FEDERCACCIA CALABRIA HA PRESENTATO ARTICOLATA ISTANZA CHIEDENDO SENZA INDUGIO LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PREAPERTURA DELLA CACCIA AL COLOMBACCIO PER IL GIORNO 2 SETTEMBRE
Ago 30, 2026 - redazione
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FEDERCACCIA CALABRIA HA PRESENTATO ARTICOLATA ISTANZA CHIEDENDO SENZA INDUGIO LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PREAPERTURA DELLA CACCIA AL COLOMBACCIO PER IL GIORNO 2 SETTEMBRE.
La richiesta nasce dall’ultima evoluzione della vicenda, conseguente al ricorso presentato dall’Associazione Earth il 12 agosto u.s., rispetto al quale il Presidente della 2ª sezione del Tar con decreto monocrat i co inaudita altera parte ha disposto la sospensione della caccia al colombaccio per il 2 settembre, fissando nella stessa giornata l’udienza cautelare.
Federcaccia Calabria per prima e con tempestivo intervento attraverso il proprio collegio legale composto dall’Avv. Biagio Di Vece coadiuvato dall’Avv. Domenico Furfaro, il 13 agosto si è cost i tuita in giudizio a tutela dei cacciatori calabresi, sollevando contestazioni sotto il profilo procedurale che sono state riconosciute dal Presidente della seconda sezione del TAR, che fra l’altro, ha disposto alla ricorrente l’immediata notitifica della disposizione accolta, a tut t e le parti costituite in giudizio, riservandosi ulteriori determinazioni in merito a quanto contestato da Federcaccia nell’udienza del 2.
Nelle more è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato di riforma di sentenza del Tar Marche sul calendario venatorio dello scorso anno, pronunciata su ricorso presentato da Federcaccia con l’Avv. Alberto Bruni. La sentenza favorevole, rappresenta, per la materia in questione, un punto di riferimento di part icolare rilievo che ha sancito e consolidato principi rispetto ai quali far l’altro ancora una volta è statuito che le Regioni possono discostarsi con mot i vazione dai pareri Ispra e che il parere non è assolutamente vincolante. Una pronuncia che lumeggia e consolida le tesi sostenute da Federcaccia Calabria, con il proprio collegio tecnico e legale, con evidenti riflessi diretti anche per il ricorso in trattazione per la preapertura al colombaccio in Calabria. La ricorrente Associazione Earth preso atto di quanto avvenuto, ha rinunciato alla richiesta di sospensiva di fatto facendo venire meno il giudizio, calendarizzato nella giornata del 2 set t embre.
Federcaccia Calabria, in conseguenza alla rinuncia con altrettanta tempestività ha depositato articolata istanza, richiedendo al TAR la revoca del provvedimento monocrat i co, la presa d’atto e chiusura della vertenza e la condanna alle spese dell’Associazione Earth, ritenendo peraltro infondate le tesi della predetta associazione.
Dopo la richiesta di Federcaccia Calabria, anche le altre associazioni venatorie costituite in giudizio hanno presentato medesima richiesta.
Federcaccia Calabria terrà costantemente aggiornata la comunità dei cacciatori calabresi sull’evoluzione del procedimento e sulle decisioni che verranno assunte, proseguendo nella battaglia a difesa della comunità dei cacciatori calabresi.



