasca propria.
La situazione aveva colpito in particolare pazienti oncologici e cardiologici che, ad esempio, erano costretti ad acquistare a proprie spese anche farmaci per la protezione dello stomaco, come il pantoprazolo, oltre ad altri medicinali che erano stati esclusi dalla rimborsabilità. Una condizione che aggravava ulteriormente il peso economico di persone già provate dalla malattia e costrette a sostenere il costo delle cure.

SENTENZA TRIBUNALE

Tribunale Reggio Calabria Sezione L Civile Sentenza 19 maggio 2026 n. 818Data udienza 19 maggio 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Rocca,
richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. in data 6.5.2026, dispositivo della sostituzione dell’udienza prevista per il giorno 19 maggio 2026 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d’udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti; ritenuta la causa matura per la decisione; all’esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
(Sezione Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Rocca, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
, ha pronunciato in data 19.05.2026 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R.G. n. 4184/2025 avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(…)
ricorrente
CONTRO
(…)
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.9.2025 la ricorrente ha rappresentato quanto segue. Ha premesso che con nota prot. n. 12296/2025 il Direttore della Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dell'(…) ha contestato alla ricorrente irregolarità prescrittive a carico del SSN relativamente ai farmaci OMEGA -3 Trigliceridi inclusi altri Esteri e Acidi grassi polinsaturi (C10AX06), assegnandole il termine di quindici giorni (15) dal
ricevimento della nota per far pervenire le proprie controdeduzioni scritte e/o la richiesta di essere ascoltata. La ricorrente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.
Con deliberazione del 12.5.2025 il Direttore Generale
dell’
…….
ha disposto a carico della dott.ssa Pt_1 il recupero della somma di
Euro
2.938,37 per le prescrizioni inappropriate (Omega-3) erogate nel trimestre 2024.
Con nota del 5.6.2025 VCM ha rappresentato che avrebbe proceduto al recupero della somma effettuando una trattenuta mensile di
Euro
979,46 per n. 3 mensilità qualora la ricorrente non avesse voluto effettuare il pagamento in un’unica soluzione.
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti in esame deducendo, con un primo motivo, l’illegittimità per violazione del diritto difesa della ricorrente, non essendo mai stata accertata la sua responsabilità in sede giudiziale.
Con un secondo motivo ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti per violazione del principio della libertà prescrittiva del medico del SSN e del diritto alla salute e di libertà di cura dei pazienti ai sensi dell’art. 32 cost.
Con un terzo motivo ha eccepito la mancata prova del danno.
Con un quarto motivo di censura ha eccepito l’insussistenza della condotta contestata. Ha quindi concluso chiedendo, previo accertamento negativo di responsabilità della ricorrente, la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati e il loro annullamento, la condanna dell’
……
t alla ripetizione di quanto medio tempore direttamente trattenuto sui compensi a tale titolo, oltre accessori di legge.
In via istruttoria ha chiesto l’emissione dell’ordine di esibizione del verbale di appropriatezza prescrittiva del 15.4.2025 nonché l’espletamento di una CTU.
All’udienza del 27.3.2026 la ricorrente ha chiesto la decisione, rinunciando quindi alle istanze istruttorie.
2. In via preliminare va ribadita la declaratoria di contumacia della convenuta effettuata all’udienza del 27.3.2026, regolarmente citata ma non costituita.
3. Ancora in via preliminare va dato atto che la ricorrente ha chiesto in via stragiudiziale, formulando
all’uopo
istanza di accesso agli atti con
pec
del 26 giugno 2025, senza esito, il verbale di appropriatezza prescrittiva del 15.4.2025,
Va osservato, ad ogni modo, che i documenti prodotti dalla ricorrente, in particolare l’avviso di contestazione del 12.2.2025 consentono di ricostruire il percorso giuridico-fattuale seguito dalla base dell’addebito contestato.
4. Ai fini della risoluzione della vertenza è utile partire dall’art. 1, co. 4, del D.L. n. 323/1996
.
La norma prevede che “Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l’informazione e l’aggiornamento del medico prescrittore nonché i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia
conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso.
Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l’azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l’ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal
1 gennaio
1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma”.
Tale norma è stata poi attuata dall’art. 27, co. 3 e ss., dell’accordo collettivo nazionale del 23.3.2005, conoscibile – cfr. Cass. n. 2723/2026 – ex officio (le successive modifiche e integrazioni ne hanno ripreso i principi sul punto), secondo cui “3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323
, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l’altro per le prescrizioni farmaceutiche l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della (…), la segnalazione di eventuali infrazioni all’Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanità, nonché l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto, si applicano le procedure e i principi di cui ai successivi commi.
5. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 5. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il caso ai soggetti individuati all’art. 25, comma 4, deputati a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’appropriatezza prescrittiva nell’ambito delle attività distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un medico individuato dal direttore sanitario della Azienda 6
. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi: a) la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato; b) il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico interessato, è comunicato al Direttore generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato. 7. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti elementi: a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile; b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all’integrità della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.; c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall’emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma”.
Tanto comporta l’onere per l’azienda sanitaria che – nella veste di creditore interessato ad operare la c.d. compensazione impropria (sulla nozione v. Cass. n. 28885/2025) – intenda far valere la responsabilità del medico a cui imputa una iper-prescrizione di medicinali a carico del servizio sanitario nazionale, di indicare quali siano le condizioni e le limitazioni
che il medico ha ecceduto e quali i provvedimenti dell’organo amministrativo competente che quelle condizioni e quelle limitazioni prevedono.
L’avviso di constatazione della violazione del 12.2.2025 dà atto di quanto segue. “… la Regione Calabria ha indicato i farmaci OMEGA-3 – Trigliceridi inclusi altri Esteri e Acidi grassi
poliinsaturi
(C10AX06) tra le categorie farmaceutiche da monitorare, poiché la CP_1 risulta tra le regioni con il maggior uso e costo per giornata di terapia per tali farmaci rispetto alla media nazionale, ed ha definito il target di 3,5 DDD/1000 ab/die, al fine di ridurre lo scostamento dalla media nazionale e garantire l’appropriatezza.
Si ricorda che per i farmaci Omega-3 è stata abolita la Nota AIFA 94 in quanto non è stata dimostrata la loro efficacia nel prevenire la ricorrenza di problemi cardiaci e circolatori nei pazienti che hanno avuto un infarto.
Pertanto
tali farmaci possono essere prescritti in SSN secondo la Nota AIFA 13 unicamente nei seguenti casi di Dislipidemia:
• Trattamento nelle
iperchilomicronemie
e gravi ipertrigliceridemie
• Trattamento di II livello nell’iperlipidemia familiare combinata
• Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave esclusivamente in caso di livelli di Trigliceridi 500mg/
dV
.
L’avviso di contestazione in esame dà altresì atto che: “- in tutte le prescrizioni è indicata la nota (…) n. 13.
• sono state escluse (perché conformi ai criteri della nota) quelle con codice di esenzione per patologia “025” “ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo Ila e
Ilb
• ipercolesterolemia
poligenicaipercolesterolemia
familiare combinata –
iperlipoproteinemia
di tipo III”.
• nel flusso prescrittivo allegato sono state evidenziate prescrizioni anche con tre confezioni di tali farmaci per ricetta senza indicare alcun codice di esenzione per patologia cronica o con codice di esenzione non conforme ai criteri indicati nella suddetta nota AIFA”.
La ricorrente ha evidenziato nelle proprie controdeduzioni quanto di seguito. Per ciascun paziente il farmaco era stato prescritto dalla struttura ospedaliera (v. paziente (…) (…) il cui farmaco è stato prescritto dal Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Morelli di (…) ovvero da specialisti della stessa (…) (v. paziente (…)) nei casi contemplati dalla predetta nota 13 (…), vale a dire nei casi di iperlipidemia familiare combinata (trattamento di 2 livello);
iperchilomicronemie
e gravi ipertrigliceridemie (trattamento di 1 e 2 livello); iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave per livelli di trigliceridi = 500 mg/dl.
Per ciascuno dei pazienti che ha in cura ha indicato le patologie di cui sono affetti e ha motivato la prescrizione effettuata.
In definitiva, il medico curante ha motivato gli scostamenti contestati, evidenziando per ciascun paziente le ragioni della prescrizione nel rispetto delle disposizioni in tema di controlli di conformità alle indicazioni sull’appropriatezza prescrittiva.
Le deduzioni difensive del medico trovano, più in dettaglio, riscontro nella documentazione in atti (v. allegati 2a, 2b e 2c al ricorso) e possono dunque convalidarsi.
La resistente, non costituendosi, non ha fornito alcuna ulteriore evidenza di segno contrario, al di là delle astratte contestazioni di tipo puramente statistico-quantitative evincibili dai provvedimenti impugnati.
Il precedente di merito prodotto con le note scritte depositate dalla ricorrente il 19.5.2026 conferma chiaramente questo principio: “…
la responsabilità amministrativo-contabile del medico non si può desumere automaticamente dallo scostamento da standard numerici o medie statistiche elaborati in relazione al farmaco oggetto di contestata
iperprescrizione
, ma è necessaria una valutazione del suo comportamento concreto che non può tener conto del contesto all’interno del quale ha assunto le sue decisioni. Quindi, anche ove accertato lo scostamento dai parametri statistici elaborati dalla ASL di appartenenza si richiederanno ulteriori accertamenti per procedere ad un addebito di responsabilità amministrativo-contabile in capo al medico di medicina generale
” (C.d.A. Catanzaro n. 936/2025 in atti).
In omaggio al criterio della c.d. ragione più liquida possono ritenersi assorbite le restanti censure sollevate in ricorso.
Va riconosciuta, a titolo di accessori, la maggior somma tra interessi e rivalutazione (divieto legale di cumulo), stante la natura pubblica
dell’ resistente
(cfr. sul punto Trib. Torino n. 531/2025). Il ricorso va dunque accolto.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
La contumacia della convenuta giustifica la loro quantificazione nella misura minima prevista dal
d.m.
di riferimento (scaglione da
Euro
1.101 a
Euro
5.200), cause di lavoro.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
1. Accoglie il ricorso e per l’effetto,
2. dichiara non dovuta, da parte della ricorrente (…) e nei confronti della resistente la somma di
Euro
2.938,37;
3. condanna la resistente a restituire alla ricorrente (…) la suddetta somma di
Euro
2.938,37 con gli accessori di legge (maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, stante il divieto legale di cumulo) dalla data di maturazione del diritto e fino all’effettivo soddisfo;
4. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di (…) (…) che liquida nella misura di
Euro
1.314,00 oltre spese generali (15%), iva e
cpa
come per legge nonché spese vive di
Euro
49,00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c.
del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria il 19 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026.