Elezioni regionali in Calabria, ecco quello che dovete sapere per partecipare alla consultazione del 5 e 6 ottobre

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ELEZIONI REGIONALI 5 E 6 OTTOBRE REGIONE CALABRIA NORMATIVA 
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. (BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005.

I consiglieri da eleggere sono 30 (più il Presidente) gli assessori sono stati portati da 7 a 9 (legge approvata dalla Camera C. 2500  il 06/08/2025.  La Regione Calabria con lr n. 19 del 14 aprile 2025  ha  introdotti i consiglieri supplenti per quelli che saranno nominati assessori.

Alcune modifiche apportate con l.r. 6 giugno 2014, n. 8, a mio parere “favoriscono chi perde in quanto il centro – destra calabrese il 6 giugno 2014, certo di essere sconfitto dal Csx  Oliverio ( 62,13%), ha inserito una norma che regala 3 dei 6 seggi del premio di maggioranza all’opposizione, la candidata Presidente era Wanda Ferro (23,65%)” che ha dovuto fare ricorso in quanto era stata esclusa come consigliere, anche se miglior perdente.

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta (30) oltre il Presidente della Giunta regionale.
Le circoscrizioni elettorali eleggono direttamente 24 consiglieri, n. 6 sono attribuiti con il sistema maggioritario, in base ai voti conseguiti dalla lista regionale che contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:

• la circoscrizione nord (elegge n. 9 consiglieri) comprende i Comuni dell’attuale provincia di Cosenza; 
• la circoscrizione centro (elegge n. 8 consiglieri)comprende i Comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
• la circoscrizione sud (elegge n. 7 consiglieri)comprende i Comuni dell’attuale Città metropolitana di Reggio Calabria.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore.

Per la circoscrizione elettorale, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.
Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8%, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4% cento dei voti validi.

Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano: 
ALLEANZA VERDI E SINISTRA — AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE – FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE — FRATELLI D’ITALIA — ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE — LEGA — SALVINI PREMIER — MOVIMENTO 5 STELLE — NOI MODERATI (NOI CON L’ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC E ITALIA AL CENTRO)-MAIE-CENTRO POPOLARE — PARTITO DEMOCRATICO — ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

Nonché le liste circoscrizionali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto:

“I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.” 

Gruppi presenti al Consiglio regionale che non devono raccogliere le firme
Coraggio Italia (5,66%), Forza Italia (17,31%), Forza Azzurri (8,11%), Fratelli d’Italia (8,70%), Lega (8,33%), Unione di centro (UDC 4,58%) Movimento 5stelle (6,48%), Partito Democratico (13,18%), De Magistris Presidente (5,16%), UDC (4,58%.

RACCOLTA FIRME 
Le liste devono essere presentate:  da almeno 1.750 (e da non più di 2.500) elettori iscritti nelle liste elettorali delle nelle circoscrizioni elettorali in quanto superano i 500.000 abitanti.

Nel 2021 i candidati  a presidente hanno raccolto i seguenti voti: 
• Roberto Occhiuto voti 431.675 (54,46%) seggi 20;
• Amalia Cecilia Bruni  voti 128.204 (16,17%) seggi 2;
• Luigi De Magistris voti 219.389 (27,68%) seggi 7;
• Mario Oliverio voti 13.140 (1,7%) seggi 0.

In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali. 
A pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.
L’art. 65 del TUEL prevede che Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale (subentra il consigliere supplente). La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta regionale determina, al momento dell’accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale, il Consiglio regionale prende atto della  nomina ad Assessore è, dispone la temporanea sostituzione.
N. 24 consiglieri vengono eletti nelle tre circoscrizioni, i restanti n. 6 Consiglieri (1/5 di 30) sono eletti con sistema maggioritario (c.d. listino) nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali.
La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario, sono proclamati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall’ Ufficio centrale regionale.
Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del Presidente eletto, abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario alle liste del Presidente.
I restanti tre seggi  da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali che non rientrano collegati con il Presidente eletto (opposizione).
Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del Presidente eletto,  abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15 (dei 24 disponibili), assegna al medesimo gruppo di liste i sei (6) seggi da ripartire con sistema maggioritario (premio di maggioranza).
Nel caso in cui il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale del Presidente eletto, sia pari o superiore al 55% (cioè il 55% di 24 = 13,20) se l’esito è negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che consenta di raggiungere il 55% dei 30 seggi (16,5), nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate. 
Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
Il principio è, che la maggioranza (mix 16 seggi) non può avere meno di 16 consiglieri e non più di 20? su 30; ma i seggi che vanno all’opposizione sono fluttuabili, dipende dai voti raccolti (solo 3 seggi si possono togliere alla maggioranza).