Condotta antisindacale al Reparto Prevenzione Crimine di Siderno: il Tribunale di Locri accoglie il ricorso del S.I.U.L.P. e ordina il ripristino immediato del servizio di armeria-vigilanza h24
Lug 24, 2026 - redazione
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, con decreto del 20 luglio 2026
(R.G. n. 1777/2026, Giudice dott. Rodolfo Valentino Scarponi) ha accolto il ricorso ex art.
28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dal S.I.U.L.P. di Reggio Calabria, patrocinato
dall’avv. Pietro Barbaro del foro di Reggio Calabria, contro il Ministero dell’Interno e il
Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno,
dichiarando l’antisindacalità della condotta tenuta dall’Amministrazione e ordinando
l’immediato ripristino del servizio di armeria-vigilanza articolato su turno h24, che era stato
soppresso unilateralmente lo scorso 11 maggio.
Il decreto – immediatamente esecutivo – ha accolto il ricorso sotto due distinti profili,
entrambi dichiarati antisindacali:
- Violazione dell’Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009. Il Giudice ha accertato
che il Ministero, nel sopprimere il servizio di vigilanza continuativa articolato su cinque
turni sostituendolo con un solo turno diurno, ha «integralmente stravolto la precedente
turnazione» senza prima informare né raggiungere alcuna intesa con le organizzazioni
sindacali, in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 7, comma 6, dell’ANQ – che
impone obbligatoriamente il previo accordo con le segreterie provinciali per qualsiasi
modifica delle articolazioni orarie.
Determinante, ai fini della decisione, è stato il verbale del sopralluogo del 28 aprile 2026,
prodotto dalla stessa Amministrazione, dal quale è emerso che – come testualmente
riportato nel decreto – nessuna chiara informazione era stata resa ai sindacati in merito
alla riorganizzazione del servizio di vigilanza e che gli stessi RLS hanno dichiarato di
aver saputo in via informale dell’imminente chiusura. - Violazione delle prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il
Giudice ha riconosciuto che l’Amministrazione, a fronte di una modifica organizzativa
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significativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha omesso di consultare
preventivamente il RLS e di convocare la riunione periodica, in violazione degli artt. 29,
commi 2 e 3, 35 e 50 del D.Lgs. 81/2008. Il decreto qualifica tali omissioni come
«illegittimo diniego di prerogative sindacali», affermando il principio — di particolare
rilievo — che le norme sulla sicurezza esprimono «interessi diffusi giuridicamente protetti,
della cui tutela i sindacati sono chiamati a farsi carico» e che la loro violazione integra
condotta antisindacale.
Per l’effetto, il Giudice ha ordinato al Ministero dell’Interno:
- la sospensione immediata della riorganizzazione e il ripristino del servizio di armeriavigilanza articolato su turno di 24 ore in quinta, nelle modalità antecedenti l’11 maggio
2026; - l’attivazione, entro 15 giorni, della procedura di previe intese prevista dall’art. 7, comma
6, dell’Accordo Nazionale Quadro, con invio alle segreterie provinciali di tutte le
organizzazioni sindacali firmatarie di una idonea informativa; - l’astensione, medio tempore, dal dar seguito alla soppressione del servizio di vigilanza;
- la pubblicazione del decreto sulla homepage del sito internet del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza per trenta giorni.
Il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello
Stato.
Quanto al difetto di giurisdizione, il Giudice – richiamando le Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 2359/2015) e il Consiglio di Stato (sent. n. 4900/2015) – ha affermato
che le controversie promosse dai sindacati ex art. 28 appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di
pubblico impiego non contrattualizzato. Il richiamo al Codice dell’Ordinamento Militare è
stato giudicato del tutto inconferente, trovando applicazione esclusivamente per il
personale delle forze armate e di polizia a ordinamento militare e non per la Polizia di
Stato.
Quanto al difetto di legittimazione attiva, il Giudice ha riconosciuto che la sottoscrizione
dell’ANQ da parte del S.I.U.L.P. costituisce “indice sintomatico sufficiente a ritenere
sussistente il requisito della nazionalità” richiesto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in
favore del difensore del S.I.U.L.P., Avv. Pietro Barbaro, che aveva reso la dichiarazione di
antistatarietà.
“Il decreto del Tribunale di Locri ristabilisce un principio fondamentale – dichiara
Giuseppe De Stefano, Segretario Generale Provinciale del S.I.U.L.P. di Reggio Calabria. - Il Giudice ha riconosciuto ciò che avevamo denunciato sin dal primo momento:
l’Amministrazione non può riorganizzare unilateralmente un servizio nevralgico come la
vigilanza dell’armeria senza prima sedersi al tavolo con le organizzazioni sindacali. Non è
una questione di forma: è la sostanza della democrazia sindacale e della sicurezza dei
lavoratori”.
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“Due aspetti della decisione meritano di essere sottolineati – prosegue De Stefano. – Il
primo: il Giudice ha accertato l’antisindacalità non solo per la violazione dell’Accordo
Nazionale Quadro, ma anche per il mancato coinvolgimento del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, riconoscendo che la sicurezza sul lavoro è materia
sindacale a tutti gli effetti. Il secondo: la pubblicazione del decreto sul sito del Ministero
dell’Interno per trenta giorni non è una misura simbolica, ma un atto dovuto per riaffermare - come scrive il Giudice – l’immagine e la credibilità del sindacato che era stato
illegittimamente marginalizzato.
“ La sentenza che accerta la condotta antisindacale e condanna l’Amministrazione al
pagamento delle spese impone anche l’individuazione delle responsabilità (soprattutto sul
piano risarcitorio) del funzionario negligente che ha disatteso le indicazioni dipartimentali.
Continueremo a vigilare affinché il decreto sia puntualmente eseguito e affinché il
confronto sindacale sia ripristinato nella pienezza delle prerogative che la legge e l’Accordo
Nazionale Quadro ci riconoscono”.



