Cittanova, Anselmo Ladelfa interviene in consiglio comunale per la modifica regolamento definizione agevolata entrate comunali
Ago 18, 2026 - redazione
Intervento in Consiglio Comunale del 18.08.2026 Modifica regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali approvato con delibera n° 31 del 22.06.2026
Signor Presidente, Signor Sindaco, colleghi Consiglieri, intendo affrontare il presente punto all’ordine del giorno con un approccio improntato a equilibrio istituzionale e responsabilità amministrativa, precisando sin d’ora che non vi è alcuna volontà di assumere posizioni pregiudizialmente contrarie.
Quando una misura è finalizzata a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti nei confronti dell’Ente, soprattutto in un contesto socio-economico complesso, è doveroso da parte del Consiglio valutarla con attenzione e senso di responsabilità.
La proroga di 60 giorni prevista dalla proposta in esame si configura, in linea teorica, come un’estensione temporale idonea a favorire una più ampia adesione alla procedura di definizione agevolata.
Sotto questo profilo, l’intervento può essere considerato condivisibile.
Tuttavia, proprio in ragione della natura finanziaria del provvedimento e dei suoi potenziali effetti sul bilancio comunale, ritengo necessario soffermarsi su alcuni elementi di carattere tecnico-gestionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla modifica proposta.
Emerge un passaggio che merita un approfondimento: si afferma che la proroga non produce effetti sul Piano di riequilibrio finanziario, in quanto per l’esercizio 2026 non risultano previste entrate derivanti dalla definizione agevolata.
Su tale aspetto ritengo opportuno formulare una richiesta di chiarimento all’Amministrazione.
In particolare: per quale ragione, a fronte dell’introduzione di uno strumento finalizzato al recupero delle entrate comunali, non si è ritenuto di prevedere alcuna stima di incasso per l’anno 2026?
La domanda ha natura esclusivamente conoscitiva e tecnico-contabile.
Infatti, la misura in esame incide direttamente sulla capacità dell’Ente di recuperare risorse proprie, che rappresentano una componente essenziale dell’equilibrio finanziario complessivo.
Appare pertanto necessario disporre di un quadro informativo completo e aggiornato, con particolare riferimento a:
● numero delle adesioni pervenute alla data odierna;
● ammontare complessivo delle posizioni oggetto di definizione;
● stima delle somme effettivamente esigibili;
● tempistiche previste per la concreta riscossione delle entrate.
È infatti opportuno distinguere con chiarezza tra crediti accertati e capacità effettiva di riscossione, distinzione che assume rilievo determinante nel percorso di riequilibrio finanziario in corso di definizione.
Non è possibile fondare la sostenibilità del bilancio su mere previsioni contabili non supportate da effettivi flussi di cassa.
Il risanamento finanziario dell’Ente deve poggiare su entrate effettivamente riscosse e non esclusivamente su poste di competenza.
Il contribuente debitore nei confronti dell’Ente non può essere automaticamente qualificato in termini negativi, trattandosi spesso di situazioni riconducibili a condizioni di difficoltà economico-sociale.
In tale prospettiva, strumenti di definizione agevolata rappresentano un’opportunità utile sia per i cittadini sia per l’Ente, in quanto finalizzati al recupero delle entrate e alla riduzione del contenzioso.
Tuttavia, l’efficacia di tali strumenti è strettamente connessa alla loro adeguata diffusione e conoscibilità.
La proroga, pertanto, deve essere accompagnata da un’adeguata attività informativa istituzionale, affinché non si verifichino situazioni in cui i contribuenti dichiarino di non essere stati adeguatamente informati delle opportunità disponibili.
Necessità di monitoraggio e rendicontazione Al termine del periodo di proroga, sarà altresì necessario disporre di un puntuale riscontro amministrativo e contabile, attraverso la presentazione in Consiglio di dati analitici relativi a:
● numero delle istanze presentate;
● somme effettivamente incassate;
● residui ancora da riscuotere;
● impatto complessivo della misura sugli equilibri di bilancio.
È infatti evidente che un provvedimento di natura regolamentare, da solo, non è sufficiente a determinare il miglioramento strutturale della situazione finanziaria dell’Ente.
Esso costituisce uno strumento operativo che deve essere inserito all’interno di una strategia complessiva di rafforzamento della capacità di riscossione e di gestione dei crediti.
L’Ente ha oggi la necessità di incrementare l’efficienza del sistema delle entrate, ridurre l’area dei crediti di difficile esigibilità e affrontare il percorso di riequilibrio con criteri di massima trasparenza e rigore contabile.
In tale contesto, il ruolo del Consiglio Comunale, e in particolare della funzione di controllo propria dell’opposizione, non è quello di ostacolare l’azione amministrativa, bensì quello di garantirne la correttezza, la coerenza e la verificabilità.
Concludo pertanto sottolineando un principio essenziale:
l’eventuale concessione di ulteriori 60 giorni deve essere accompagnata da un utilizzo pienamente efficace di tale finestra temporale, sia in termini di informazione ai cittadini, sia in termini di recupero effettivo delle entrate.
Solo successivamente sarà possibile valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, l’efficacia reale della misura adottata.
Non saranno infatti solo le valutazioni politiche a determinare il giudizio finale sull’intervento, bensì i risultati concreti in termini di riscossione e di impatto sugli equilibri finanziari dell’Ente.
Grazie.



